Tax News - Supplemento online alla Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2612-5196
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Il reato di omesso versamento delle ritenute (di Anna Rita Ciarcia, Ricercatrice di Diritto tributario, Università della Campania Luigi Vanvitelli)


L’omesso versamento delle ritenute è un reato di natura omissiva a carattere istantaneo; il sostituto presenta la dichiarazione ma poi non versa allo Stato le somme dovute. Configurando un reato disciplinato dal D.Lgs. n. 74/2000, al superamento della soglia di punibilità, si apre il giudizio penale. La Cassazione, con orientamento pressoché conforme, ritiene che per la commissione del reato, sia sufficiente la coscienza e volontà di non versare all’Erario le ritenute effettuate nel periodo considerato e non riconosce come causa di non punibilità l’eventuale crisi di liquidità eccepita dai ricorrenti.

Parole chiave: ritenute; omesso versamento; dolo; crisi di liquidità.

The crime of omitted payment of withholding taxes

The omitted payment of withholding taxes is an instantaneous crime of an omissive nature; the substitute presents the declaration but then does not pay the sums due to the State. By configuring a crime governed by Legislative Decree no. 74/2000, when the punishment threshold is exceeded, criminal proceedings are opened. The Cassation, with an almost compliant orientation, believes that for the commission of the crime, the conscience and willingness not to pay the withholdings made in the period considered to the tax authorities and does not recognize as a cause of non-punishment any liquidity crisis pleaded by the applicants.

Keywords: withholding; omitted payment; fraud; liquidity crisis.

1. Con le sentenze in commento, la Corte di Cassazione, sezione penale, è tornata a pronunciarsi sul reato di omesso versamento delle ritenute certificate operato dal datore di lavoro previsto dall’art. 10 bis del D.Lgs. n. 74/2000. L’omesso versamento è un reato di natura omissiva (secondo una dottrina penale la condotta di cui all’art. 10 bis non è configurabile come condotta esclusivamente omissiva, ma come condotta mista, costituita da una parte attiva e da una parte omissiva. La parte attiva consiste nella presentazione della dichiarazione; la parte omissiva consiste nel mancato versamento allo Stato di quanto liquidato in dichiarazione, cfr. Rossi, Osservazioni a Cass. pen., 5 novembre 2015, sez. III, n. 3098, in Cass. pen., 9/2016, p. 3379) e a carattere istantaneo, che si realizza laddove chiunque non versi entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione o risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti. Quanto al momento consumativo del reato, essendo integrato da una condotta unisussistente, esso si realizza e si consuma con l’omissione del versamento che supera la soglia minima prevista alla scadenza del termine finale per la presentazione della dichiarazione annuale relativa al periodo d’imposta dell’anno precedente (Cass., sez. III pen., sent. del 23 gennaio 2019, n. 22061). Fino alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno precedente, il comportamento omissivo del contribuente non è penalmente rilevante, e la condotta criminosa si realizza e consuma solo nell’istante in cui, alla detta scadenza, si registri un’omissione del versamento che (indipendentemente dalle modalità del suo formarsi) superi la soglia minima prevista; la condotta penalmente rilevante non è l’omesso versamento delle ritenute nel termine previsto dalla normativa tributaria, ma il mancato versamento delle ritenute certificate nel maggiore termine stabilito per la presentazione della dichiarazione annuale relativa al periodo di imposta dell’an­no precedente (così la sentenza citata n. 22061/2019 che richiama sez. un. del 28 marzo 2013, n. 37425). Si può, dunque, ritenere, che l’omissione ha ad oggetto il mancato versamento all’erario delle ritenute effettuate dal sostituto: si tratta, dunque, di somme di cui il sostituto ha avuto la disponibilità ma che non ha versato. 2. Sebbene molte delle condotte penalmente sanzionate dal D.Lgs. n. 74/2000 (Perrone, La nuova disciplina dei reati tributari: “luci” ed “ombre” di una riforma appena varata, in Riv. dir. trib., 4/2015, p. 61), richiedano che il comportamento illecito sia dettato dallo scopo specifico di evadere le imposte, questa specifica direzione della volontà illecita non emerge in [continua..]
Fascicolo 2 - 2022