Tax News - Supplemento online alla Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2612-5196
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Note critiche sulla soggettività tributaria dei robot (di Daniele Cané, Ricercatore di Diritto tributario, Università degli Studi dell’Insubria)


Il problema della soggettività tributaria del robot riguarda, in realtà, la definizione del presupposto di un’imposta che si correli all’uso del robot, colpisca la maggior capacità contributiva dell’utilizzatore e soddisfi criteri di efficienza e neutralità. Il robot è, cioè, oggetto di un’imposta che deve necessariamente colpire il suo utilizzatore o proprietario, non il soggetto passivo dell’imposta. Ogni riferimento al robot circoscrive dunque l’oggetto dell’imposta – che è la funzione normativa della soggettività tributaria. Il vero problema riguarda la discriminazione qualitativa della tassazione di chi utilizzi il robot.

Parole chiave: teoria giuridica dell’imposta; soggettività tributaria; tassazione dei robot; discriminazione qualitativa dell'imposizione.

Dissenting notes on taxing robots as taxable persons

The problem of the robot’s tax subjectivity is indeed that of defining the subject matter of a tax on those who make use of the robot. Such a tax should eventually be justified by a higher ability to pay (of the user) and should meet criteria of efficiency and neutrality. Put differently, robots are the object of taxation, not the taxable subject. Any legal norm making reference to the robot aims therefore at circumscribing the object of taxation – which is precisely the normative function of the tax subjectivity. In the end, the issue is one of tax differentiation concerning human beings.

Keywords: legal tax theory; tax subjectivity; robot taxation; tax differentiation.

1. Con una certa sintesi, si può dire che il problema della tassazione dei robot è stato per lo più affrontato con approccio economico, specie all’estero. Ci si è cioè chiesti come progettare, secondo criteri di efficienza, un’imposta in grado di sostituire il gettito, contributivo e tributario, oggi garantito dai redditi di lavoro, che i robot verosimilmente sostituiranno. L’imposizione sui robot è stata così presentata come sostituto finanziario dell’imposizione sui redditi di lavoro e come (ulteriore) strumento di redistribuzione di una ricchezza sempre più disegualmente distribuita. Il problema della soggettività passiva dei robot nasce, quindi, da una discussione sulle potenzialità regolatorie del tributo, e diviene problema di tax design, cioè di assumere il robot come soggetto passivo – meglio: contribuente – o come oggetto d’imposizione (per le varie proposte: Dorigo, La tassa sui robot tra mito (tanto) e realtà (poca), in Corr. trib., 2018, p. 2364; Uricchio, Robot tax: modelli di prelievo e prospettive di riforma, in Giur. it., 2019, p. 1757; Parente, La soggettività tributaria delle macchine intelligenti e i nuovi modelli di tassazione dei processi produttivi automatizzati e interconnessi, in Ianus, 2021, p. 109). Costretta in questi termini, è però questione scarsamente giuridica, involgendo questo tipo di analisi nozioni proprie della scienza delle finanze, da cui la materia tende storicamente a distinguersi (Fedele, Cultura giuridica e politica legislativa nel diritto tributario, in Jus, 1998, p. 71, sulla coerenza della sistematica elaborata dalla teoria finanziaria, cui si deve la stessa nozione di oggetto dell’imposta, e sui successivi sviluppi del pensiero giuridico, che ha inteso superarla senza però uguale coerenza). Si è anche ipotizzata la capacità contributiva “elettronica” dei robot, riflesso di una possibile soggettività giuridica, che autorizzerebbe l’imposizione dell’attività da essi svolta, commisurata al suo valore normale (Oberson, Taxing Robots. Helping the Economy to Adapt to the Use of Artificial Intelligence, Celthenham, 2019). Anche questa opzione tuttavia non soddisfa, se non altro perché alla capacità contributiva si è fatto dire di tutto (Lupi, Diritto amministrativo dei tributi. Ovvero: si pagano le imposte quando qualcuno le impone, Roma, 2017, p. 72; sul valore per lo più politico di questo criterio, già Min. Costituente, Rapporto della Commissione economica, presentato all’Assemblea Costituente. vol. V. Finanze. I. Relazione, Roma, 1946, p. 13). Ma soprattutto, il problema non è tanto definirne il contenuto, quanto la funzione rispetto alla concezione complessiva del fenomeno tributario (se essa indichi, cioè, al legislatore solo un [continua..]
Fascicolo 2 - 2022