Tax News - Supplemento online alla Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2612-5196
G. Giappichelli Editore

indietro

stampa articolo indice fascicolo leggi articolo leggi fascicolo


Buoni ai fini iva e citycard: la corte di giustizia si pronuncia sui buoni multiuso (nota a) (di Valerio Marziali, Dottorando di ricerca in Diritto tributario, Università degli Studi di Roma Tor Vergata)


La Corte di Giustizia europea si è pronunciata per la prima volta sulla nuova disciplina dei c.d. voucher ai fini IVA, chiarendo in particolare che la natura di buono corrispettivo multiuso non viene meno anche se l’utilizzatore del buono non ha il tempo di fruire di tutti i differenti servizi/beni a sua disposizione con il voucher. Le conclusioni dell’Av­vocato Generale, inoltre, forniscono interessanti spunti di riflessione.

Parole chiave: voucher; citycards; IVA.

Vouchers and citycards: the ecj decides on multipurpose vouchers

The European Court of Justice ruled for the first time on the new discipline of the vouchers for VAT purposes, clarifying that the nature of a multipurpose voucher subsists even if the user of the voucher does not have time to use all the different services/goods available with the voucher. Furthermore, the conclusions of the Advocate General provide interesting cause for reflection.

Keywords: voucher; citycards; VAT.

1. La Direttiva 2016/1065/UE, “recante modifica della Direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il trattamento dei buoni” ha introdotto nella disciplina comunitaria dell’imposta sul valore aggiunto alcune norme specifiche “che si applichino al trattamento dei buoni ai fini dell’IVA”, con l’intento di risolvere il problema di una disciplina non sufficientemente chiara o esaustiva da garantire un trattamento fiscale coerente delle operazioni che comportano l’utilizzo di tali documenti, con conseguenze indesiderabili per il buon funzionamento del mercato interno. A tal fine, la Direttiva 2016/1065/UE ha individuato le caratteristiche essenziali di tali buoni, in particolare “la natura del diritto loro connesso e l’obbligo di accettare tale buono come corrispettivo a fronte di una cessione di beni o di una prestazione di servizi”, ed ha così disposto l’introduzione degli artt. 30 bis, 30 ter, 73 bis, 410 bis e 410 ter nel corpo della Direttiva 2006/112/CE. 2. In base all’art. 30 bis, par. 1, della Direttiva 2006/112/CE, per buono si intende “uno strumento che contiene l’obbligo di essere accettato come corrispettivo o parziale corrispettivo a fronte di una cessione di beni o una prestazione di servizi e nel quale i beni o i servizi da cedere o prestare o le identità dei potenziali cedenti o prestatori sono indicati sullo strumento medesimo o nella relativa documentazione, ivi incluse le condizioni generali di utilizzo ad esso relative”. Solo un documento che presenti tali caratteristiche (cumulative, come si illustrerà nel prosieguo) può essere considerato un buono ai fini dell’IVA e solo dopo aver effettuato tale prima ricognizione con esito positivo si potrà distinguere tra buoni “monouso” o “multiuso”. Ai sensi del citato art. 30 bis, par. 2, un buono è considerato monouso se il luogo della cessione dei beni o della prestazione dei servizi cui il buono si riferisce e l’IVA dovuta su tali beni e servizi siano noti al momento dell’emissione del buono stesso; in caso contrario, si tratta di un buono multiuso (cfr. art. 30 bis, par. 3, Direttiva 2006/112/CE). Attraverso tale nuova disciplina, così come chiarito nei considerando della Direttiva 2016/1065/UE, si mira a “garantire un trattamento uniforme e certo, assicurare la coerenza con i principi di un’imposta generale sui consumi esattamente proporzionale al prezzo dei beni e dei servizi ed evitare incoerenze, distorsioni della concorrenza, la doppia imposizione o la non imposizione e di ridurre il rischio dell’elusione fiscale” (considerando n. 1, Direttiva 2016/1065/UE. Per riflessioni sulla Direttiva c.d. “voucher” cfr. De Ieso, La nuova dimensione europea del trattamento IVA per i voucher, in Corr. trib., 32-33/2016 e Giorgi, Il sistema dell’IVA e la Direttiva [continua..]
Fascicolo 2 - 2022