Tax News - Supplemento online alla Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2612-5196
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Rimborso iva, neutralità e diritto ad una buona amministrazione (di Silvia Giorgi, Assegnista di ricerca, Università degli Studi di Firenze)


La sentenza della Corte di Giustizia, pur senza argomentare diffusamente sul punto, sviluppa il principio di buona amministrazione come corollario procedimentale di quello di neutralità. Nei procedimenti di rimborso IVA, imparzialità e accuratezza istruttoria, garantiscono, in definitiva che l’operatore rimanga indenne dal peso economico del tributo, bilanciando diritti e doveri del contribuente.

Parole chiave: rimborso Iva; neutralità; buona amministrazione; diritti del contribuente; buona fede.

Vat refund, neutrality and taxpayer’s right to a good administration

The ECJ’s case develops the principle of good administration as a procedural link to the neutrality one, even if the point is not explicitly stressed in the ruling. In particular, in VAT refund proceedings, impartiality and accuracy ensure that the operator is relieved entirely of the paid VAT burden, thus balancing taxpayer rights and duties.

Keywords: VAT refund; neutrality; good administration; taxpayer’s rights; good faith.

1. La Corte di Giustizia, con la pronuncia 21 ottobre 2021 (caso C-396/20), inserisce un importante tassello nel progressivo riconoscimento del diritto del contribuente ad una buona amministrazione (Galetta, Il diritto ad una buona amministrazione nei procedimenti amministrativi oggi (anche alla luce delle discussioni sull’ambito di applicazione dell’art. 41 della Carta dei diritti UE), in Riv. it. dir. pub. com., 2019, 29, 2, p. 165), secondo quanto proclamato dall’art. 41 della Carta dei diritti dell’Unione Europea (CDUE), nel contesto di una procedura di rimborso IVA in uno Stato membro diverso da quello di residenza dell’istante (per un inquadramento generale nel diritto pubblico, Wakefield, The right to good administration, Alphen aan den Rijn, 2007). L’occasione è offerta dal caso CHEP Equipment Pooling in cui una società belga, esercente attività di logistica e specializzata nella commercializzazione di pallet, aveva acquistato detti beni in Ungheria per poi noleggiarli alle proprie controllate. Conformemente al diritto europeo ed ungherese, la società CHEP aveva, quindi, presentato istanza di rimborso, corredandola di tutta la documentazione rilevante. Tuttavia, l’autorità ungherese, riscontrando alcune discrasie tra l’importo richiesto e quello risultante dalle fatture allegate, aveva richiesto informazioni aggiuntive, secondo la procedura di cui alla Direttiva n. 9/2008, recepita dal diritto ungherese. La contribuente aveva integrato la documentazione depositata, fornendo, sostanzialmente, all’Amministrazione Finanziaria tutti gli elementi utili ai fini dell’erogazione del rimborso, pur con qualche imprecisione nell’istanza originariamente presentata. Ciononostante, l’istanza veniva accolta solo parzialmente e, per quanto qui di interesse, là dove l’importo richiesto fosse inferiore a quello risultante dalle fatture prodotte, il rimborso era stato limitato fino a concorrenza dell’importo menzionato nella richiesta di rimborso. È, tuttavia, rilevante sottolineare che nel caso opposto – ossia nei casi in cui l’importo richiesto fosse maggiore di quello indicato nelle fatture a corredo – l’Amministrazione aveva disposto il rimborso basandosi sulle fatture prodotte. Ne nasceva un contenzioso in cui, sinteticamente, la posizione dell’Ammi­nistrazione finanziaria era quella di qualificare qualsiasi integrazione o modifica all’istanza di rimborso originaria come “nuova domanda” presentata, dunque, fuori dal termine legislativamente previsto. Per contro, la società riteneva che detta impostazione si ponesse in contrasto con il principio di neutralità dell’IVA. Il giudice del rinvio investiva, quindi, la Corte sui perimetri del potere dell’Amministrazione di richiedere informazioni aggiuntive, nel caso di discrepanza tra importo [continua..]
Fascicolo 2 - 2022