Tax News - Supplemento online alla Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2612-5196
G. Giappichelli Editore

indietro

stampa articolo indice fascicolo leggi articolo leggi fascicolo


La Corte di cassazione conferma la tassazione delle mance (di Annalisa Pace, Professoressa associata di Diritto tributario, Università degli Studi di Teramo)


Con la sent. 30 settembre 2021, n. 26510, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla tassazione delle mance facendo una piana applicazione del principio di onnicomprensività che sovraintende alla tassazione dei redditi di lavoro dipendente. La circostanza che le mance siano erogate da soggetti altri rispetto al datore di lavoro, secondo gli ermellini non assume rilievo alcuno considerato che il reddito di lavoro dipendente è nozione che ricomprende, ma non si esaurisce con l’altra di retribuzione.

Parole chiave: reddito di lavoro dipendente; mance; tassazione.

The Italian Supreme Court confirms tips taxation

The Court of Cassation with judgment 30 September 2021, n. 26510, dealt with taxation of tips through a simple application of the all-inclusive principle that works for the taxation of the employment income. The circumstance that the tips are paid not by the employer but by the customers for the judges is not relevant. In fact, the employment income concept is expressed in salary, but is not exhausted in it.

Keywords: employment income; tips; taxation.

1. La Suprema Corte affronta la questione della tassabilità delle mance facendo applicazione del principio della “onnicomprensività della retribuzione”, senza occuparsi della problematica relativa alla qualificazione giuridica delle mance quali erogazioni liberali e delle sue implicazioni fiscali, questione che, invece, è stata oggetto di approfondito dibattito in dottrina e che ha portato a soluzioni opposte a quella qui in esame (sul punto, Tesauro, Le mance ai croupiers: reddito o liberalità?, in Boll. trib., 1984, p. 555 ss.; Id., Ancora sulle mance dei croupiers, in Corr. trib., 1984, p.1305 ss.; Puri, Mance ai croupiers: “les jeux son faits”?, in Riv. dir. trib., 1994, p. 421 ss.; Viotto, Considerazioni in merito al trattamento tributario delle “mance” percepite dai lavoratori dipendenti, in Riv. dir. trib., 2002, I, p. 1139 ss.; Id., Regime fiscale e regime contributivo delle liberalità erogate ai lavoratori dipendenti da soggetti diversi dai datori di lavoro, in Riv. dir. trib., 2003, II, p. 815 ss.; Mastroiacovo, Le mance ai croupiers, in I redditi di lavoro dipendente, a cura di V. Ficari, Torino, 2003, pp. 371-383 e, da ultimo, Guido, Il trattamento fiscale delle mance corrisposte al portiere d’albergo, in Corrispettività, onerosità e gratuità – Profili tributari, a cura di Ficari-Mastroiacovo, Torino, 2014, pp. 162-189). 2. L’ “onnicomprensività della retribuzione” è principio di matrice essenzialmente giurisprudenziale che esige che tutto ciò che il lavoratore dipendente percepisce dal datore di lavoro in costanza del rapporto di lavoro costituisca retribuzione con la sola esclusione dei rimborsi spese. Va ricordato che il principio era stato codificato in ambito giuslavoristico per evidenti finalità antielusive volte ad evitare, cioè, che il datore di lavoro si sottraesse agli obblighi contributivi e previdenziali e poi si è evoluto fino a ricomprendere qualsiasi elemento rilevante (per una ricostruzione storico-giuridica della nascita di tale principio si v. Bianchi D’urso, Onnicomprensività e struttura della retribuzione, Napoli, 1984). La sua piena consacrazione in ambito tributario ha trovato attuazione con la riforma del reddito di lavoro dipendente ad opera del D.Lgs. n. 314/1997. Nella relazione illustrativa al citato decreto può leggersi che con la riformulazione del comma 1 dell’art. 48 (ora art. 51) del TUIR “si arriva a sostenere una concezione onnicomprensiva del reddito di lavoro dipendente fiscalmente rilevante”, concludendo che vanno tassate tutte le somme e i valori comunque percepiti nel periodo d’imposta “in qualunque modo riconducibili al rapporto di lavoro salvo quanto espressamente escluso” (per un esame critico dell’onnicomprensività in diritto tributario si cfr. Crovato, Il [continua..]
Fascicolo 2 - 2022