Tax News - Supplemento online alla Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2612-5196
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Tassazione degli arretrati di lavoro dipendente. A partire da quando si applica la tassazione separata? (di Marialuisa De Vita, Dottoranda di ricerca in Innovazione e gestione delle risorse pubbliche, Università degli Studi del Molise)


La pronuncia affronta il trattamento fiscale, ai fini IRPEF, dei compensi variabili erogati in ritardo ai giudici tributari. La Suprema Corte coglie l’occasione per ribadire la distinzione tra “ritardo patologico” e “ritardo fisiologico” precisando che il più favorevole regime di tassazione separata previsto per gli arretrati da lavoro dipendente può essere applicato solo quando il ritardo nel pagamento degli emolumenti costituisca una conseguenza “patologica” del rapporto contrattuale cui l’emolumento accede. Laddove, invece, il ritardo costituisca una conseguenza “fisiologica”, insita nelle modalità di liquidazione dell’emolumento, deve applicarsi il regime ordinario.

Parole chiave: tassazione separata; arretrati da lavoro dipendente; ritardo patologico; ritardo fisiologico; IRPEF.

Taxation of arrears payments of employment.From when does separate taxation apply?

The decision analyzes the case of tax treatment of variable remunerations, for IRPEF (Italian personal income tax) purposes, that were paid late to the tax judges. The Italian Supreme Court has taken this opportunity to reiterate the distinction between “pathological delay” and “physiological delay”, specifying that the most favourable separate taxation regime, provided for arrears payments of employment, can be applied only when the delay in the payment constitutes a pathological consequence of the contractual relationship to which the remuneration is linked. If the delay constitutes, instead, a phisiological consequence, concerning the methods of payment of the remuneration, the ordinary regime must be applied.

Keywords: separate taxation; arrears payments of employment; pathological delay; physiological delay; Italian personal income tax.

1. La controversia alla base dell’ordinanza n. 3925 dell’8 febbraio 2022 origina dall’impugnazione di un diniego di rimborso delle ritenute subìte, ai fini IRPEF, da un giudice tributario sui compensi percepiti nell’anno di imposta successivo a quello di maturazione. Si trattava, in particolare, dei compensi variabili relativi all’ultimo trimestre (ottobre-dicembre) degli anni dal 2011 al 2013, liquidati nelle annualità successive a quelle di maturazione. 2. La Pubblica Amministrazione erogante aveva assoggettato i suddetti compensi a tassazione ordinaria, sul presupposto che il ritardo dell’erogazione dovesse considerarsi fisiologico, dipendendo dalle particolari procedure di liquidazione previste per essi. Al contrario, per il contribuente, tali compensi sarebbero, invece, dovuti essere assoggettati a tassazione separata ex art. 17, comma 1, lett. b) del TUIR, in quanto percepiti oltre il 12 gennaio dell’anno successivo a quello di maturazione. 3. Il primo ed il secondo grado si concludevano in senso favorevole al contribuente. I giudici di merito ritenevano, infatti, operante il regime di tassazione separata sul presupposto che non potessero essere assoggettati a tassazione ordinaria proventi incassati nell’anno successivo rispetto a quello di produzione. 4. La Cassazione, dopo aver ricordato, preliminarmente, che i compensi corrisposti ai membri delle Commissioni tributarie rientrano tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. f) del TUIR, ha risolto la questione respingendo la tesi sostenuta dal contribuente. Per la Corte la qualità di “arretrato” del compenso – idoneo a far scattare il regime di tassazione separata – non va ancorata al mero superamento, nella sua corresponsione, della data del 12 gennaio dell’anno successivo a quello di maturazione. La Suprema Corte, richiamando, infatti, alcuni suoi precedenti (cfr. Cass., sez. V, sentt. 13 febbraio 2020, nn. 3581, 3582, 3583, 3584, 3585 e Cass., sez. V, ord. 13 dicembre 2020, n. 28116 del 2020), ha precisato che «ove la liquidazione e la corresponsione di un certo emolumento, in quanto soggette a determinate procedure, implichino necessariamente un disallineamento cronologico rispetto al periodo di maturazione del compenso, tale iato assume rilevanza, come presupposto della tassazione separata, soltanto quando il ritardo non sia fisiologico, ma esorbiti dalla normale dinamica del rapporto contrattuale, cui l’emo­lumento accede». 5. La questione di diritto controversa concerneva, dunque, la delimitazione dei confini della nozione di “ritardo fisiologico” e, in particolare, l’indivi­duazione del momento a partire dal quale può applicarsi all’emolumento arretrato il più favorevole regime di tassazione separata. 6. Come noto, quest’ultimo rappresenta quel regime [continua..]
Fascicolo 2 - 2022