Tax News - Supplemento online alla Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2612-5196
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Sull'illegittimità costituzionale del riferimento al ‘nucleo familiare´ nell'ambito della nozione di abitazione principale ai fini IMU (nota a) (di Nicolò Treglia, Dottorando di ricerca in Diritto tributario, Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”)


Con la sentenza n. 209/2022, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità della nozione di abitazione principale ai fini IMU per violazione degli artt. 3, 31 e 53 Cost. Dopo aver ripercorso l'evoluzione del quadro normativo e le principali criticità riscontrate nel tradizionale orientamento della Corte di Cassazione, la nota si sofferma sulle ragioni che hanno indotto la Consulta alla declaratoria di illegittimità nonché sugli effetti sui rapporti pendenti.

Parole chiave: IMU; abitazione principale; nucleo familiare; illegittimità costituzionale.

On the constitutional illegitimacy of the reference to ‘family unit’ in the context of the notion of main residence for municipal tax on real properties purposes

In judgment no. 209/2022, the Constitutional Court has declared the unconstitutionality, under articles 3, 31 and 53 of the Constitution, of main residence's definition for municipal tax on real properties purposes. After reviewing the evolution of the legal framework and the main critical issues identified in the traditional orientation of the Supreme Court, the note focuses on the reasons that led the Court to declare the provision unlawful as well as on its effects on matters pending.

Keywords: municipal tax on real properties; main residence; family unit; constitutional illegitimacy.

1. “Nel nostro ordinamento costituzionale non possono trovare cittadinanza misure fiscali strutturate in modo da penalizzare coloro che, così formalizzando il proprio rapporto, decidono di unirsi in matrimonio o di costituire una unione civile”. È con queste parole che la Corte costituzione (sent. n. 209 del 13 ottobre 2022) ha definito la travagliata vicenda relativa al riconoscimento dell’esen­zione IMU per l’abitazione principale dei coniugi residenti in comuni diversi. La Consulta ha, infatti, dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 13, secondo comma, quarto periodo del D.L. n. 201/2011, nella parte in cui dispone che “per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”. Segnatamente, il riferimento al nucleo familiare ivi contenuto è stato ritenuto in contrasto con gli artt. 3, 31 e 53 Cost., in quanto comporta una discriminazione tra differenti regimi di convivenza: da un lato quello di chi decide di formalizzare il rapporto nel matrimonio o nell’unione civile, dall’altro quello di chi invece intraprende una relazione affettiva al di fuori di qualunque modello legale. La vicenda trae origine dall’ordinanza, 22 novembre 2021, n. 2985 (in Gazzetta Ufficiale n. 4 del 26 gennaio 2022) della Commissione tributaria provinciale di Napoli, che aveva sollevato una diversa questione di legittimità costituzionale, concernente il quinto periodo del secondo comma dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011 nella parte in cui non prevedeva “l’esenzione dall’imposta per l’abitazione adibita a dimora principale del nucleo familiare nel caso in cui uno dei suoi componenti sia residente in un immobile ubicato in un altro Comune”. Difatti, nell’ipotesi dei componenti di un nucleo familiare con dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio dello stesso comune era direttamente la norma a disporre l’applicazione dell’agevolazione per un solo immobile. Ad avviso dei Giudici remittenti, dunque, il diritto all’esenzione sarebbe dovuto sorgere anche qualora un componente del nucleo familiare avesse fissato la residenza e la dimora in un diverso comune, emergendo altrimenti profili di illegittimità costituzionali in relazione agli artt. 3, 29, 31, 47 e 53 Cost. Tale questione di legittimità costituzionale venne affrontata dall’ordinanza n. 94/2022, depositata il 12 aprile 2022, nella quale il Giudice delle leggi non risolse direttamente la questione sottoposta dal giudice a quo ma si occupò di quella più ampia e pregiudiziale relativa alla nozione di abitazione principale (Per un commento v. Campodonico, Mancata esenzione imu per [continua..]
Fascicolo 2 - 2022