Tax News - Supplemento online alla Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2612-5196
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La corte di cassazione torna a pronunciarsi sul trattamento fiscale, ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni, applicabile ai patti di famiglia (nota a) (di Matteo Clò, Dottorando di ricerca in Diritto tributario, Università degli Studi di Bergamo)


Con la sentenza 17 giugno 2022, n. 19561, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sull'applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni ai patti di famiglia di cui agli artt. 768 bis e seguenti del codice civile. La pronuncia, distanziandosi dalle conclusioni cui era inizialmente giunta la sentenza 19 dicembre 2018, n. 32823, e aderendo all’interpretazione fornita dalla successiva pronuncia 24 dicembre 2020, n. 29506, considera – ai fini fiscali – la liquidazione dei legittimari non assegnatari, anche se operata dall'assegnatario dell’azienda o delle partecipazioni sociali, come liberalità effettuata da parte dell'imprenditore, con la conseguente applicazione dell'aliquota e della franchigia relative al legame di parentela (o di coniugio) con l'imprenditore non solo con riferimento al trasferimento dell'azienda o delle partecipazioni al beneficiario assegnatario, ma anche alla connessa liquidazione dei legittimari non assegnatari. Per quanto tali conclusioni paiano condivisibili, permangono alcune perplessità in merito all’applicazione ai patti di famiglia dell'agevolazione di cui all'art. 3, comma 4 ter, del D.Lgs. n. 346/1990, la quale, secondo la Suprema corte, è limitata al trasferimento dell'azienda (o delle partecipazioni societarie) da imprenditore a beneficiario assegnatario, non potendosi estendere alla liquidazione dei legittimari non assegnatari.

Parole chiave: patto di famiglia; imposta sulle successioni e donazioni; azienda; partecipazioni sociali; esenzione.

The court of cassation dealt again with the application of inheritance and gift tax to family agreements

With judgment 29 October 2021, n. 30785, the Court of Cassation dealt again with the application of inheritance and gift tax to family agreements. The ruling considers – for tax purposes – the liquidation of non-assignees, even if carried out by the assignee of the company or the shareholdings, as a donation made by the business owner, with the consequent application of the same tax discipline provided for the donation of the company (or the shareholdings) to the assignee. Even if these conclusions seem to be correct, there are some doubts about the application to family agreements of the exemption contained in art. 3, paragraph 4 ter, of Legislative Decree n. 346/1990, which is considered by the Supreme Court to be applicable only to the transfer of the company (or the shareholdings) from the business owner to the assignee, and not to the liquidation of non-assignees.

Keywords: family agreement; inheritance and gift tax; company; shareholdings; tax exemption.

1. Come noto, la L. 27 dicembre 2006, n. 296, ha introdotto nel nostro ordinamento l’istituto del patto di famiglia, regolato dagli artt. 768 bis e seguenti del codice civile. Il patto di famiglia è definito come quel contratto con cui l’imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l’azienda o le relative partecipazioni societarie al coniuge o ad uno o più discendenti. Alla stipula del contratto devono partecipare anche il coniuge e tutti coloro che sarebbero legittimari nel caso di morte dell’imprenditore. Coloro ai quali è assegnata l’azienda (o le partecipazioni sociali) devono liquidare i legittimari non assegnatari, mediante la corresponsione di beni o denaro del valore corrispondente alle quote previste dagli artt. 536 e seguenti c.c., i quali, secondo il valore attribuito in contratto, sono imputati alle quote di legittima loro spettanti. Quanto ricevuto dai contraenti, sia assegnatari, sia non assegnatari, non è soggetto a collazione o ad azione di riduzione. Disposizioni particolari sono poi previste per l’eventuale mancata partecipazione del coniuge e dei legittimari (art. 768 sexies c.c.), nonché per l’impugnazione e lo scioglimento del patto (artt. 768 quinquies e 768 septies c.c.). La L. 27 dicembre 2006, n. 296, non solo ha introdotto nel nostro ordinamento l’istituto del patto di famiglia, ma ha anche aggiunto all’art. 3 del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, il comma 4 ter, il quale esenta dall’imposta sulle successioni e donazioni i trasferimenti d’aziende, rami d’azienda e partecipazioni societarie effettuati, anche tramite patto di famiglia, in favore dei discendenti e del coniuge dell’imprenditore. L’esenzione, ai sensi degli artt. 1, comma 2, e 10, comma 3, del D.Lgs. n. 347/1990, è estesa anche alle imposte ipotecarie e catastali riferite agli eventuali beni immobili presenti nell’azienda. L’agevolazione può riguardare il trasferimento di partecipazioni sia in società di capitali, nel qual caso si applica limitatamente alle partecipazioni mediante le quali i discendenti o il coniuge acquisiscono il controllo della società ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1), c.c., detenendolo per un periodo non inferiore a cinque anni, sia in società di persone, in relazione alle quali si ritiene applicabile anche in presenza di partecipazioni minoritarie, purché gli assegnatari delle quote proseguano l’esercizio dell’attività d’impresa per un periodo non inferiore a cinque anni. Problematiche riguardano le ipotesi in cui il controllo ex art. 2359, comma 1, n. 1), c.c., venga esercitato unitariamente da più beneficiari o sia esercitato in forma indiretta (sulle quali si rimanda a Gaffuri, L’imposta sulle successioni e donazioni. Trust e patti di famiglia, Milano, 2008, p. 503 ss., ed a Ghinassi, La nozione di [continua..]
Fascicolo 2 - 2022