Tax News - Supplemento online alla Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2612-5196
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I confini della prova contraria avverso l'accertamento sintetico: il caso della simulazione (nota a) (di Stefania Scarascia Mugnozza, Ricercatrice a tempo determinato di tipo A, Università degli Studi di Pisa)


La Corte di Cassazione torna sul tema dell'accertamento sintetico e della difesa del contribuente, stabilendo che il soggetto privato può fornire una prova contraria consistente nella dichiarazione di simulazione. La sentenza si inscrive coerentemente nel filone giurisprudenziale che ammette la prova contraria nel senso più ampio dell'istituto, a tutela della posizione del soggetto privato, ma presenta al suo interno molteplici contraddizioni che ne sminuiscono il contenuto.

Parole chiave: accertamento sintetico; negozio simulato; prova contraria; simulazione.

Boundaries of the proof to the contrary against the summary assessment: the simulation case

The Italian Court of Cassation addresses again the topics of the summary assessment and the evidence to the contrary, stating that the taxpayer may provide evidence by using a simulation statement. The judgement falls within an orientation which interprets the “evidence against summary assessment” in a broad sense, aiming to increase the taxpayer’s protection; nevertheless, the contradictions that characterize the statement risk diminishing its value.

Keywords: evidence to the contrary; simulation statement; summary assessment.

1. Con la pronuncia in commento, la Suprema Corte torna a occuparsi del problema della prova contraria che il contribuente colpito da un atto impositivo è ammesso a fornire. La questione, la cui rilevanza pratica è di stringente attualità, acquisisce peculiare importanza nei casi in cui il maggior reddito contestato sia stato determinato mediante la procedura sintetica disciplinata dal comma 4 dell’art. 38, D.P.R. n. 600/1973. I tratti caratteristici di tale istituto, infatti, generano non pochi oneri a carico del contribuente, la cui posizione è apparsa fin da subito svantaggiata rispetto ai poteri attribuiti al Fisco. È agevole, pertanto, comprendere il motivo dell’interesse che dottrina e giurisprudenza hanno manifestato nei confronti della disciplina, sin dalla sua introduzione. 2. Il caso di specie origina da una serie di atti di compravendita di partecipazioni societarie, ciascuno dei quali stipulato tra coeredi. In esito a un accertamento condotto ai sensi dell’art. 38, comma 4, D.P.R. n. 600/1973, l’A­genzia delle Entrate contestava al soggetto privato un maggior reddito, derivante dai negozi menzionati; in sua difesa, il ricorrente rilevava come tali operazioni si inquadrassero nell’ambito di un accordo tra fratelli, finalizzato a dividere l’eredità paterna mediante la ripartizione delle partecipazioni, senza ricorrere ad alcun esborso di denaro. Al fine di dimostrare la natura simulata delle dette operazioni, e dunque l’inesistenza della ricchezza accertata dal Fisco, il ricorrente produceva una scrittura privata stipulata con gli altri coeredi; tuttavia, nel corso del contenzioso che originava dall’atto impositivo, i giudici di merito confermavano la fondatezza della pretesa fiscale, non potendosi utilizzare la scrittura privata prodotta in quanto inopponibile ai terzi ai sensi dell’art. 1415, c.c. Sulla questione si pronunciava in via definitiva la Suprema Corte, che respingeva la tesi sostenuta dai giudici di merito e rilevava come la scrittura privata fornita dal ricorrente costituisse a tutti gli effetti “la prova contraria per contrastare i risultati dell’accertamento sintetico”. 3. La sentenza in commento si colloca nel nutrito filone giurisprudenziale relativo alla prova che il contribuente, qualora assoggettato ad accertamento sintetico, è chiamato a fornire per superare la presunzione su cui poggia la pretesa fiscale. Il problema della prova contraria, dei suoi limiti e della sua ampiezza, sorge in seguito all’intervento del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 sull’art. 38 del D.P.R. n. 600/1973: come è noto, nel modificare l’impianto originario della norma, il legislatore ha disposto il potere di determinare sinteticamente “il reddito complessivo” del contribuente, e non più “il reddito complessivo netto”; inoltre, è previsto che la sola [continua..]
Fascicolo 2 - 2022