Tax News - Supplemento online alla Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2612-5196
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Il vizio di incompetenza per territorio dell´atto impositivo alla prova della l. N. 241/1990 (di Federico Rasi, Professore associato di Diritto tributario, Università degli Studi del Molise)


L’ordinanza in questione riapre il dibattito sull’applicabilità alla materia tributaria degli artt. 21-septies e 21-octies, L. n. 241/1990.

In questa occasione la Cassazione perviene alle sue conclusioni con un’interpretazione letterale delle norme invocate. La giurisprudenza sul punto non è però univoca e gli orientamenti della Cassazione appaiono troppo condizionati dai singoli casi concreti sottoposti alla sua attenzione.

Parole chiave: incompetenza territoriale; nullità, annullabilità.

The incompetence of the tax assessment deed challenged under law no. 241/1990

The order under analysis reopens the debate on the applicability to tax matters of Articles 21-septies and 21-octies of Law No. 241 of 1990.

On this occasion, the Supreme Court reaches its conclusions through a literal interpretation of the rules invoked. However, the case law on this point is not unambiguous and the Supreme Court’s guidelines appear to be too conditioned by the individual cases time to time analysed.

Keywords: territorial incompetence; nullity, voidability.

1. La controversia origina dall’impugnazione di un atto di contestazione irrogato per sanzionare un omesso versamento IVA e dalla sentenza con cui la Commissione Regionale adita rigetta l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dal contribuente. Innanzi alla Cassazione, il contribuente lamentava il fatto che la Commissione di secondo grado, pur avendo riconosciuto il difetto di competenza territoriale dell’ufficio emittente, non avesse tratto la conclusione che l’atto di contestazione fosse affetto da nullità assoluta. Per la Commissione non sussisteva alcun vizio “trattandosi dell’ambito dell’operatività di due Uffici … contigui nell’organizzazione tributaria della stessa città”. 2. Per risolvere la questione, si discuteva se potesse o meno trovare applicazione al caso di specie l’art. 21 octies, L. n. 241/1990: – per i giudici, tale norma doveva essere applicata con l’effetto che l’atto impugnato non poteva essere annullato, essendo quello di incompetenza un vizio solo formale e non incidente sul contenuto dell’atto; – per il ricorrente, invece, l’incompetenza rappresentava un’ipotesi di nullità assoluta ed inderogabile, non coperta dalla norma menzionata (sul tema in generale Del Federico, La rilevanza della legge generale sull’azione amministrativa in materia tributaria e l’invalidità degli atti impositivi, in Riv. dir. trib., 2010, 6, p. 729; Marello, I fondamenti sistematici del sistema duale nullità-annullabilità, in Riv. dir. fin. sc. fin., 2014, 3, p. 328; Pistolesi, La “invalidità” degli atti impositivi in difetto di previsione normativa, in Riv. dir. trib., 2012, 12, p. 1131). 3. La Cassazione, per risolvere la questione, passava, innanzitutto, in rassegna le norme applicabili: – l’art. 16, D.Lgs. n. 472/1997, per il quale le sanzioni sono irrogate dall’ufficio competente per il tributo cui le violazioni si riferiscono; – l’art. 40, D.P.R. n. 633/1972, ai sensi del quale la competenza territoriale per gli accertamenti e i controlli spetta all’ufficio nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del contribuente; – l’art. 58, D.P.R. n. 600/1973, per il quale i soggetti diversi dalle persone fisiche hanno il domicilio fiscale nel comune in cui si trova la loro sede legale o, in mancanza, la sede amministrativa. Da tale complesso di norme deriva, secondo i giudici di legittimità, che il potere di emanare un atto di contestazione di sanzioni sussiste in capo all’ufficio distrettuale ove il contribuente ha il domicilio fiscale, domicilio che, in mancanza di una diversa indicazione, si trova nel comune ove il contribuente ha la sede legale. Nel caso di specie l’atto era stato, dunque, effettivamente emanato da un ufficio incompetente. 4. Quanto alle conseguenze [continua..]
Fascicolo 1 - 2022