Tax News - Supplemento online alla Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2612-5196
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Verso l´adozione di un carbon border adjustment mechanism europeo (di Giuanluca Selicato, Professore associato di Diritto tributario, Università degli studi di Bari Aldo Moro)


Con la proposta di Regolamento del Parlamento e del Consiglio adottata il 14 luglio 2021 dalla Commissione europea entra nel vivo il confronto, su scala globale, in ordine all’opportunità di adottare meccanismi di contrasto al fenomeno del ‘carbon leakage’, ovvero all’elusione dei sistemi di carbon pricing già esistenti mediante la delocalizzazione delle attività maggiormente inquinanti. L’Unione europea dimostra, in tal modo, di voler seriamente rafforzare le azioni di contrasto del cambiamento climatico e di individuare nella fiscalità d’impronta doganale uno strumento di indirizzo delle scelte dei propri partner commerciali e, dunque, delle maggiori economie mondiali. Le cautele adottate nell’applicazione del Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) e il lungo periodo transitorio prima della sua entrata a regime impediscono tuttavia di apprezzarne appieno le potenziali ricadute (anche) in termini di nuova risorsa propria del bilancio europeo.

Parole chiave: CBAM; Carbon Leakage; FITX55.

Towards the adoption of a european carbon border adjust-ment mechanism

With the proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing a Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) adopted on July 14, 2021 by the European Commission, it begins to reach the heart the global debate on the opportunity to adopt mechanisms to combat the phenomenon of ‘carbon leakage’, that is the attempt to evade existing carbon pricing systems through the delocalization of the most polluting activities. In this way, the European Union demonstrates its serious intention to strengthen actions against climate change and to identify customs taxation as an instrument to guide the choices of its trading partners and, therefore, of the major world economies. The precautions adopted in the application of the CBAM and the long transitional period before its entry into force, however, prevent the full appreciation of its potential repercussions (also) in terms of the new own resource of the European budget.

Keywords: CBAM; Carbon Leakage; FITX55.

1. Con la recente approvazione di una proposta di Regolamento europeo del Parlamento e del Consiglio sul Carbon Border Adjustment Mechanism (in sigla CBAM), la Commissione Europea prosegue nel cammino della sperimentazione di buone prassi sul versante della fiscalità ambientale. Lo fa con piena consapevolezza del ruolo-guida da tempo assunto dalla legislazione europea in ambito ambientale e con l’auspicio di poter indirizzare le scelte degli altri Paesi nella crescente convinzione che l’unica dimensione appagante di una risposta fiscale all’emergenza climatica sia quella Globale. È sufficiente leggere il testo del Regolamento COM (2021) 564 final, approvato il 14 luglio del 2021, per apprezzare le sane ambizioni del legislatore europeo: la descrizione dei motivi e degli obiettivi della proposta contenuta nella sua relazione di accompagnamento esprime una determinata volontà di contrastare il fenomeno del c.d. carbon leakage, ovvero la rilocalizzazione al di fuori del territorio europeo delle emissioni di carbonio altrimenti gravate dal meccanismo volto al loro contenimento adottato dall’Unione Europea nel 2005 e denominato Emission Trading System (ETS) (cfr. Dè Capitani Di Vimercate, L’Emissions Trading Scheme: aspetti contabili e fiscali, in Dir. prat. trib., 2010, p. 15 ss.). In questo modo, il CBAM intende evitare che il gas serra non prodotto all’interno dei confini doganali europei sia comunque immesso in atmosfera altrove, concretandosi l’auspicio di un’efficacia ‘extraterritoriale’ delle misure di salvaguardia dell’ambiente all’egida degli obiettivi indicati nell’Accordo di Parigi e degli ulteriori impegni autonomamente assunti con il Green Deal Europeo e con il correlato pacchetto di misure FitX55 (cfr. Majocchi, Il carbon pricing in Germania e le nuove risorse proprie europee, in L’Unità europea, 28 luglio 2020). Le più manifeste conferme dell’ambizione di guidare il cambiamento delle politiche ambientali dei Paesi che intrattengono relazioni commerciali con gli Stati membri si ricavano dall’art. 2 del Regolamento che, nell’individuare l’ambito di applicazione del meccanismo impositivo, stabilisce un complesso sistema di eccezioni calibrato sull’atteggiamento tenuto dai Paesi o territori terzi e dunque finalizzato a premiare le convergenze con le scelte europee. Assumono rilievo, in tale prospettiva, le scelte di esenzione dall’applicazione del CBAM delle importazioni provenienti da Paesi che abbiano concluso con l’Unione accordi che comportino l’obbligo di applicare il diritto europeo nel settore dell’energia elettrica, compresa la legislazione sullo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili, nonché altre norme in materia di energia, ambiente e concorrenza; ovvero l’esenzione delle importazioni da Paesi che abbiano presentato alla [continua..]
Fascicolo 1 - 2022