Tax News - Supplemento online alla Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2612-5196
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La Suprema Corte fa il punto su mandato senza rappresentanza e liquidazione dell´Iva di gruppo (di Concetta Ricci, Professoressa associata di Diritto tributario, Università del Molise – Università Lum Jean Monnet di Casamassima)


Nell’ambito di un gruppo, l’acquisto di servizi operato da una delle società componenti, in nome proprio, ma nell’interesse di un’altra società del gruppo, in forza di un mandato senza rappresentanza, non dà diritto alla detrazione dell’Iva per la parte corrispondente ai costi sostenuti per servizi per i quali manca un nesso diretto e immediato con l’attività economica posta in essere dalla stessa società, giacché parte di quei costi sono stati sostenuti nell’interesse di un altro soggetto (la mandante), a nulla rilevando l’opzione per la liquidazione dell’Iva di gruppo, stante la natura procedimentale del regime, che non implica il riconoscimento di un’autonoma soggettività Iva al gruppo.

Parole chiave: mandato senza rappresentanza; detrazione; inerenza.

The Supreme Court takes stock of the mandate without representation and settlment of VAT group

Within a group, the purchase of services by one of the member companies, in its own name, but in the interest of another company in the group, by virtue of a mandate without representation, does not give rise to the right to deduct VAT for the part corresponding to the costs incurred for services for which there is no direct and immediate link with the economic activity carried out by the same company, since part of those costs were incurred in the interest of another company (the principal), to nothing by noting the option for the liquidation of group VAT, given the procedural nature of the regime, which does not imply the recognition of an autonomous VAT subjectivity to the group.

Keywords: mandate without representation; deduction; inherence.

1. La Suprema Corte con la sentenza n. 32995 del 6 luglio 2021 torna a pronunciarsi su un’operazione concernente costi infragruppo e detrazione Iva, affrontando, con una motivazione invero piuttosto stringata rispetto alla complessità della questione, ma densa di significato, temi di particolare rilevanza quali: la rilevabilità d’ufficio dell’elusione o abuso, l’Iva nelle prestazioni di mandato senza rappresentanza, il diritto di detrazione dell’Iva nelle operazioni infragruppo, la soggettività Iva del gruppo. In particolare, il caso riguardava costi relativi ad un contratto di sponsorizzazione concluso da una società del gruppo (A), in virtù di un mandato senza rappresentanza, per conto di un’altra società (E) facente parte dello stesso gruppo. La mandataria, tuttavia, non aveva fatturato la prestazione alla mandante, né aveva provveduto a riaddebitare ad essa il costo relativo al contratto per l’acquisto dei diritti televisivi per le partite di calcio. L’Agenzia delle Entrate aveva quindi recuperato a tassazione l’Iva corrispondente alla prestazione resa dalla mandataria alla mandante, ritenuta imponibile, ai sensi dell’art. 3, comma 3, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. La CTR, a cui la società ricorrente aveva fatto appello, in seguito al rigetto del ricorso in primo grado, aveva confermato la fondatezza dell’avviso di accertamento, ritenendo l’operazione riconducibile ad una fattispecie di abuso del diritto, motivazione, quest’ultima, considerata dalla Suprema Corte “estranea alla prospettazione dell’Agenzia” e per questo ultronea rispetto alla materia del contendere. In sede di rinvio, la CTR confermava la propria decisione sulla scorta di due motivazioni: 1) l’operazione contestata, consistente nella omessa fatturazione della prestazione resa dalla mandataria alla mandante, non poteva trovare altra spiegazione se non quella di perseguire l’ottenimento di indebiti vantaggi fiscali; 2) l’opzione per la procedura di liquidazione dell’Iva di gruppo, non giustificherebbe la condotta omissiva della società aderente, la quale, “pur perdendo la disponibilità dei saldi, sia a credito, sia a debito” non può tenere una condotta tale da “alterare il proprio saldo Iva”. Contro questa sentenza, la società ricorrente proponeva ricorso per Cassazione adducendo, quale unico motivo, la violazione e falsa applicazione del­l’istituto dell’abuso del diritto. La Suprema Corte, nel ribadire l’infondatezza dell’unico motivo di ricorso in quanto “ultroneo rispetto alla soluzione delle questioni dedotte in giudizio”, rigettava, comunque, il ricorso sulla scorta di una non corretta applicazione dei principi europei in materia di detraibilità dell’Iva assolta sugli acquisti, anche avendo [continua..]
Fascicolo 1 - 2022