Tax News - Supplemento online alla Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2612-5196
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La fattura elettronica PA rifiutata ed i riflessi sullo split payment (di Emiliano Covino, Ricercatore di Diritto tributario, Università Tor Vergata. Avvocato tributarista)


La presenza contemporanea della fattura elettronica PA e dello split payment può comportare complessi problemi applicativi, specie nel caso in cui il documento fiscale venga scartato del sistema SDI o rifiutato espressamente della PA. La conseguenza della mancata emissione della fattura elettronica va comunque coordinata con il regime Iva della PA, il quale varia in base alla natura dell’acquisto effettuato dall’ente pubblico, in veste di operatore istituzionale (e quindi consumatore finale ai fini Iva), ovvero operatore commerciale con partita Iva, potendo in questo caso optare per una inversione contabile della registrazione della fattura PA in split payment.

Parole chiave: Split payment; Reverse charge; Scarto fattura.

The rejection of electronic invoice from public administration and the effects on the split payment system

The simultaneous presence of e-invoicing to PA and split payment system may get some application problems, particularly if the e-voice is discarded by the SDI system or rejected by PA. The consequence of the failure in e-voicing procedure has to be coordinated with the special VAT system for PA, which changes according to the nature of the purchase, as PA is institutional operator (and therefore a final consumer for VAT system), as PA is a commercial operator with VAT identification; only in in the last case the PA may choose the reverse charge system for registration of the PA e-invoice.

Keywords: Split payment; Reverse charge; rejection of PA e-invoice.

1. La Fatturazione elettronica a favore della PA: tra validità del documento e regime Iva sottostante. – Il “principio di diritto” n. 17 del marzo 2021 dell’Agenzia delle entrate, in tema di validità della fattura elettronica nei confronti della pubblica amministrazione (la cd. “fattura PA”), in cui si è affermata una (opinabile) rilevanza ai fini della liquidazione Iva dell’emittente della fattura elettronica espressamente rifiutata, è frutto (anche) del disorientamento provocato dalla normativa sui diversi regimi Iva delle fatture PA. Infatti, le prestazioni ricevute dalla Pubblica Amministrazione soggiacciono a due differenti regimi fiscali Iva, paralleli ed incomunicabili tra di loro, che variano a seconda della funzione che svolge l’ente pubblico nel momento in cui le riceve; il regime Iva previsto per i servizi inerenti alla sfera istituzionale è strutturalmente diverso da quello applicabile nel caso la PA riceva una prestazione inerente la propria sfera imprenditoriale, nel caso – piuttosto frequente – in cui l’ente pubblico abbia anche una partiva Iva per attività imprenditoriale a latere. Nel primo caso (fatture per prestazioni istituzionali), tutti i documenti fiscali emessi dal 1° gennaio 2015 (la L. 23 dicembre 2014, n. 190, all’art. 1, comma 629, lett. b), che ha modificato il D.P.R. n. 633/1972, aggiungendo l’art. 17 ter) sono soggetti al regime dello split payment (o scissione dei pagamenti), in base al quale l’emittente dovrà esporre l’Iva in fattura con la rivalsa ordinaria (specificando comunque la scissione del pagamento Iva), ma l’im­posta verrà trattenuta dall’ente pubblico, al momento del pagamento del corrispettivo, e versata da quest’ultimo direttamente all’Erario (cfr. Franco Ricca, Il sistema speciale dello split payment, in Italia Oggi Sette, 12 novembre 2018). Una volta selezionato lo split payment nella fattura elettronica PA, l’emittente registrerà normalmente il documento fiscale nella propria contabilità Iva, ma, al momento della liquidazione Iva del relativo periodo, non segnerà a debito il tributo “scisso” a favore della PA, che non verrà versato dal fornitore, ma dal cliente/PA (in merito alle due modalità di liquidazione dell’Iva in base alla natura di acquisto commerciale o istituzionale dell’ente cfr. Salvini, Profili sistematici e di legittimità dello “split payment”, in Corr. trib., n. 14, 2015, p. 1042). Ben diverso è il caso delle prestazioni rientranti nell’ambito imprenditoriale dell’ente pubblico, le quali invece saranno soggette (su opzione della PA ricevente) al diverso regime del reverse charge (ossia della fatturazione inversa), in base al quale l’Iva non verrà comunque versata al fornitore, ma non [continua..]
Fascicolo 1 - 2022