Tax News - Supplemento online alla Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2612-5196
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Sull´imputazione del reddito da sublocazione (di Andrea Quattrocchi, Ricercatore di Diritto tributario, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano)


Nell’ordinanza in commento la Suprema Corte ha statuito il seguente principio di diritto: costituendo reddito diverso ex art. 67, comma 1, lett. h), TUIR, il canone di sublocazione di un immobile deve essere imputato esclusivamente al percipiente, e non va tassato in capo al proprietario o al titolare di altro diritto reale sull’immobile.

Parole chiave: Sublocazione; redditi diversi; imputazione del reddito.

The taxation of income deriving from sublease

In the decision analyzed, the Supreme Court establishes the following principle of law: the sublease fee for a property constitutes different income pursuant to art. 67, paragraph 1, letter h), TUIR, and therefore must be attributed exclusively to the recipient (the owner or holder of other real right on the property is not subject to taxation on this income).

Keywords: Sublease; different income; imputation of income.

1. Nell’ordinanza in commento la Suprema Corte si è pronunciata sulla corretta imputazione (e conseguente tassazione) di un canone di sublocazione di bene immobile. Nella fattispecie, due persone fisiche risultavano comproprietarie di un immobile concesso in locazione alla società in nome collettivo di cui erano entrambe socie. La società, a sua volta, aveva concesso in sublocazione a terzi una frazione della superficie dell’immobile, traendone canoni. Nonostante questi ultimi fossero stati regolarmente contabilizzati tra i ricavi della società, l’Agenzia aveva ritenuto di imputare ai fini fiscali detti canoni direttamente in capo ai soci, quali redditi fondiari. Tale ricostruzione era stata inizialmente condivisa dai giudici di merito di primo grado ma rigettata in seconde cure. La Commissione tributaria regionale aveva argomentato che l’imputazione ai soci, quali redditi fondiari, dei canoni di sublocazione, fosse errata perché attraverso il contratto di locazione soci-società, era solo que­st’ultima a poter sublocare i beni (rectius: parte di essi) e quindi era corretto che essa contabilizzasse tra i propri ricavi i suddetti canoni; aggiungeva che la loro imputazione diretta in capo ai soci avrebbe determinato una duplicazione d’imposta. 2. La difesa erariale proponeva dunque ricorso per cassazione. La Suprema Corte, con una motivazione lineare, ha rigettato la prospettazione dell’Agen­zia, articolando condivisibilmente il differente perimetro applicativo dei redditi fondiari e dei redditi diversi di natura immobiliare previsti dalla lett. h) dell’art. 67 TUIR. Al riguardo, richiamando un precedente recente (Cass. 8 novembre 2017, n. 26447), ha preso le mosse dalla regola generale di imputazione del reddito fondiario, prevista dall’art. 26 TUIR, secondo cui il provento immobiliare rientra in tale categoria solo se la parte locatrice disponga del possesso del bene locato in quanto proprietaria, usufruttuaria o titolare di altro diritto reale sul bene (De Mita, Principi di diritto tributario, Milano, 2019, p. 159; Picciaredda, Art. 26, in Fantozzi (a cura di), Commentario breve alle leggi tributarie, III, TUIR e leggi complementari, Padova, 2010, p. 181). Tale disposizione non sarebbe suscettibile di interpretazione estensiva perché legherebbe incontrovertibilmente la nozione di reddito fondiario alla titolarità del bene censito in catasto, censimento cui consegue l’attribuzione della rendita, rilevante quale reddito presuntivo soggetto a imposizione. Da ciò consegue che non può essere compreso tra i redditi dei fabbricati il canone percepito su base negoziale da un soggetto locatore che non sia titolare di diritto reale (G. Escalar, Art. 67, in A. Fantozzi (a cura di), Commentario breve alle leggi tributarie, cit., p. 355). 3. Questa impostazione non determina tuttavia, de iure condito, una esclusione da [continua..]
Fascicolo 1 - 2022