Tax News - Supplemento online alla Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2612-5196
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La tassazione ai fini delle imposte dirette nei trusts della repubblica di San Marino (di Antonello Montanari, Dottore Commercialista in Bologna)


Con l’emanazione della legge sui trust, il legislatore della Repubblica di San marino ha voluto regolamentare in maniera organica la tassazione dei trust sotto il profilo sia delle imposte dirette che di quelle indirette.

Con questo breve scritto si intende focalizzare la parte relativa alle imposte dirette che consente, così, non solo agli operatori sammarinesi ma a tutti coloro che si approcciano alla legge sui trust della Repubblica di San Marino, di prendere visione della particolarità della legge tributaria consentendo anche una corretta pianificazione fiscale.

Parole chiave: trust, Repubblica di San Marino, tassazione diretta.

The direct taxation of trusts in the republic of San Marino

With the promulgation of the Law on Trusts, the Republic of San Marino has provided for an organic regulation of the taxation of trusts from the point of view of both direct and indirect taxes.

The purpose of this brief paper is to focus on the direct taxation, thus allowing not only San Marino operators but also all those who approach the Law on Trusts of the Republic of San Marino to gain an insight into the peculiarities of the tax law, thus allowing a correct tax planning.

Keywords: trust, Republic of San Marino, direct taxation.

Premesse. – La Repubblica di San Marino ha regolamentato, in maniera organica, il regime fiscale dei trusts con la L. 17 marzo 2005, n. 38 emanata congiuntamente con la prima legge sui trusts, la n. 37 del 17 marzo 2005, abrogata dall’art. 64 della L. 1 marzo 2010, n. 42, attualmente in vigore (sul concetto di Trust si veda, per tutti, Lupoi, Trusts, Milano, 2001 e successive edizioni). Con successiva L. n. 157 del 19 novembre 2019 sono state, poi, apportate modifiche alla L. n. 38/2005. Per espressa volontà di legge i trusts residenti nella Repubblica di San Marino godono di una specifica disciplina rispetto a quella prevista per gli altri soggetti dalla L. 16 dicembre 2013, n.166 rubricata “Imposta generale sui redditi”. L’art. 2 della L. n. 38/2005, dispone, infatti, che “La legge si applica anche in deroga rispetto ad altre disposizioni fiscali vigenti in materia ai trust istituiti in conformità alle previsioni contenute nella legge sui trust, fiscalmente residenti nel territorio della Repubblica di San Marino e non esercenti professionalmente attività d’impresa, arti o professioni” e che “Si considerano fiscalmente residenti nella Repubblica di San Marino i trust amministrati da almeno un trustee che abbia ricevuto l’autorizzazione all’esercizio dell’ufficio ai sensi della legge sui trust”. Questo significa che l’imposta sui redditi del trust gode di una propria autonomia rispetto a quanto stabilito, in via generale, dalla legislazione fiscale ordinaria nella Repubblica di San Marino. Deve, però, trattarsi di trusts “fiscalmente residenti nella Repubblica di San Marino” cioè di quei trusts amministrati da un trustee autorizzato all’esercizio dell’attività di trustee. I requisiti richiesti per svolgere l’attività di trustee nella Repubblica di San Marino si rinvengono nell’art. 18 della L. n. 42/2010 (Requisiti del trustee) che così recita: 1. L’ufficio di trustee può essere ricoperto da una o più persone, fisiche o giuridiche, nessuna delle quali sia trustee di più di un trust sottoposto alla Legge ovvero da una o più persone, fisiche o giuridiche, indicati quali soggetti designati nell’ambito delle normative antiriciclaggio emanate dalla Repubblica di San Marino o da altri Stati in attuazione delle direttive dell’Unione Europea o a queste ultime sostanzialmente equivalenti. 2. L’esercizio professionale dell’attività di trustee nella Repubblica è disciplinato con decreto delegato. Altra condizione richiesta dalla norma è che il trust non deve esercitare professionalmente un’attività d’impresa, arti o professioni. Sono, pertanto, esclusi dal particolare regime fiscale quei trust che potremmo definire “commerciali” (secondo la definizione data dal [continua..]
Fascicolo 1 - 2022