Tax News - Supplemento online alla Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2612-5196
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Le operazioni di scissione e l´imposizione di registro tra normativa interna e vincoli europei: sul caso delle società “senza impresa” decideranno le sezioni unite (di Susanna Cannizzaro, Dottore di ricerca in Diritto tributario, Sapienza Università di Roma)


La Cassazione rinvia alle Sezioni Unite la questione controversa riguardante l’esatta portata dell’art. 4, comma 1 lettera b) della tariffa allegata al TUR in relazione alla tassazione della scissione societaria.

Parole chiave: Scissione; imposta di registro;società; enti non commerciali.

Demerger operations and registration tax between national law and european restrictions: supreme court in joint session will decide company “without business activity” case

The Supreme Court refers to the Joint session the controversial issue concerning the exact scope of art. 4, paragraph 1 letter b) of the tariff attached to the TUR in relation to the taxation of the corporate demerger.

Keywords: Demerger; registration tax; companies; non-commercial entities.

1. Con l’ordinanza interlocutoria n. 33312 dell’11 novembre 2021, resa dalla sezione V della Cassazione viene rimessa al primo Presidente, per l’even­tuale assegnazione alle Sezioni Unite, una questione considerata di massima di particolare importanza ex art. 374 c.p.c. La questione controversa riguarda l’esatta portata dell’art. 4, comma 1 lettera b) della tariffa allegata al TUR in relazione alla tassazione della scissione societaria. Nel caso di specie, l’atto prevedeva la scissione totale di una s.r.l. finanziaria, con l’integrale trasferimento del patrimonio a due società beneficiarie preesistenti una Holding s.r.l. e una società semplice, ed era stato tassato con applicazione dell’imposta fissa di registro ai sensi del menzionato art. 4. L’Agenzia delle Entrate aveva ripreso a tassazione l’atto stesso con l’im­posta proporzionale riconducendo la fattispecie all’ambito applicativo dell’art. 9 della tariffa in base ad una tesi volta a limitare il campo di applicazione dell’art. 4 alle società aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali o agricole. Le doglianze dei contribuenti, che in sede processuale insistevano per l’applicazione dell’art. 4 menzionato alle “società di ogni tipo e oggetto”, erano state accolte in entrambi i gradi di merito. L’iniziativa del ricorso in Cassazione è dunque spettata all’Agenzia delle Entrate. Invocando la falsa applicazione dell’art. 4 della Tariffa Parte Prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986, l’am­ministrazione finanziaria ha censurato la sentenza della CTR per avere ritenuto che la natura commerciale o agricola dell’oggetto, quale presupposto del­l’im­posizione in misura fissa degli atti di scissione, riguardasse solo gli enti diversi dalle società. 2. In funzione della rimessione, la sezione V illustra i problemi interpretativi emersi in relazione alla portata della disposizione su cui si appuntano le contrapposte posizioni delle parti in giudizio. Per meglio comprendere la questione occorre ricordare il dettato normativo. L’art. 4 più volte menzionato si riferisce agli «Atti propri delle società di qualunque tipo ed oggetto e degli enti diversi delle società, compresi i consorzi, le associazioni e le altre organizzazioni di persone o di beni, con o senza personalità giuridica, aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali o agricole» e fra questi ricomprende, alla lettera b), «fusione tra società, scissione delle stesse, conferimento di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell’impresa fatto da una società ad altra società esistente o da costituire; analoghe operazioni poste in essere da enti diversi dalle [continua..]
Fascicolo 1 - 2022