Tax News - Supplemento online alla Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2612-5196
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Integrazione ed illustrazione postuma della motivazione dell´avviso di accertamento (di Fabio Russo, Dottore di ricerca in Diritto tributario, Università degli Studi di Napoli Federico II)


La motivazione può essere integrata anche in corso di causa qualora illustri e dimostri le ragioni esposte nell’avviso di accertamento senza pregiudicare il diritto di difesa del contribuente.

Parole chiave: motivazione; integrazione motivazione; diritto di difesa.

Integration and posthumous illustration of the motivation of the assessment notice

The motivation can also be integrated in the course of the case if it illustrates and demonstrates the reasons set out in the assessment notice without prejudice to the taxpayer’s right of defense.

Keywords: motivation; motivation integration; right of defense.

1. Premessa. L’art. 3 della Legge sul procedimento amministrativo n. 241/1990 ha esplicitato l’obbligo di motivare l’atto della Pubblica Amministrazione illustrando con chiarezza le ragioni di fatto e di diritto che lo sorreggono e, contemporaneamente, lo rendono facilmente leggibile. In ambito tributario lo Statuto del contribuente, all’art. 7, ha riproposto l’obbligo motivazionale quale requisito di validità dell’atto tributario che deve indicare i presupposti di fatto e di diritto che lo sorreggono per assolvere ad una funzione multipla. La motivazione deve innanzitutto consentire al contribuente di comprendere le ragioni della pretesa per poi poter apprestare le sue difese e costituisce, al contempo, garanzia dell’osservanza da parte della Amministrazione finanziaria delle norme sul procedimento e sulla formazione dell’atto amministrativo (Falsitta, Manuale di diritto tributario, Padova, 2005, p. 342; Califano, La motivazione degli atti tributari, Bologna, 2008, p. 295; Miceli, La motivazione degli atti tributari, in AA.VV., Lo Statuto dei diritti del contribuente, a cura di Fantozzi e Fedele, Milano, 2005, p. 296). La forza della motivazione varia, essendo più robusta ed articolata per gli atti di accertamento e più affievolita per quegli atti, tipiche le cartelle di pagamento emesse in esecuzione di un precedente avviso di accertamento ben notificato, che non rappresentano il primo atto con cui la pretesa è portata a conoscenza del contribuente (Cass. civ., Sez. trib., 7 settembre 2018, n. 21851). L’art. 7 dello statuto, al comma 1, primo periodo, rinvia alla legge sul procedimento amministrativo che contiene disposizioni quali l’art.21 septies ed octies, secondo cui è nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali, mentre è annullabile se adottato in violazione di legge o eccesso di potere. Tra questi capisaldi normativi si colloca la sentenza in commento, ad oggetto l’obbligo d’iscrizione alla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie, ovvero il VAT information exchange system, altrimenti detto VIES. In particolare, l’art. 35 del D.P.R. n. 633/1972 prevede che con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate sono previste modalità di diniego o revoca dell’autorizzazione ed altresì stabiliti i criteri e le modalità di inclusione delle partite IVA nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie. In attuazione della norma indicata è stato emanato il provvedimento direttoriale prot.2010/188376 del 29 dicembre 2010 che contiene la disciplina dei presupposti per la revoca dell’autorizzazione all’effettuazione di operazioni intracomunitarie, la quale comporta l’esclusione dall’archivio dei soggetti autorizzati alle operazioni intracomunitarie con effetto [continua..]
Fascicolo 1 - 2022