Tax News - Supplemento online alla Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2612-5196
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Accesso presso i tenutari della contabilità. Si applicano le garanzie dello statuto in quanto sono “mandatari del contribuente” (di Rossella Miceli, Professoressa ordinaria di Diritto tributario, Sapienza Università di Roma)


L’accesso presso i locali del terzo che detiene le scritture contabili dell’attività economica deve essere garantito con l’applicazione del procedimento di difesa preventiva ex art. 12, comma 7 dello Statuto dei diritti del contribuente (L. n. 212/2000), in quanto il terzo è un mandatario del contribuente.

La pronuncia in esame giunge ad una soluzione condivisibile ed in linea con gli auspici della dottrina attraverso un percorso argomentativo molto dubbio. La presunzione del terzo quale “mandatario del contribuente” assume dei contorni poco chiari che rischiano di pregiudicare i diritti dei contribuenti.

Parole chiave: indagini tributarie; accessi presso terzi; garanzie.

Access to the accounting holders. The guarantees of the statute shall apply as they are “agent of the taxpayer”

The access to the premises of a third party who holds the accounting records of the economic activity must be guaranteed by the preventive defense procedure pursuant to art. 12, paragraph 7 of the Statute of the taxpayer’s rights (Law no. 212/2000), since the third party can be regarded as an agent of the taxpayer. The Supreme Court reaches an embraceable solution, in line with the wishes of the doctrine, event though it relies on a questionable argumentative path. The presumption of the third party as a "taxpayer agent" takes on unclear contours, posing the threat to undermine the rights of taxpayers.

Keywords: tax investigations; access to third parties; guarantees.

1. La sentenza della Corte di Cassazione del 16 novembre 2021, n. 34586 affronta profili di particolare rilievo inerenti al tema delle garanzie nelle verifiche fiscali. In particolare, viene trattata una questione di estrema attualità, quella degli accessi presso terzi che detengono a vario titolo le scritture contabili dei contribuenti; tali terzi sono, ormai da tempo, qualificati dalla giurisprudenza di legittimità come mandatari del contribuente. La Suprema Corte riconosce nella fattispecie in esame l’applicabilità della fase di contraddittorio endoprocedimentale prevista dall’art. 12, comma 7, dello Statuto dei diritti del contribuente (L. 27 luglio 2000, n. 212/2000). La pronuncia assume pertanto dei connotati innovativi, introducendo – a nostro avviso – principi giuridici condivisibili. Allo stesso tempo, però, il percorso argomentativo utilizzato solleva alcuni dubbi in merito alla sua coerenza con i valori generali della materia. In tal senso, partendo da una breve analisi dei fatti controversi, si procederà ad esaminare la soluzione giuridica adottata e le argomentazioni poste a suo fondamento. 2. La questione oggetto di cognizione riguarda una verifica fiscale di un’attività economica, nell’ambito della quale si rendeva necessario effettuare le indagini presso una società terza in quanto quest’ultima era incaricata di tenere le scritture contabili della contribuente. I verificatori procedevano ad effettuare l’accesso presso la suddetta società che, in ossequio alla attuale posizione della giurisprudenza, veniva effettuato senza specifiche formalità. Nel corso di tale verifica il terzo si rifiutava di esibire le scritture contabili detenute. I verificatori consegnavano a quest’ultimo l’atto finale delle indagini e procedevano all’emissione dell’avviso di accertamento, senza rispettare il procedimento ed il termine stabiliti dall’art. 12, comma 7 dello Statuto dei diritti del contribuente (L. 27 luglio 2000, n. 212) in base al quale “nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. L’avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del già menzionato termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza”. Il contribuente impugnava l’avviso di accertamento eccependo la lesione del diritto di difesa e l’assenza di motivazione sulle ragioni di necessità ed urgenza a sostegno della mancata applicazione della suddetta procedura. Le difese del contribuente erano accolte in primo grado e rigettate in secondo grado. Con la sentenza in epigrafe la Corte di Cassazione [continua..]
Fascicolo 1 - 2022