Tax News - Supplemento online alla Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2612-5196
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Cost sharing agreements: deducibilità delle management fees e onere della prova (di Francesco Spinello, Dottorando di ricerca in Diritto tributario, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”. Avvocato in Roma)


La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 19166/2021, ha enunciato il principio di diritto secondo cui, in materia di cost sharing agreements, l’onere della prova in ordine all’esistenza e all’inerenza dei costi sopportati incombe sulla società che affermi di aver ricevuto il servizio, occorrendo, affinché il corrispettivo riconosciuto alla capogruppo sia deducibile, che la controllata tragga dal servizio remunerato un’effettiva utilità e che quest’ultima sia obiettivamente determinabile e adeguatamente documentata.

Parole chiave: reddito d’impresa; oneri deducibili; onere della prova, operazioni infragruppo; cost sharing agreements; management fees; transfer pricing.

Cost sharing agreements: deductibility ofmanagement fees and burden of proof

In its decision case no. 19166/2021 the Italian Supreme Court ruled upon the deductibility of costs charged by a foreign coordination centre to an Italian resident controlled company pursuant to a cost sharing agreement. The decision focuses on the documentation requested in order to meet the burden of proving that the services charged were beneficial to the Italian company.

Keywords: business income, deductions, burden of proof, intra-group services, cost sharing agreements, management fees, transfer pricing.

1. Con l’ordinanza in commento la Corte di Cassazione è nuovamente intervenuta sul tema della deducibilità dei costi per servizi intercompany, anche noti come management fees o spese di regia, che le società controllate sostengono a fronte dei servizi resi dalla controllante, generalmente sulla base di cost sharing agreements. Come noto, le spese di regia traggono la loro ratio nell’esigenza del soggetto economico che svolge la propria attività d’impresa articolandosi in un gruppo societario di evitare la moltiplicazione dei costi tipicamente riconducibili alle funzioni amministrative, gestionali, contabili e legali (c.d. costi fissi) (per un maggior approfondimento in materia si vedano Della Valle, Deducibilità delle “management fees” e onere della prova, in Corr. trib., 2014, p. 2810 ss. e Avolio-Moretti, Management fees: deducibilità subordinata alla dimostrazione del vantaggio ottenuto dalla controllata, in Il Fisco, 2020, p. 3271 ss.). Il problema che involge questa tipologia di spese attiene principalmente alla deducibilità, da parte delle controllate, della quota parte di tali costi che la controllante ribalta su di esse: le questioni che emergono in proposito riguardano le modalità di ripartizione di tali spese e la loro effettiva utilità per la controllata che le porta in deduzione dal reddito d’impresa. (sul punto cfr. Borgoglio, Servizi intercompany deducibili solo se utili, in Il Fisco, 2014, p. 3294). 2. Nella fattispecie esaminata dalla Suprema Corte, una società di capitali operante nel settore delle produzioni cinematografiche e televisive proponeva ricorso avverso l’avviso di accertamento, relativo al periodo di imposta 2004, con cui l’Agenzia delle Entrate contestava l’indebita deduzione di costi infragruppo relativi a servizi resi dalla capogruppo estera e di altri costi relativi alla pendenza di un contenzioso in sede civile, poi conclusosi con la stipula di un accordo transattivo. La Commissione Tributaria Provinciale di Roma accoglieva integralmente il ricorso della società, mentre la Commissione Tributaria Regionale del Lazio accoglieva parzialmente l’appello dell’Ufficio, dichiarando la legittimità del­l’accertamento in relazione agli accantonamenti per costi di transazione, confermando nel resto la sentenza impugnata. Il giudice d’appello, in particolare, con riferimento al recupero dei costi relativi a contratti infragruppo, evidenziava che l’Agenzia delle Entrate, per disattendere il calcolo del transfer pricing, avrebbe dovuto fornire la prova della elusività del comportamento tenuto dalla controllata italiana. L’Amministrazione Finanziaria ricorreva così per Cassazione, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell’art. 109 TUIR e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. [continua..]
Fascicolo 2 - 2021