Tax News - Supplemento online alla Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2612-5196
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Inscindibilità del reddito societario e società tra professionisti (di Daniele Canè, Dottore di ricerca in Diritto tributario, Università degli Studi di Milano “Statale”)


Il reddito societario è considerato unitariamente reddito d’impresa, al fine di richiamare un sistema di norme che consente la diretta misurazione del reddito effettivamente prodotto dalla società. Non si richiede che quel reddito derivi necessariamente da un’at­tività d’impresa. L’interprete non può, perciò, disapplicare la disciplina di determinazione del reddito societario a seconda delle caratteristiche dell’attività sociale, che sarebbe tra l’altro difficile verificare. Anche i redditi delle società costituite tra professionisti vanno dunque determinati secondo le norme sul reddito d’impresa. Una diversa opzione normativa, che avvicini le discipline del reddito d’impresa e di lavoro autonomo, è possibile – tenendo però presente che l’uguaglianza nell’imposizione va bilanciata con la semplificazione e la certezza del rapporto tributario, che l’attuale normativa già assicura.

Parole chiave: società tra professionisti; natura dei redditi; inscindibilità del reddito societario.

Indivisibility of corporate income and companies between professionals

Corporate income is regarded as business income to recall a system of rules allowing the direct measurement of the income actually produced by the company. It is not required that such income necessarily derives from a business activity. The interpreter cannot, therefore, disapply the rules for determining company income depending on the characteristics of the company’s activity, which would be moreover difficult to assess. Even income generated by companies among professionals must therefore be determined according to the rules concerning business income. A different normative option, aligning the rules on business and self-employment income, is possible indeed. One should however bear in mind that equality in taxation must always be balanced with the simplification and certainty of tax relations – which the current legislation ensures.

Keywords: companies among professionals; income characterization; indivisibility of corporate income.

1. Non capita spesso che Amministrazione e contribuenti concordino in fatto di tributi e che la giurisprudenza riesca a scontentare entrambi. La questione relativa alla natura dei redditi conseguiti dalle società tra professionisti (stp) ne offre un curioso esempio e – cosa importante in tempi di riforme – dimostra che l’incertezza, in questa complicata materia, non è sempre addebitabile al legislatore, cui si può talvolta solo chiedere di correre ai ripari. È una di quelle questioni “piccole” per importi e contribuenti coinvolti – benché in aumento, le stp sono comunque poche – ma “grandi” per i problemi affrontati, che toccano istituti fondamentali dell’imposta reddituale e della disciplina sostanziale tributaria, in generale. Merita per questo, e per le ripercussioni che avrebbe, se ne fossero sviluppate tutte le implicazioni, di essere commentata. 2. Secondo la sezione civile della Corte di Cassazione, le stp producono reddito di lavoro autonomo quando manchi un’attività diversa e ulteriore rispetto all’apporto intellettuale; producono invece reddito di impresa «quando l’esercizio della professione costituisca elemento di un’attività organizzata in forma di impresa, con prevalenza dell’organizzazione del lavoro altrui e del capitale sulla prestazione di lavoro intellettuale, sicché il reddito prodotto non possa essere riferito al solo lavoro del professionista ma debba ritenersi derivante dall’in­tera struttura imprenditoriale». In mancanza di una disciplina special-tributaria, vale, secondo la Corte, quella civilistica e, in specie, l’art. 2238 c.c., per cui si applicano anche le disposizioni relative alle imprese commerciali, se, appunto, l’esercizio della professione costituisce elemento di un’attività organizzata in forma d’impresa. Mancando la prova di questa circostanza, è stato rigettato il ricorso – proposto al giudice civile – di uno studio legale, costituito come stp-srl, che aveva agito verso il proprio cliente per il rimborso di ritenute trattenutegli sul presupposto, appunto, che i compensi costituissero redditi di lavoro autonomo (e non ricavi, come sosteneva lo studio). 3. L’esercizio delle professioni in forma societaria è acquisizione recente, essendovisi a lungo opposto il principio della personalità della prestazione e il divieto della vecchia legge professionale, superato dal D.Lgs. n. 96/2001, e poi dalle leggi 183/2011, sulle stp, e 247/2012, art. 4 bis, sulle società tra avvocati (sta). La questione della natura del reddito delle stp nasce dal fatto che queste società producono per legge reddito d’impresa, ma svolgono in via esclusiva, o comunque prevalente, attività che, svolte in forma individuale o associata, produrrebbero redditi di lavoro autonomo. [continua..]
Fascicolo 2 - 2021