La Corte di Cassazione ammette la cumulabilità delle agevolazioni fiscali IMU previste per i fabbricati di interesse storico o artistico con quelle relative agli immobili dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati.
Parole chiave: tributi locali; agevolazioni; immobili.
Allowed the cumulation of municipal tax breaks on unusable and bound properties The Supreme Court, in the field of local municipal tax, allows the possibility to accumulate tax benefits for buildings of historical or artistic interest and declared uninhabitable or condemned and actually unused, too.
Keywords: local taxes; tax benefits; real estate.
Cassazione, 8 luglio 2020, n. 14279
1. La sentenza in commento affronta il controverso tema della cumulabilità delle agevolazioni fiscali previste per i fabbricati di interesse storico o artistico e anche inagibili, nell’ambito dell’Imposta Municipale Propria (IMU). La controversia ha ad oggetto una rettifica IMU che promana dall’indisponibilità dell’ente impositore a riconoscere la cumulabilità di due distinte agevolazioni, pur invocate dal ricorrente, entrambe previste dall’art. 13, comma 3, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201. Si tratta della riduzione al 50% della base imponibile del tributo riferita ai fabbricati di interesse storico o artistico (lett. a) e di quella, differente, stabilita nella medesima misura per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni (lett. b).
In entrambi i gradi di giudizio i giudici hanno ritenuto le agevolazioni in contestazione non cumulabili, sul presupposto delle finalità analoghe asseritamente perseguite da entrambe le norme e della loro natura eccezionale. Di converso, la Corte, con la pronuncia in epigrafe, ha accolto la censura del ricorrente riconoscendo la cumulabilità delle agevolazioni de quibus sulla scorta di una “differente finalità perseguita”.
2. Le agevolazioni fiscali, rammenta in motivazione la Corte, in genere costituiscono una deviazione dalla tassazione ordinaria e, più precisamente, si traducono in “deroghe, favorevoli per il contribuente, alle regole di determinazione e applicazione dei tributi”, molto spesso finalizzate a modulare il prelievo sull’effettivo e concreto concorso alle spese pubbliche del contribuente o a valorizzare “eventuali altri interessi coinvolti nell’azione amministrativa”.
Secondo la concezione tradizionale, infatti, il carattere qualificante l’agevolazione fiscale si rinviene nella deroga ai principi di generalità e di progressività dell’imposizione, ossia, al principio di capacità contributiva (Batistoni Ferrara, Agevolazioni ed esenzioni fiscali, in Diz. dir. pubb., I, 2006, p. 177), disciplinando in maniera diversa situazioni analoghe sotto il profilo del concorso alle spese pubbliche (Corte cost., nn. 159/1985, 120/2020; Fantozzi, Diritto tributario, Torino, 1991, p. 136; come è noto, lo studio classico del fenomeno agevolativo coincide essenzialmente con la qualificazione e la definizione della figura delle esenzioni, che costituisce una sola delle sue possibili manifestazioni, e tradizionalmente definite come eccezioni rispetto alla regola “e più precisamente come deroghe per eccezione rispetto alla disciplina normale del tributo”. (Fichera, Le agevolazioni fiscali, Padova, 1992, p. 2). Le esenzioni vengono anzitutto distinte dalle esclusioni, con le [continua..]