Tax News - Supplemento online alla Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2612-5196
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Ai fini ici il comune può delegare la determinazione del valore per aree omogenee? (di Giovanni Girelli, Professore Associato Confermato di Diritto Tributario Università Roma 3.)


Nota a Cass., Sezione Tributaria,
ord. 19 aprile 2019, n. 11069

Non appare condivisibile l’orientamento della Corte di Cassazione in materia di ICI secondo cui il potere attribuito ai Comuni di determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili non sia delegabile al soggetto terzo cui sia stato affidato l’accertamento e la riscossione del tributo. Infatti qualora il Comune abbia adottato con regolamento la scelta di politica fiscale di voler limitare la propria potestà impositiva in merito ai valori delle aree fabbricabili ai sensi dell’art. 59 del D.Lgs. n. 446/1997, non si ritiene sussistano impedimenti a che il medesimo Ente territoriale decida di delegare l’elaborazione tecnica della determinazione dei detti valori al concessionario dell’attività di accertamento e riscossione. Inoltre la nullità della “determina” del valore delle aree comporta la conseguente nullità dei soli avvisi di accertamento basati esclusivamente sulla “determina” stessa.

For municipal real estate tax purposes, can the municipality delegate the determination of the value for homogenous areas?

We do not agree with the opinion of the Supreme Court regarding Municipal Real Estate Tax according to which the power attributed to Municipalities to determine, periodically and for homogeneous areas, the market values of the building areas, cannot be delegated to the third party who was entrusted with the assessment and collection of the tax. In fact, for Municipal Real Estate Tax purposes, under art. No. 59 of D.Lgs. 446/1997 in case the Municipality adopts with regulation the choice of fiscal policy to limit its tax authority on the values of the areas that can be buildable, the same Municipal Authority can decide to delegate the technical elaboration of the determination of those values to the tax collector. Moreover, the nullity of the determination of the value of the areas results in the consequent nullity of the only notices of assessment based solely on the same determination.

Con l’ordinanza n. 11069 del 19 aprile 2019, la Corte di Cassazione ha statuito che, in tema di ICI, il potere regolamentare attribuito ai Comuni di determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili non è delegabile al soggetto terzo cui sia stato affidato l’accertamento e la riscossione del citato tributo locale. Conseguentemente, secondo la Suprema Corte, gli avvisi di accertamento emessi dal concessionario, sulla base della determinazione dei valori venali delle aree fabbricabili da quest’ultimo operata, devono ritenersi illegittimi in quanto – appunto – fondati su valutazioni dei terreni effettuate da soggetto non legittimato. La pronuncia si pone in un filone interpretativo basato sulla valorizzazione del mero dato testuale espresso dall’art. 59, comma 1, lett. g), del D.lgs. n. 446/1997. Tale disposizione, infatti, attribuisce al Comune la facoltà di limitare il proprio potere di accertamento al valore venale, determinato periodicamente e per zone omogenee, delle aree fabbricabili site nel territorio di competenza. Il Comune, pertanto, a mezzo dello strumento regolamentare, fonte normativa secondaria valevole erga omnes e capace di innovare l’ordi­namento giuridico, può procedere a tale determinazione. Quest’ultima funge da riferimento per i contribuenti che decidano di conformarsi ad essa a fini dichiarativi così da non ricevere eventuali rilievi impositivi dall’Ente territoriale (anche se su questo punto la Suprema Corte ha, in maniera non condivisibile, per lo più adottato, invece, l’orientamento di ritenere legittimo per il Comune voler disattendere in sede accertativa le determinazioni adottate per zone omogenee, cfr., ad esempio, Cass., ord. n. 4605/2018 del 28 febbraio 2018). Il Giudice di vertice ascrive, dunque, al solo Comune il potere di determinare il valore di tali aree perché l’art. 59 citato non enunzia la possibilità di delegare tale potere e perché la norma indica il mezzo regolamentare per la determinazione. Tuttavia, il Supremo Consesso sarebbe potuto giungere a conclusioni diverse se avesse preferito adottare una linea esegetica meno formalista e più aderente alle finalità concrete che si ritiene essere perseguite dall’art. 59, comma 1, lett. g), del D.lgs. n. 446/1997. Tale disposizione intende, infatti, diminuire la litigiosità tra Comune e contribuente assicurando certezza di rapporti tra l’Ente locale e il privato che si sia conformato ai valori predeterminati. Essa, quindi, non sembra meritare un’interpretazione restrittiva nei termini indicati dalla Corte di Cassazione. Numerosi, peraltro, sono gli esempi di tali tipologie di norme nel panorama tributario (si pensi ad esempio al criterio del “prezzo valore” per l’imposta di registro) che nel tempo hanno assicurato buoni [continua..]