Tax News - Supplemento online alla Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2612-5196
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La ragionevolezza del trattamento punitivo del delitto di dichiarazione fraudolenta previsto dall´art. 2 del d.lgs. 74/2000 (di Marco Di Siena, Avvocato e dottore di ricerca in diritto tributario dell’impresa.)


Nota a Corte Costituzionale, sent. 24 aprile 2019, n. 95

La sentenza considera ragionevole la differente struttura del delitto di cui all’art. 2 del D.Lgs. 74/2000 rispetto a quella della fattispecie disciplinata dall’art. 3 del medesimo testo normativo. In particolare, l’assenza di soglie di punibilità non è considerata una circostanza abnorme in grado di ledere l’art. 3 Cost. e viene perciò definita come una forma di ordinario esercizio della discrezionalità legislativa.

The reasonable regime of sanctions provided by the crime of tax fraud according to art. 2 of legislative decree 74/2000

The decision judges as reasonable the different structure of art. 2 of Legislative Decree no 74/2000 in comparison with that provided by art. 3 of the same Legislative Decree. More in details the lack of a threshold is not considered as an abnormal circumstance jeopardizing art. 3 of Constitution and therefore it is defined as an ordinary outcome of the discretionary lawmaking activity.

Con la sentenza in commento, la Corte Costituzionale ha ritenuto infondata la questione di legittimità sollevata dal Tribunale di Palermo in relazione all’articolo 2 del D.Lgs. 74/2000, “nella parte in cui non prevede che la condotta delittuosa ivi descritta sia punibile quando, congiuntamente: a) l’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, ad euro trentamila; b) l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, superiore ad euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l’ammon­tare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell’imposta, è superiore al cinque per cento dell’ammontare dell’imposta medesima o comunque a euro trentamila”. Il tema sollevato era di rilievo in quanto il giudice remittente dubitava della coerenza della specifica fattispecie criminosa (la quale non prevede alcuna soglia di punibilità) alla luce della formulazione della contigua ipotesi di dichiarazione fraudolenta disciplinata dall’art. 3 del medesimo testo normativo (una ipotesi delittuosa connotata, invece, da una duplice soglia di criminalizzazione. Per una analisi della struttura dei delitti di dichiarazione fraudolenta si rinvia alle considerazioni di Di Vetta, I reati di dichiarazione fraudolenta, in AA.VV., Trattato di diritto sanzionatorio tributario, a cura di Giovannini-Di Martino-Marzaduri, Milano, 2016, Tomo I, p. 494 e ss.). In sintesi, ad avviso del Tribunale di Palermo, a fronte di una lesione di pari intensità del bene giuridicamente tutelato (l’interesse patrimoniale dell’Erario), il sistema impositivo avrebbe approntato forme di tutela irragionevolmente differenti con conseguente lesione del principio di uguaglianza. Tale irragionevolezza, quin­di – secondo l’ordinanza di rimessione – avrebbe potuto essere corretta mediante una interpretazione additiva idonea a traslare nella struttura del delitto di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti (id est l’art. 2 del D.Lgs. 74/2000) le medesime soglie di punibilità caratterizzanti la fattispecie di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (sul ruolo delle soglie di punibilità nel microsistema dei reati tributari si vedano le riflessioni di Venturati, Le soglie di rilevanza nei reati tributari, in AA.VV., Studi in onore di Giorgio Marinucci, Milano 2006, p. 2675 e ss.). A fronte di tale prospettazione, la replica dei giudici costituzionali è stata netta e, al tempo stesso, abbastanza tradizionale nel proprio sviluppo argomentativo. La Corte, infatti, ha negato la sussistenza del denunziato vulnus dell’art. 3 Cost. [continua..]