Tax News - Supplemento online alla Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2612-5196
G. Giappichelli Editore

19/10/2020 - POST: Covid-19, prime considerazioni in materia di Transfer Pricing

argomento: COVID-19 - Legislazione e prassi

Gli effetti della pandemia potrebbero scuotere principi generali su cui si sono basati i criteri di determinazione e formazione delle politiche di transfer pricing: gli elementi parametrici utilizzati fino a oggi per la determinazione dei prezzi di trasferimento potrebbero, di fatto, essere totalmente superati dagli effetti imprevedibili del Covid-19.

PAROLE CHIAVE: transfer pricing - imprese multinazionali - diritto tributario internazionale - emergenza sanitaria Covid – 19


di Carlomaria Colonna Venisti

La crisi causata dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, si ripercuoterà negativamente sul tessuto economico, in termini di stabilità, e sulle relazioni commerciali e finanziarie tra le imprese, incluse quelle facenti parte di Gruppi multinazionali.
Queste ultime, assisteranno, inevitabilmente, ad un crollo di fatturati e risultati operativi, con tutte le conseguenti criticità derivanti dall’inevitabile riduzione di gettito.
L’emergenza, pertanto, non mancherà di avere dei riflessi “negativi” anche sulle politiche di transfer pricing.
Infatti, quest’ultime all’interno di un Gruppo multinazionale dovranno tener conto dello scenario economico di riferimento, nonché delle soluzioni strategiche e operative che intenderanno adottare, al fine di far fronte alla variazione del mercato di riferimento.
I gruppi di imprese, operando in diverse giurisdizioni, aree geografiche e mercati1, si troveranno difronte alla necessità di sviluppare un’efficacie pianificazione aziendale al fine di ridurre al minimo l’impatto economico della pandemia, nonché di garantire il normale funzionamento delle loro attività. Indubitabilmente, in un orizzonte sia di breve che di medio lungo periodo, diventerà fondamentale comprendere le implicazioni economiche e fiscali derivanti dagli improvvisi mutamenti delle condizioni di mercato in cui i Gruppi si potranno trovare ad operare, di volta in volta, obbligandoli a superare le ordinarie modalità di gestione2. Secondo quanto evidenziato dall’OCSE nel documento “Coronavirus: The world economy at risk”, pubblicato il 2 marzo 20203, l’epidemia di Coronavirus sta mettendo in serio pericolo l’economia globale, pertanto, ogni società coinvolta in operazioni cross-border dovrebbe effettuare una valutazione dei propri business models tenendo conto dell’attuale contesto.
1 International Tax Rewiew, Marzo 2020.
2 Covid-19: Transfer Pricing impacts and responses Ernest & Young: “The COVID-19 pandemic’s impact on an MNEs access to funding and financing and consequences for transfer pricings of intercompany financials transactions. Changing market behavior and its impact on intercompany contracts and arrangements. Losses and crystallization of risks as a result of the COVID-19 outbreak and the assessment of whether there is alignment of risk management functionality and current transfer pricing policy. The allocation of “extraordinary expenses” incurred as a result of the COVID-19 outbreak. The implications on APAs and rulings in progress and concluded”. 3 “The coronavirus (Covid-19) outbreak has already brought considerable human suffering and major economic disruption. (...) The adverse consequences of these developments for other countries are significant, including the direct disruption to global supply chains, weaker final demand for imported goods and services, and the wider regional declines in international tourism and business travel. Risk aversion has increased in financial markets, with the US 10-year interest rate falling to a record low and equi- ty prices declining sharply, commodity prices have dropped, and business and consumer confidence have turned down”. Documento rilasciato dall’OCSE il 2 marzo 2020 “OECD - Interim Economic Assessment Coronavi- rus: The world economy at risk”.
L’OCSE, infatti, prevedeva che i rischi dell’operazione di transfer pricing dovessero essere attribuiti
a chi li controlla e ha, successivamente, la capacità finanziaria per sostenerli.
A seguito della pandemia, possono generarsi rischi non controllabili, causando, di conseguenza,
impatti negativi su tutto il Gruppo.
Esistono, infatti, diverse definizioni di rischio, ma nel contesto dei prezzi di trasferimento è
appropriato considerare il rischio come l’effetto dell’incertezza sugli obiettivi dell’impresa. In tutte
le operazioni aziendali, ogni passo è fatto per sfruttare le opportunità, in ogni momento in cui una
società spende denaro o genera reddito esiste incertezza e sono assunti rischi.
Il rischio, pertanto, è associato alle opportunità e non ha solo una connotazione negativa; è intrinseco
in ogni attività commerciale e, le società scelgono quali rischi assumersi al fine di poter avere
l’opportunità di generare profitti. Nessuna impresa in cerca di profitto assume i rischi associati alle
opportunità commerciali senza che abbia l’aspettativa di un rendimento positivo.
Questa considerazione ben chiarisce come il mondo delle imprese, e soprattutto quello delle Grandi
multinazionali, debbano necessariamente virare di fronte a una incontestabile mutazione del contesto
economico o, per vederla come i più pessimisti dei commentatori, si debba rivedere il transfer pricing,
ed in primis la significatività dell’impatto del virus sui bilanci.
In particolare, la crisi da un lato induce a rivedere i modelli di business attraverso i quali le imprese
operano globalmente e, dall’altro, ad adottare nuove strategie volte all’ottimizzazione delle attività,
della gestione finanziaria nonché del carico fiscale del gruppo4.
Questo perché, la situazione attuale, appare “se non proprio una «rivoluzione», un significativo
cambiamento” rispetto al panorama previgente.
È indubbio che gli effetti della pandemia globale si rifletteranno necessariamente anche sulle politiche
di transfer pricing dei grandi Gruppi internazionali, andando a incidere significatamente anche sugli
attuali elementi di criticità che erano già normalmente affrontati nel pregresso clima di
internazionalizzazione dei sistemi economici.
In sintesi, quindi, si potrebbe dire che gli effetti della pandemia potrebbero scuotere alle radici i
principi generali su cui si sono basati i criteri di determinazione e formazione delle politiche di
transfer pricing, nel senso che gli elementi parametrici utilizzati fino a oggi per la determinazione
dei prezzi di trasferimento potrebbero, di fatto, essere totalmente superati dagli effetti imprevedibili
portati da questa pandemia.
Da un punto di vista economico finanziario, è particolarmente rilevante che l’OCSE intervenga con
un aggiornamento delle proprie direttive in materia di transfer pricing recependo gli effetti economici
derivanti dalla attuale pandemia, in modo da consentire alle aziende di predisporre, in tempi adeguati,
4 “Strategie nel Transfer Pricing e nella governance fiscale”, il Fisco n. 14/2020.
tutta la documentazione probatoria al fine di sopportare la determinazione dei propri prezzi di
trasferimento.
Le aziende dovrebbero inoltre valutare se sia necessario intervenire in materia di ubicazione delle
filiali, di strutture dei costi e di contratti internazionali, nonché condurre una ristrutturazione
aziendale per gestire le politiche fiscali.
Sarà comunque richiesto alle aziende dimostrare che le perdite registrate o i bassi profitti raggiunti
non sono il risultato delle transfer pricing policies adottate ma discendono dal rallentamento
economico dovuto al Covid-19 e, dalle ripercussioni dello stesso sull’andamento del mercato.
Per tale ragione, le imprese, che effettuano operazioni intercompany dovranno adeguare i modelli dei
prezzi di trasferimento alle modifiche economiche e finanziarie che la pandemia ha posto in essere.
Pertanto, in questo momento delicato, dal punto di vista economico e finanziario, il metodo di transfer
pricing adottato dovrà essere considerato alla luce delle circostanze economiche straordinarie, in
modo tale da permettere che i rischi assunti e le funzioni svolte siano conformi alle regole dell’arm’s
lenght principle5.
Si evidenza, inoltre, che altre criticità potrebbero sorgere anche per quelle imprese che avevano
sottoscritto i c.d. Advance Pricing Agreements6, vale a dire quegli accordi preventivi sottoscritti dai
contribuenti e l’Amministrazione finanziaria. A tal proposito, può essere opportuno
riconsiderare/rinegoziare i termini dell’accorso al fine di prevedere l’inserimento di clausole volte a
garantire un certo grado di flessibilità e, includere specifiche critical assumptions, che consentano di
modificare gli APA sottoscritti precedentemente o prevedere il passaggio da un metodo di transfer
pricing a un altro.