Tax News - Supplemento online alla Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2612-5196
G. Giappichelli Editore

10/10/2019 - Alla Corte di Giustizia il regime delle locazioni brevi per i gestori delle piattaforme

argomento: Profili europei e Internazionali - Giurisprudenza

Il Consiglio di Stato rinvia alla Corte di Giustizia la questione di compatibilità con il diritto eurounitario del regime delle c.d. locazioni brevi a carico dei gestori dei portali telematici di intermediazione immobiliare

» visualizza: il documento (Consiglio di Stato, ordinanza 18 settembre 2019 n. 6219) scarica file

PAROLE CHIAVE: locazioni turistiche - cedolare secca - sostituto d’imposta - Corte di Giustizia


di Silvia Giorgi

Con l’ordinanza 18 settembre 2019 n. 6219, il Consiglio di Stato ha investito la Corte di Giustizia di una questione di un certo interesse applicativo e di, forse, più notevole impatto sistematico, se non, addirittura, nella misura che appresso si vedrà, “ideologico”.

Il regime “incriminato” è quello introdotto per le locazioni brevi dall’art. 4, commi 4, 5 e 5 bis del d.l. 24 aprile 2017, n. 50, attuato con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 132395 del 12 luglio 2017, divenuto veicolo per sottoporre al giudice amministrativo la questione di legittimità del regime introdotto per le società che gestiscono portali telematici preordinati a mettere in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.

Il caso celebre e da cui origina la parabola contenziosa è quello di Airbnb.

Si rammenta che secondo la disciplina in questione i gestori di portali telematici hanno l’onere di operare una ritenuta dal 21% sull’ammontare dei canoni e dei corrispettivi all’atto del pagamento. In virtù di detto onere, il cui gettito è ovviamente destinato al Fisco, i gestori operano come sostituti d’imposta, e sono tenuti ad una serie di adempimenti informativi e tributari. La disciplina trova applicazione anche in relazione a gestori non residenti che sono tenuti a nominare un rappresentante fiscale per adempiere in qualità di responsabile d’imposta.

È, altresì, abbastanza nota la “battaglia” intrapresa da Airbnb per sottrarsi a tali adempimenti informativi e fiscali, battaglia tradottasi in istanze di sospensiva del provvedimento attuativo dell’Agenzia delle Entrate innanzi al Giudice amministrativo. La fase cautelare non è stata favorevole al gestore laddove sia il TAR Lazio sia il Consiglio di Stato hanno respinto le istanze di Airbnb.

Anche la fase di merito si è aperta con una pronuncia sfavorevole alle ragioni del gestore del noto portale, in quanto il TAR Lazio, sez. II, con sentenza del 18 febbraio 2019, n. 2207 ha respinto tutte le eccezioni sollevate in sede di ricorso, ivi inclusa quella di incompatibilità con i principi UE in materia di concorrenza, diritto di stabilimento e libera prestazione di servizi, nonché delle direttive 2000/31/CE (direttiva sul commercio elettronico) e 2006/123/CE (relativa ai servizi nel mercato interno).

La tesi di Airbnb è, in estrema sintesi, quella della contrarietà con il diritto europeo di una disciplina che pone a carico dei gestori di portali telematici di intermediazione immobiliare oneri informativi e fiscali, riversando, di fatto, su un’impresa le inefficienze dello Stato nell’accertamento e riscossione delle imposte. In questi termini, come accennato, la battaglia si colora di tinte quasi “ideologiche”.

Oltre alla presunta violazione di norme di diritto secondario (come le citate direttive), Airbnb ritiene che la disciplina nazionale impedisca o, comunque falsi, il gioco della concorrenza all’interno del mercato, ostacolando modelli di business innovativi nell’ambito della c.d. sharing economy.

Come anticipato, il TAR riteneva infondata detta eccezione, rilevando come la normativa in esame ponga identici oneri e adempimento a carico di tutti gli intermediari immobiliari, senza alcuna distinzione né con riferimento alla residenza (statuendo che la nomina del rappresentante fiscale è misura idonea e proporzionata), né con riferimento al “mercato” di riferimento. Anzi, richiamando, altresì, il parere AGCM del 27 novembre 2017, il TAR giungeva a ritenere che gli obblighi informativi tacciati di contrarietà al diritto europeo, siano perfettamente in sintonia con le esigenze di tutela della concorrenza.

Di diverso avviso, invece, il Consiglio di Stato nella pronuncia in esame: si legge, infatti, che l’innovatività della questione posta, l’assenza di chiarezza e univocità delle norme euro-unitarie rilevanti nella specie, impongono di ritenere che sussistano ragionevoli dubbi interpretativi idonei a fondare il rinvio alla Corte di Giustizia, rinvio, peraltro, doveroso giacché il Consiglio di Stato è giudice di ultima istanza.

Il Giudice europeo sarà, quindi, chiamato a decidere se le disposizioni ed i principi del diritto euro- unitario ostino alla disciplina italiana che pone a carico dei gestori di portali di intermediazione immobiliare obblighi fiscali ed informativi.