Tax News - Supplemento online alla Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2612-5196
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Margini di tutela del debitore-contribuente e riparto di giurisdizione in tema di transazione fiscale (di Lorenzo del Federico, Professore ordinario di Diritto tributario, Università degli Studi di Chieti-Pescara)


Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affrontato il problema della giurisdizione nell’ambito della nuova transazione fiscale, ritenendo sussistente la cognizione dell’AGO, mediante la valorizzazione dei profili paritetici delle modalità di espressione del voto, del cramdown e più in generale della connotazione concorsuale dell’istituto. Tuttavia, si dissente in parte da tale autorevole pronuncia.

La norma che conferisce il potere di cramdown al Tribunale fallimentare in sede di omologa si configura come attributiva di specifiche potestà all’AGO, investita di una giurisdizione di merito e sostitutiva, in deroga al riparto per oggetto ed al tradizionale divieto di pronunce sostitutive. Pertanto, laddove la controversia in tema di transazione fiscale non risulti ricompresa nella cognizione del Tribunale mediante cramdown in sede di omologa, si configura la normale giurisdizione delle Commissioni Tributarie nelle controversie tributarie, aventi ad oggetto l’esercizio della funzione impositiva

Parole chiave: giurisdizione tributaria; giurisdizione ordinaria; transazione fiscale.

Debtor-taxpayer protection and allocation of jurisdiction regarding tax settlement

The United Sections of the Court of Cassation have addressed the problem of jurisdiction in the new tax settlement, considering that the knowledge of the AGO exists, through the enhancement of the equal profiles of the methods of expressing the vote, of the cramdown and more generally of the connotation bankruptcy of the institute. However, we partially disagree with this pronouncement.

The rule that confers the power of cramdown to the bankruptcy court in the homologation is configured as conferring specific powers to the AGO, vested with a jurisdiction of merit and substitute, in derogation from the division by object and the traditional prohibition of substitutive rulings. Therefore, where the dispute regarding the tax settlement is not included in the knowledge of the Court through cramdown at the homologation, the normal jurisdiction of the Tax Jurisdiction in tax disputes is set up, concerning the exercise of the tax function.

Keywords: tax jurisdiction; ordinary jurisdiction; tax settlement.

L’importante sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, resa in tema di giurisdizione nelle controversie sulla transazione fiscale, suscita grande interesse ai fini della ricostruzione sistematica dell’istituto e offre l’occasio­ne per fare chiarezza sui margini di tutela del debitore-contribuente. Come è noto i rapporti tra diritto tributario e diritto fallimentare presentano molteplici aspetti problematici, non solo per quanto riguarda la c.d. specialità del diritto tributario, che per tale sua asserita natura, è stato ritenuto troppo spesso prevalente rispetto alle regole della concorsualità, ma anche in ragione dalla rigidità delle pretese del Fisco, caratterizzate dall’indisponibilità dell’obbligazione tributaria e dal regime pubblicistico del rapporto tra ente impositore e contribuente (sui profili teorici v. per tutti Fantozzi, Considerazioni generali sui profili fiscali delle procedure concorsuali e sul rapporto tra par condicio creditorum, interesse fiscale ed altri interessi diffusi, in AA.VV., I reati nelle procedure concorsuali. Gli adempimenti fiscali, Trattato delle procedure concorsuali, diretto da Ghia-Piccinini-Severini, VI, Torino, 2012, p. 417; Paparella, L’attualità del pensiero di Augusto Fantozzi alla luce del nuovo Codice della crisi e dell’insolvenza, in AA.VV., Saggi in ricordo di Augusto Fantozzi, Pisa, 2021, p. 397. Per un ampio ed approfondito quadro delle varie problematiche applicative v. AA.VV., Il diritto tributario delle procedure concorsuali e delle imprese in crisi, a cura di Paparella, Milano, 2013). Il tema dell’equilibrio tra interesse fiscale ed interessi concorsuali è stato ripreso in chiave ermeneutica ed applicativa dalle Sezioni Unite, secondo cui “il legislatore della riforma ha incastonato la transazione fiscale con maggior chiarezza nel campo del diritto fallimentare, ancorché ne siano evidenti i riflessi di diritto tributario… A partire dalla unificante ratio legis… sancita dal comune tratto della obbligatorietà della proposta transattiva…” –v. infra– “che va individuata non nell’interesse fiscale che è la “causa prima” dell’obbliga­zione tributaria, del quale si controverte nelle liti tributarie “comuni”, bensì nell’interesse concorsuale che è invece la “ragione fondativa” delle procedure concordatarie ed assimilabili, sempre più mirate alla conservazione del “bene impresa. In altri termini, la transazione fiscale “obbligatoria” rappresenta l’esigenza di bilanciare appunto i due interessi sicché l’ampia discrezionalità riconosciuta all’amministrazione finanziaria nello stipulare accordi transattivi concorsuali è in questo senso palesemente finalizzata…”. Le [continua..]
Fascicolo 2 - 2021