Tax News - Supplemento online alla Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2612-5196
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Spunti dalle coeve sentenze “amazon” ed “engie”: la commissione quale futura “direzione europea” delle agenzie fiscali nazionali? (di Francesco Pepe, Professore associato di Diritto tributario, Università degli Studi di Sassari)


Le due sentenze affrontano il tema del rapporto tra divieto di aiuti di Stato e rulings fiscali. Pur partendo dai medesimi principi, gli esiti delle due pronunce sono diametralmente opposti. Ciò a causa della diversità di fattispecie alla attenzione del Tribunale, la prima di carattere trans-nazionale (Amazon), la seconda puramente domestica (Engie). Nonostante ciò, entrambe le pronunce – facendo proprio l’approccio della Commissione europea in materia – mostrano di assegnare a quest’ultima un ruolo molto vicino a quello di una amministrazione fiscale nazionale.

Parole chiave: aiuti di Stato; tax ruling; transfer price.

Insights from the “amazon” and “engie” judgments: the commission as an upcoming“european directorate” of national tax agencies?

The two judgments deal with the relationship between the prohibition of State aid and tax rulings. Although starting from the same principles, the outcomes of the two rulings are diametrically opposed. This is due to the diversity of the cases before the Court, the first of a trans-national nature (Amazon), the second purely domestic (Engie). Nevertheless, both judgments – adopting the approach of the European Commission in this matter – show that they assign to the latter a role very close to that of a national tax administration.

Keywords: state aid; tax rulings; transfer price.

1. Nella stessa giornata – il 12 maggio 2021 – il Tribunale di primo grado dell’Unione europea ha aggiunto due nuovi tasselli alla sua (oramai già ricca) giurisprudenza sulla compatibilità dei rulings fiscali con il divieto di aiuti di Stato. Trattasi di due distinte sentenze, pronunciate entrambe nei confronti del Granducato di Lussemburgo, e relative a società lussemburghesi – rispettivamente – del gruppo Amazon (cause T-816/17 e T-318/18, reperibile su https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:62017TJ0816) e del gruppo Engie (cause T-516/18 e T-525/18, reperibile su https://eur-lex. europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:62018TJ0516). Il contesto nel quale queste decisioni vanno collocate è noto, e riguarda quella che altrove si voluto definire “dottrina Vestager”: l’uso del divieto di aiuti di Stato (artt. 107 ss. TFUE) quale leva per contrastare forme di “pianificazione fiscale aggressiva” e/o di “competizione fiscale dannosa” realizzate da gruppi multinazionali (MNEs) tramite – appunto – tax rulings “compiacenti”, concessi dalle amministrazioni fiscali statali a società ivi localizzate, e suscettibili di garantire loro un trattamento fiscale complessivo (relativamente) meno oneroso, anche tramite prezzi di trasferimento “infra-gruppo” non in linea con il c.d. arm’s lenght principle, (ALP) (sul punto, sia consentito il rinvio a Pepe, Sulla tenuta giuridica e sulla praticabilità geo-politica della “dottrina Vestager” in materia di tax rulings e aiuti di Stato alle imprese multinazionali, in Riv. trim. dir. trib., 2017, p. 703 ss.). Delle due, la sentenza Amazon – come può intuirsi, per la notorietà del soggetto – è quella che ha avuto il maggior risalto mediatico. L’ennesima “sconfitta” della Vestager, dell’uso “punitivo” (ed in questo certamente ideologico, se non addirittura “populista”: Wright-Portuese, Antitrust Populism: Towards a Taxonomy, in Stanford Journal of Law, Business, and Finance, Vol. 21, No. 1, 2020, spec. 27 ss., https://ssrn.com/abstract=3400274) della normativa antitrust contro i “giganti del web” americani non solo ha da subito sollevato polemiche da parte di molti gruppi politici in seno al Parlamento Europeo, (https://www.ansa.it/europa/notizie/europarlamento/news/2021/05/12/leuroparlamento-reagisce-alla-sentenza-della-corte-ue-su-amazon_fe42ffd4-8106-4e87-9952-a9f8772bfed4.html), ma ha anche fatto dubitare dell’attuale praticabilità tecnica di un simile approccio, fondato su schemi di ragionamento e su criteri (l’ALP) probabilmente oggi inadeguati ad una economia “digitalizzata”. Come è stato scritto, “[f]orse è meglio prendere atto che in questa materia non esistono risultati [continua..]
Fascicolo 2 - 2021