Tax News - Supplemento online alla Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2612-5196
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Accertamenti fiscali tra nullità del bilancio e valenza della relazione di revisione (di Paolo Mandarino, Of Counsel - STLex Studio legale Tributario Internazionale, Milano)


Il potere di rettifica “contabile” da parte dell’Amministrazione finanziaria, in assenza della preventiva dichiarazione di nullità del bilancio da parte dell’autorità giudiziaria ordinaria, è un tema che dovrebbe essere indagato e risolto alla luce delle disposizioni civilistiche imperative e inderogabili di cui all’art. 2423, c.c. preso atto, peraltro, di una giurisprudenza e di una prassi amministrativa in parte favorevoli. In questo senso, i tratti a carattere probatorio che può assumere la relazione di revisione e giudizio al bilancio senza rilievi, conforta nella conclusione, ponendosi come ulteriore eccezione all’accerta­mento fiscale

Parole chiave: accertamento; principi contabili; nullità; bilancio; art. 2423, c.c.; art. 2379, c.c.; relazione; revisione.

Tax assessments between nullity of the financial statements and value of the audit report

The power of accounting adjustment arising from tax assessment in absence of a prior declaration of nullity of the Financial Statements by means of the ordinary judicial authority, is a theme that should be examined and solved in light of the civil provisions mentioned by art. 2423, Civil Code, also noted of a jurisprudence and an administrative practice partly favorable. In this sense, the main features characterizing the unqualified audit report can further stand as hurdle against a tax assessment

Keywords: tax assessment; nullity; Financial statements; art. 2423, Civil Code; art. 2379 Civil Code; audit report.

1. Non mancano casi in cui il potere di rettifica “contabile” da parte dell’Amministrazione finanziaria, in assenza della preventiva dichiarazione di nullità del bilancio da parte dell’autorità giudiziaria ordinaria ex art. 2379, comma 1, c.c., dovrebbero essere indagati e risolti alla luce delle disposizioni civilistiche imperative e inderogabili di cui all’art. 2423, comma 2, Codice Civile, secondo cui il bilancio deve essere redatto con “chiarezza” e rappresentare in modo “veritiero” e “corretto” la situazione patrimoniale e finanziaria della società oltre che il risultato economico dell’esercizio. Ciò, vieppiù preso atto di una giurisprudenza ed una prassi amministrativa la cui lettura congiunta ne rafforza l’idea (cfr., tra le altre, CTP Brescia, n. 190/5/2018; CTR Lombardia, n. 797/23/2020; CTP Reggio Emilia, n. 220/2/2019; CTP Milano, n. 4235/9/2017; CTP Milano, n. 5/3/2011; CTP Sondrio, n. 35/1/2008; CTR Lombardia, n. 21/24/2010; CTP Roma, n. 4745/22/2014; Cass., n. 22016/2014; CTR Campania, n. 8511/5/2017. Per l’in­sindacabilità delle scelte contabili, a meno di un riscontro da parte dell’Ammi­nistrazione che ne conclami le finalità elusive, cfr. CTR Lombardia, n. 4221/16/2018. Per la prassi amministrativa, cfr. Circ. n. 73/E del 27 maggio 1994; R.M. n. 240/E del 19 luglio 2002; Circ. n. 137/E del 15 maggio 1997; R.M. n. 216/E del 9 agosto 2007). In questo senso, i tratti a carattere probatorio che assumerebbe la relazione di revisione e giudizio sul bilancio, la cui disciplina è di derivazione comunitaria (cfr. art. 14, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, modif. dal D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135, in attuazione della Dir. 2014/56/UE concernente la revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati), si porrebbero come ulteriore eccezione all’accertamento fiscale. 2. Unitamente alle argomentazioni che svolgeremo, “volano” per un’inda­gine sul tema risultano due non recenti ordinanze della Corte di Cassazione (ord. 24 agosto 2018, n. 21106 e ord. 30 luglio 2018, n. 20122, concernenti il medesimo oggetto e soggetto accertato, sebbene per diverso settore impositivo) spesso richiamate dall’Amministrazione finanziaria negli accertamenti coinvolgenti l’interpretazione dei principi contabili, ma i cui salti logici, resi dalla S.C. in un percorso motivazionale approssimativo e discutibile, si prestano a precise dissertazioni. Sommariamente, nel caso vagliato dalla Cassazione, l’immobile di una S.r.l., destinato dall’organo amministrativo alla sua commercializzazione, e come tale allocato contabilmente nel “circolante” dello stato patrimoniale di bilancio, veniva contestato dall’Agenzia perché sottratto all’imputazione tra le “immobilizzazioni materiali”. Secondo l’accert­amento, [continua..]
Fascicolo 2 - 2021