Tax News - Supplemento online alla Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2612-5196
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Trust e monitoraggio fiscale: considerazioni critiche sulla recente bozza di circolare dell´Agenzia delle entrate (di Thomas Tassani, Professore ordinario di Diritto tributario, Università degli Studi di Bologna “Alma Mater Studiorum”)


Con la bozza di Circolare pubblicata l’11 agosto 2021, l’Agenzia delle Entrate tenta di raccogliere a sistema le soluzioni interpretative degli ultimi anni per quanto attiene la riferibilità degli obblighi di monitoraggio fiscale ai diversi soggetti del trust (disponente, trustee, beneficiario, guardiano), adeguandole al mutato quadro normativo.

Al tempo stesso, l’Agenzia introduce una inedita estensione soggettiva del concetto di titolare effettivo con riferimento ai beneficiari di trust opachi non residenti. Tale soluzione interpretativa appare fortemente criticabile e si auspica una modifica sul punto nel senso di riconoscere la posizione di titolare effettivo al solo beneficiario vested, nei trust residenti e non.

Parole chiave: trust; monitoraggio fiscale; beneficiario; trust discrezionali; residenza fiscale.

Trust and tax monitoring: critical remarks on the recent draft circular of the Revenue agency

With the draft circular published on August 11th, 2021, the Italian Revenue Agency attempts to bring together in a systematic manner the interpretative solutions of recent years in relation to the applicability of the tax monitoring obligations to the various parties involved in a trust (settlor, trustee, beneficiary, protector), adapting them to the changed regulatory framework.

At the same time, the Revenue Agency introduces an unprecedented subjective extension of the concept of beneficial owner with reference to the beneficiaries of non-resident discretionary trusts. This interpretative solution appears highly objectionable and it is hoped that a change will be made on this point in order to recognize the position of beneficial owner only to a vested beneficiary, both in resident and non-resident trusts.

Keywords: trust; tax monitoring; beneficiary; discretionary trust; tax residence.

1. La recente pubblicazione (11 agosto 2021) in modalità di consultazione pubblica, della bozza di circolare dell’Agenzia delle Entrate in materia di “disciplina fiscale dei trust ai fini dell’imposizione diretta e indiretta”, offre l’occa­sione per riflettere in merito alla riferibilità degli obblighi di monitoraggio fiscale ai diversi soggetti della fattispecie negoziale trust (disponente, trustee, beneficiario, guardiano). L’Agenzia delle Entrate, nel documento testé pubblicato, per un verso conferma e tenta adeguare ad un quadro normativo mutato nel tempo le pregresse impostazioni interpretative, per altro verso ipotizza una soluzione del tutto innovativa e per nulla condivisibile per quanto attiene l’identificazione del titolare effettivo nelle ipotesi di trust discrezionali esteri. 2. Il “monitoraggio fiscale” si sostanzia, come noto, nell’obbligo, posto in capo a determinati soggetti, di indicare nella propria dichiarazione dei redditi (in particolare, nel “quadro RW”) gli “investimenti all’estero” ovvero le “attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia” (art. 4, D.L. 28 giugno 1990, n. 167). In termini soggettivi, l’obbligo di monitoraggio è ritenuto riferibile al trust quale soggetto passivo d’imposta, ex art. 4, comma 1, D.L. n. 167/1990, in quanto ente non commerciale residente in Italia, con riferimento alle attività estere allo stesso intestate. Si deve altresì considerare che, ai fini di tale obbligo, appare rilevante una relazione giuridica, tra il soggetto e l’attività estera, in termini di “detenzione”. La “detenzione” è senz’altro integrata dalla titolarità diretta e formale del bene o dell’investimento estero “a titolo di proprietà o altro diritto reale” (Circolare Ag. Entrate, n. 38/E/2013), ma anche qualora vi siano soggetti che, pur non essendo titolari delle attività, ne abbiano “la disponibilità o la possibilità di movimentazione” (Cass., 11 giugno 2003, n. 9320; Cass. nn. 17051-2 del 21 luglio 2010; Cass., 7 maggio 2007, n. 10332). Inoltre, si ha detenzione quando le attività sono possedute per il tramite di interposta persona, come in caso di entità giuridiche che siano semplici schermi formali. La bozza di circolare richiama questo aspetto affermando, come già fatto in passato, che “ogni qualvolta il trust sia un semplice schermo formale e la disponibilità dei beni che ne costituiscono il patrimonio sia da attribuire ad altri soggetti, disponenti o beneficiari del trust, lo stesso deve essere considerato come un soggetto meramente interposto”. In tale ipotesi è dunque la stessa persona fisica (disponente o beneficiario di un trust fittizio) a [continua..]
Fascicolo 2 - 2021