Tax News - Supplemento online alla Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2612-5196
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Scissione e “chiamata” in solido della beneficiaria, quale tutela per il contribuente? (di Alessandro Carovillano, Cultore della materia in Diritto tributario, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”)


La Cassazione, per mezzo della sentenza in commento, torna ad affrontare il tema riguardante la piena ed illimitata solidarietà della società beneficiaria in relazione ai debiti tributari della società scissa, in forza della deroga alla disciplina generale dovuta alla specialità della norma tributaria.

Parole chiave: scissione; solidarietà tributaria; debiti tributari; tutela.

Demerger and joint tax liability of the beneficiary, what kind of protection for the taxpayer?

The Supreme Court, by means of the above decision, returns to address the issue concerning the fully and without limitation, joint tax liability of the beneficiary company for the tax liabilities borne in the hands of the demerged company, by way of the exception from the general provision due to the speciality of the tax provisions.

Keywords: demerger, joint tax liability, tax debts, protection.

1. L’art. 2506 quater, comma 3, c.c., rubricato “Effetti della scissione” stabilisce che “ciascuna società è solidalmente responsabile, nei limiti del valore del patrimonio ad essa assegnato o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società a cui fanno carico”. Tale disciplina, sembrerebbe non trovare rispondenza all’interno dell’ordinamento tributario. Per mezzo dell’art. 173 comma 12 e 13, D.P.R. n. 917/1986 infatti, è espressamente stabilito come, per le imposte, le sanzioni pecuniarie, gli interessi ed ogni altro debito afferente al rapporto tributario, sussista la natura solidale senza prevedere alcun limite quantitativo riconducibile al patrimonio assegnato a seguito di scissione che ne limiti, in alcun modo, la responsabilità. In tal senso, si è espressa la Suprema Corte di Cassazione la quale, con la sentenza in commento, ha sancito che “in ambito tributario, l’istituto della responsabilità solidale riprende vigore secondo la regola generale di integralità e pariteticità di cui agli artt. 1292 e 2740 c.c.”. Tale orientamento giurisprudenziale, oramai consolidato negli ultimi anni (Cass., 24 giugno 2015 n. 13059; Cass., 16 novembre 2016 n. 23342, Cass., 4 dicembre 2018 n. 31306, Cass., 6 dicembre 2018 n. 31591, Cass., 21 giugno 2019), risulta essere frutto del riconoscimento di una prevalenza della norma tributaria e del rapporto con il fisco creditore rispetto ai rapporti con i creditori privatistici che, di converso, sono regolati dal codice civile. Nella sentenza oggetto di analisi, l’illimitatezza della responsabilità è stata riconosciuta anche alla luce della lettura combinata del disposto normativo del sopra richiamato art. 173 e dell’art. 15, comma 2, del D.Lgs. n. 472/1997, in forza del quale “nei casi di scissione anche parziale di società o enti, ciascuna società od ente è obbligato in solido al pagamento delle somme dovute per violazioni commesse anteriormente alla data dalla quale la scissione produce effetto”. Pertanto, alla luce di tale consolidato orientamento giurisprudenziale oramai adottato dalla Suprema Corte, sembra pacifico non poter ritenere la norma fiscale quale corollario di quella civilistica. C’è da aggiungere che, dello stesso avviso, si è dimostrata essere l’Amministrazione Finanziaria, la quale, per mezzo della C.M. n. 180/1998 ha specificato come, la disciplina che regola la solidarietà prevista in ambito tributario non possa mutuare la medesima prevista in quello civile (sul punto, con tale C.M. che fu strumento di analisi delle disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni tributarie, prevedendo dei commenti ai singoli articoli del D.Lgs. n. 472/1992, fu previsto come “sorge una responsabilità solidale delle [continua..]
Fascicolo 2 - 2021