Tax News - Supplemento online alla Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2612-5196
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Nessun obbligo di monitoraggio fiscale per il guardiano del trust (di Filippo Passagnoli, Dottorando di ricerca in Diritto internazionale e dell’Unione Europea, Università Europea di Roma)


Con Risoluzione n. 506 del 30 ottobre 2020, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in materia di monitoraggio fiscale per il guardiano (protector) del trust, escludendo un suo eventuale obbligo di compilazione del quadro RW e così negando che egli possa essere qualificato come “titolare effettivo” delle attività finanziarie estere riconducibili al trust.

Parole chiave: trust; monitoraggio fiscale; titolare effettivo.

No tax monitoring for the trust protector

With Resolution no. 506 of 30 October 2020, the Italian Revenue Agency has issued important clarifications on tax monitoring regulation for the trust protector, excluding his duty to fill in the RW part of the tax return and thus denying that he can be qualified as the “beneficial owner” of the foreign financial assets attributable to the trust.

Keywords: trust; tax monitoring; beneficial owner.

1. Il caso sottoposto all’attenzione dell’Amministrazione finanziaria trae origine da un’istanza di interpello formulata da un guardiano – residente in Italia – di un trust di diritto estero, il cui patrimonio risultava composto da una quota pari al cento per cento di una società estera, da conti correnti intestati al trust e detenuti presso un istituto di credito estero e da un credito derivante da un finanziamento fruttifero concesso ad una società estera. Nell’istanza veniva precisato che la funzione di vigilanza era rappresentata dal preventivo ed obbligatorio consenso che il trustee era tenuto ad ottenere dal guardiano per esercitare i poteri discrezionali attribuitigli dall’atto costitutivo del trust. Veniva altresì specificato che unico beneficiario del predetto era una persona fisica, fiscalmente residente in Italia, la quale “adempie agli obblighi di monitoraggio fiscale relativi alle attività estere detenute tramite il Trust indicando, pertanto, nel quadro RW esclusivamente le attività finanziarie estere appartenenti al patrimonio del trust, ritenendo, dunque, il trust interposto”. Il guardiano chiedeva chiarimenti in ordine ad un suo eventuale obbligo, in qualità di protector del trust estero, di compilazione del quadro RW della propria dichiarazione reddituale. Secondo la soluzione prospettata dall’istante, egli non potrebbe essere considerato soggetto passivo del monitoraggio dal momento che: (i) l’art. 4 del D.L. n. 167/1990 non richiama esplicitamente la figura del guardiano, né rimanda all’art. 22, comma 5, del D.Lgs. n. 231/2007 sulla titolarità effettiva del trust; (ii) il guardiano è privo dei poteri di rappresentanza, di direzione o di amministrazione previsti, in via residuale, dall’art. 20, comma 4, del D.Lgs. n. 231/2007; (iii) infine, la nozione di “titolare effettivo” contenuta nella disciplina antiriciclaggio non appare applicabile, in via automatica, alla normativa sul monitoraggio fiscale. 2. È noto come, per mezzo della disciplina sul monitoraggio fiscale, l’Am­ministrazione finanziaria controlli i contribuenti italiani che detengono all’e­stero investimenti ed altre attività finanziarie idonee a produrre redditi imponibili in Italia. E la riferibilità del monitoraggio fiscale alla figura del trust è stata tradizionalmente esaminata con riguardo al trust stesso, quale detentore diretto dell’investimento estero (è il caso del “trust opaco”), ovvero dei beneficiari individuati, quali soggetti che vantano un diritto attuale e concreto di percepire il reddito prodotto dal trust. Negli ultimi anni è però emersa la necessità di indagare la tematica anche dal punto di vista degli altri soggetti coinvolti nel negozio fiduciario e, quindi, in particolare il trustee ed il [continua..]
Fascicolo 2 - 2021