Tax News - Supplemento online alla Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2612-5196
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La soggettività tributaria del trust (di Eugenio Della Valle, Professore Ordinario di Diritto Tributario nell’Università Sapienza di Roma.)


Nota a Comm. trib. reg. Milano, Sez. 4, sent. 5 giugno 2019, n. 2429

Con riferimento alla figura del trust risulta evidente la possibile dissociazione tra soggettività giuridica di diritto comune e soggettività passiva tributaria, la prima essendo riconosciuta dalla Suprema Corte al solo trustee e non invece al trust.

The trust’s liability to tax

As regards trusts it is clear the possible mismatching between legal capacity and liability to tax, the former being recognized to the trustee only rather than the trust.

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Oramai un altro topos del diritto tributario il tema affrontato nel precedente in rassegna: la soggettività del trust. Il precedente si riferisce a tributi indiretti (segnatamente imposte ipo-catastali, di registro e di donazione) gravanti, nella tesi erariale, su un trust immobiliare di garanzia. L’atto impositivo, un accertamento, risultava essere stato notificato al trust in quanto tale in persona del trustee, qualificato come legale rappresentante. La legittimazione attiva del trust veniva contestata dai trustees – verosimilmente ricorrenti in proprio avverso l’accertamento – argomentando dalla mancanza di soggettività giuridica del trust. La sentenza di primo grado favorevole all’Erario viene dunque riformata dalla CTR accedendo alla tesi dei trustees per cui il trust è “un insieme di beni e rapporti giuridici tra soggetti” il cui effetto consiste nel vincolare un determinato patrimonio ad uno scopo e non costituisce un soggetto giuridico autonomo che agisce mercè uno o più trustee da considerare alla stregua di legali rappresentanti. La legitimatio ad processum, conseguentemente, appartiene al trustee e non già al trust, tesi formulata dalla stessa Corte di cassazione, ricorda la sentenza in rassegna, nella sentenza n. 2043 del 2017 (Sez. III civ.) relativa ad una opposizione a precetto (la quale comunque si allinea a precedenti arresti). Quali le coordinate alla luce delle quali valutare il precedente che ne occupa? La prima è che la soggettività passiva tributaria non risulta necessariamente legata alla soggettività giuridica di diritto comune. Ed invero si osserva in dottrina come non di rado “per proprie esigenze” la legge tributaria utilizzi figure soggettive prive di corrispondenza nella soggettività di diritto comune (da ultimo v. D. Stevanato, Fondamenti di diritto tributario, Firenze, 2019, 36, il quale porta come esempio, tra gli altri, proprio la figura del trust). E ciò pur tenendo conto del principio di capacità contributiva la cui riferibilità soggettiva trova delle sicure guidelines in quest’ultima soggettività. Orbene, pur non mancando argomenti a favore del riconoscimento della soggettività giuridica del trust siccome patrimonio funzionalizzato al perseguimento di un particolare scopo e, per effetto della sua segregazione (con effetti limitativi della regola generale di cui all’art. 2740 c.c.), non appartenente né al disponente, né agli eventuali beneficiari, ma nella disponibilità “funzionalizzata” del trustee, la giurisprudenza civilistica di legittimità appare orientata diversamente. Osserva, in particolare, la Suprema Corte nella sopra citata sentenza del 2017 che “con il trust alcuni beni vengono posti sotto il controllo di un fiduciario, il trustee, nell’interesse di uno o più [continua..]