Tax News - Supplemento online alla Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2612-5196
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La supersolidarietà in materia di scissione colpisce ancora (questa volta in ambito iva) (di Marco Di Siena, Avvocato. Dottore di ricerca in Diritto tributario dell’impresa, La Sapienza Università di Roma)


La ordinanza affronta il regime della responsabilità delle società partecipanti ad una scissione in ambito IVA applicando il medesimo regime previsto in tema di imposte sui redditi dall’art. 173 del TUIR.

Parole chiave: scissione; IVA; responsabilità a fronte di debiti tributari; supersolidarietà.

Super-joint responsibility in the context of the demerger is back (this time in vat field)

The case faces the responsibility of the companies participating in a demerger with specific regard to the VAT matter and applies the same discipline provided by art. 173 of the Income Tax Code.

Keywords: demerger; VAT; responsibility against tax liabilities; super-joint responsibility.

1. La pronunzia in commento suscita un certo interesse per più ragioni. Il tema affrontato può apparire in prima istanza usurato vertendosi in un caso di responsabilità della società beneficiaria di una scissione parziale a fronte dei debiti tributari della entità scissa; una responsabilità che viene configurata dalla Suprema Corte senza limitazioni quantitative e ciò secondo il noto schema della cosiddetta supersolidarietà derogatoria della disciplina generale dettata dall’art. 2506 quater, comma 4, c.c. il quale prevede invece un limite commisurato alla quota di patrimonio netto effettivo conseguito nel contesto dell’operazione. Ma v’è un profilo di novità che ne rappresenta il vero motivo di interesse della pronunzia: nel caso in esame, infatti, il thema decidendum era rappresentato da un’ipotesi di responsabilità a fronte di debiti IVA della scissa e la soluzione elaborata dai Supremi giudici ha dovuto confrontarsi con l’art. 16, comma 12, della L. n. 537/1993 secondo cui “(…) In caso di scissione totale non comportante trasferimento di aziende o complessi aziendali, gli obblighi ed i diritti derivanti dall’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto per le operazioni effettuate dalla società scissa, compresi quelli relativi alla presentazione della dichiarazione annuale della società scissa e al versamento dell’imposta che ne risulta, devono essere adempiuti, con responsabilità solidale delle altre società beneficiarie, o possono essere esercitati dalla società beneficiaria appositamente designata nell’atto di scissione; in mancanza si considera designata la beneficiaria nominata per prima nell’atto di scissione”. Il caso specifico riguardava un accertamento in materia IVA relativo ad un periodo d’imposta anteriore all’ef­ficacia di una scissione parziale ed in particolare la responsabilità di una beneficiaria a cui non era stato attribuito un compendio ex art. 2555 c.c. ma un mero complesso di elementi patrimoniali non organizzato in forma di azienda. Nelle fasi di merito la beneficiaria aveva eccepito che quanto all’IVA non sussiste una forma di responsabilità solidale illimitata tout court ma trova applicazione la disciplina di diritto comune. Tale prospettazione, condivisa dalla Commissione Tributaria Regionale, non è stata giudicata corretta dalla Corte di Cassazione la quale ha negato che la responsabilità solidale illimitata della beneficiaria per i debiti IVA della scissa sia riscontrabile nel solo caso di scissione totale senza trasferimento di azienda. In altri termini, ad avviso dei giudici di legittimità, non vi sarebbe alcuna differenza fra il regime di solidarietà illimitata della beneficiaria a fronte dei debiti della scissa in materia di imposte dirette (il richiamato [continua..]
Fascicolo 2 - 2022