Tax News - Supplemento online alla Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2612-5196
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La cessione d´azienda e la dislocazione dei beni nella prospettiva della territorialità Iva (di Massimo Sirri e Riccardo Zavatta, Dottori commercialisti e revisori legali)


Secondo il punto di vista dell’Amministrazione finanziaria, nella cessione d’azienda che comprenda beni, materiali o immateriali, ubicati in Stati diversi da quello in cui è dislocato il compendio oggetto di vendita, è necessario enucleare tali asset per trattarli isolatamente ai fini Iva. Con due risposte a interpello pubblicate nel corso del 2021, entrambe relative a cessioni di aziende esistenti all’estero di cui sono parte singoli beni dislocati in Italia, l’Agenzia delle entrate mostra infatti di ritenere che la norma di cui all’art. 19, Direttiva n. 2006/112/CE (la quale ammette che gli Stati membri possano decidere di escludere dall’ambito delle cessioni di beni i trasferimenti di un’universalità totale o parziale di beni) vada intesa come riferita ai complessi aziendali interamente esistenti in un solo Stato. Si tratta di un orientamento che non pare tuttavia perfettamente aderente alla norma comunitaria, perlomeno sulla base delle indicazioni ritraibili dalla giurisprudenza in materia.

Parole chiave: cessione d’azienda; beni immateriali; territorialità.

Place of supply in VAT perspective and transfer of a company involving assets located abroad

From the point of view of the Tax Administration, the sale of a company including tangible or intangible assets located in States other than the one in which the complex is located, requires the identification of these assets to treat them separately for VAT purposes. With two rulings published in 2021, both relating to the sale of companies existing abroad of which individual assets located in Italy are part, the Italian Revenue Agency (Agenzia delle entrate) shows to believe that the rule referred to in art. 19, directive n. 2006/112/EC (which admits that Member States may decide to exclude transfers of a total or partial universality of assets from VAT scope) should be referred to business complexes entirely existing in a single State. This approach does not seem to be perfectly consistent with directive provision, at least because of the indications from the relevant case law.

Keywords: company transfer; intangible assets; place of supply for VAT purposes.

1. Con due interventi pubblicati nel corso del 2021, l’Agenzia delle entrate porta all’attenzione la questione della rilevanza territoriale delle operazioni di cessioni d’azienda nel cui ambito siano compresi beni che non sono tutti ubicati nello stesso Stato. Nello specifico, la risposta n. 536 del 6 agosto 2021 affronta il caso di un compendio aziendale ubicato fuori del territorio comunitario che viene ceduto, con atto formato all’estero, da una società stabilita in un paese extra UE ad altro operatore extracomunitario. Pur essendo l’azienda interamente collocata all’estero, essa comprende alcuni marchi registrati presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM), i quali pertanto rappresentano gli unici “beni” (immateriali, nel caso di specie) esistenti in Italia. Un caso analogo (è peraltro probabile che l’istanza sia stata presentata dallo stesso soggetto impegnato nella complessiva riorganizzazione di un gruppo d’imprese) è quello della risposta a interpello n. 637 del 30 settembre 2021. In tale intervento, l’Agenzia delle entrate si occupa infatti di una cessione fra operatori extracomunitari avente per oggetto un’azienda insediata fuori del­l’Unione europea di cui sono parte alcune rimanenze di magazzino esistenti in Italia che rappresentano gli unici beni dislocati in territorio nazionale. In entrambe le fattispecie, gli operatori coinvolti non sono dotati di stabili organizzazioni in Italia cui siano riconducibili i singoli beni ivi esistenti. E, in entrambe le fattispecie, la richiesta di chiarimenti concerne la qualificazione dell’operazione e dunque la possibilità che il trasferimento dei diritti di proprietà dei marchi in un caso, e quello delle rimanenze nell’altro caso, rientri nell’ambito della complessiva cessione d’azienda, come tale irrilevante ai fini Iva ai sensi dell’art. 2, comma 3, lettera b), D.P.R. n. 633/1972 (ambedue le istanze d’interpello pongono anche la questione del trattamento delle operazioni ai fini dell’imposta di registro, tema che non forma oggetto del presente contributo). Anche il percorso argomentativo seguito dall’estensore delle risposte è sostanzialmente lo stesso. In effetti, dopo aver premesso che, con la norma di cui all’art. 2, terzo comma del decreto Iva, il legislatore nazionale ha inteso esercitare la facoltà – prevista dall’art. 19 della Direttiva n. 2006/112 – di considerare irrilevanti le cessioni d’azienda (e le altre operazioni straordinarie) nel presupposto che queste realizzino “una continuità dell’attività aziendale”, è sottolineato che la nozione d’azienda “ai fini in esame” coincide con quella fornita in ambito civilistico, come risulta dai contributi della giurisprudenza. Fra questi, sono richiamate la [continua..]
Fascicolo 1 - 2022