Tax News - Supplemento online alla Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2612-5196
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Inerenza, marchio e costi infragruppo: la “redditività di lungo termine” secondo la Cassazione (di Sillvia Giorgi, Assegnista di ricerca, Università di Firenze.)


L’ordinanza n. 31288/2021 della Corte di Cassazione ripercorre il consolidato orientamento giurisprudenziale sull’inerenza dei costi infragruppo, soffermandosi sulla deducibilità delle royalties per l’uso di un marchio in un mercato B2B. La pronuncia valorizza la progettualità del gruppo e il mercato di riferimento, pur collegando l’inerenza alla nozione di redditività di lungo termine.

Parole chiave: marchio; inerenza; costi infragruppo.

Brand and company related costs: long term return according to the Italian Supreme Court

The Italian Supreme Court’s Ordinance no. 31288/2021 deals with the settled case-law on the deductibility of intercompany costs, focusing on whether royalties for the use of a trademark in a B2B market can be considered activity-related costs. This decision emphasizes the group’s planning and the reference market, even if it still links activity-related costs to the notion of long-term return.

Keywords: brand; activity-related costs; intra-group costs.

1. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in commento (Cass., ord. 14 luglio 2021 – 3 novembre 2021, n. 31288) ripercorre il proprio orientamento in tema di inerenza, con particolare riferimento alla deducibilità dei costi per servizi infragruppo, e rigetta il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, in quanto la società contribuente ha assolto all’onere probatorio, dimostrando “la verosimile prospettiva di una maggiore redditività di lungo termine”. Nella concreta fattispecie, la società accertata aveva dedotto i costi relativi all’utilizzo del marchio, pur non avendolo direttamente apposto sui prodotti medicali realizzati per conto di operatori del settore farmaceutico. Il giudice di merito aveva, quindi, rilevato il ruolo della contribuente quale produttore di servizi in un mercato di riferimento business to business: si era, quindi, avvantaggiata degli standard di qualità sottesi al marchio utilizzato, senza alcuna necessità di apporlo sui prodotti finali commercializzati a valle dalle case farmaceutiche nel mercato business to consumer. La Corte, in particolare, ha valorizzato alcuni elementi richiamati diffusamente dal giudice di merito con riferimento all’utilità della spendita del marchio, evidenziata da uno studio di consulenza prodotto dalla società: in primo luogo, l’impatto sulla riduzione di rischi in quanto, anche nel mercato business to business il marchio è garanzia di qualità, con registrazione e tutele in ambito europeo ed internazionale; in secondo luogo, negoziazione ed acquisto vengono favoriti, differenziando le offerte industriali, in un mercato che non può che essere competitivo, dovendo, comunque, il fornitore dimostrare punti di forza e qualità per convincere le imprese acquirenti (ossia le case farmaceutiche) a selezionarlo rispetto ad eventuali concorrenti. Sulla base di tali premesse, la società aveva, peraltro, dimostrato attraverso una specifica analisi dei vantaggi qualitativi e quantitativi, il valore aggiunto derivante dagli standard sottesi alla spendita del marchio utilizzato, anche se non apposto sui prodotti finali, coerentemente con la natura di marchio di servizi e non già di marchio di prodotti. 2. La decisione della Corte ripercorre brevemente le tappe del proprio orientamento in tema di inerenza e onere della prova, evolutosi negli ultimi anni, recependo in gran parte le sollecitazioni dottrinali. È noto che l’inerenza è considerata principio imperante nell’ambito della rilevanza delle componenti negative nel calcolo del reddito d’impresa (funditus, sull’inerenza nel suo rapporto con la trama costituzionale, Giovannini, Principi costituzionali e nozione di costo nelle imposte sui redditi, in Rass. trib., 2011, 3, p. 621): un costo è inerente se ed in quanto si presenti quale effetto della gestione [continua..]
Fascicolo 1 - 2022