Tax News - Supplemento online alla Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2612-5196
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Cartelli apposti sulle gru: scatta il pagamento dell´imposta sulla pubblicità (di Stefania Cianfrocca, Ministero Economia e finanze.)


Nota a Cass., sent. n. 31707/2018

Nel caso di un segno distintivo dell’impresa o del prodotto occorre valutare la dimensione, le caratteristiche strutturali e le modalità con cui viene utilizzato per verificare se sulla mera finalità distintiva prevalga o meno la finalità pubblicitaria che legittima l’appli­cazione dell’imposta comunale sulla pubblicità.

Billboards on cranes: the advertising tax is required

In order to detect the condition of advertising tax is important to evaluate brand position and size.

Only in this way will be possible to decide if distinctive character is stronger than advertising function.

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Con la sentenza n. 31707 del 7 dicembre 2018 la Corte di Cassazione è stata chiamata a tracciare la sottile linea di confine tra l’uso del segno distintivo dell’impresa effettuato al mero fine di identificare i propri prodotti e servizi e l’uso del segno distintivo in chiave pubblicitaria (cfr. ex multis Ricolfi, Trattato dei Marchi, Diritto europeo e nazionale, Torino, 2015; Vanzetti, Funzione e natura giuridica del marchio, in Riv. dir. comm., 1961, 16 ss.). Occorre premettere che in linea di principio il marchio di un prodotto, proprio in quanto assolve alla specifica funzione di individuarlo, è escluso dal campo di applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità. Vi sono, però, dei casi in cui le dimensioni del marchio possono legittimamente far ipotizzare che nel suo utilizzo prevalga lo scopo di pubblicizzare il prodotto nel quale esso è incorporato, circostanza che fa sorgere il presupposto impositivo individuato dall’art. 5 del D.Lgs. n. 507 del 1993, che assoggetta al pagamento dell’imposta comunale sulla pubblicità il messaggio pubblicitario diffuso attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile. La fattispecie esaminata dalla Suprema Corte, riguardando un cartello di notevoli dimensioni apposto su una gru indicante i dati dell’impresa costruttrice, proprio per la sua particolarità, ha offerto ai giudici l’opportunità di dettare ponderati criteri interpretativi per ricomprendere o meno la materia nell’area tributaria. È indubbio, infatti, che le grandi dimensioni delle gru richiedono che il marchio di fabbrica, per assolvere alla finalità propria di contrassegnare il prodotto o i servizi resi dell’impresa, per essere distinguibile debba avere una dimensione adeguata e, quindi, evidentemente più ampia rispetto a quella utilizzata per prodotti aventi una superficie minore. Per risolvere questa problematica, la Corte si è basata innanzitutto sulle valutazioni probatorie del giudice di merito – che non sono state scalfite dal ricorso introduttivo della società ricorrente – per poi confermare la valenza pubblicitaria del cartello apposto su una gru recante il segno distintivo del­l’impresa costruttrice in ragione sia della dimensione, sia della sua ubicazione in luogo visibile al pubblico. La decisione si allinea, dunque, al consolidato indirizzo giurisprudenziale in base al quale l’art. 5 del D.Lgs. n. 507 del 1993 trova applicazione tutte le volte in cui l’uso del segno distintivo dell’impresa o del prodotto (e cioè la ditta, la ragione sociale ed il marchio) “travalica la mera finalità distintiva” – che è quella di consentire al consumatore di riconoscere i prodotti o servizi offerti sul mercato dagli altri operatori del [continua..]