Tax News - Supplemento online alla Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2612-5196
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La fiscalità di favore per gli immobili ecclesiastici viola la disciplina sugli aiuti di stato secondo la corte di giustizia ue nel caso montessori e ferracci (di Pietro Mastellone, Dottore di ricerca di Diritto pubblico e tributario nella dimensione europea (Università degli Studi di Bergamo).)


Nota a Corte di Giustizia UE, grande sez., 6 novembre 2018,
cause riunite da C-622/16 P a C-624/16 P Montessori e Ferracci

La Corte di Giustizia dell’Unione europea ha stabilito che l’esenzione ICI sugli immobili di proprietà di enti ecclesiastici (e, in generale, degli enti non commerciali) vigente in Italia dal 2006 al 2011 costituisce un aiuto di Stato illegale, riformando la sentenza del Tribunale di primo grado che, ciononostante, aveva escluso un obbligo di recupero per assoluta impossibilità legata ad oggettive difficoltà tecniche. Questa decisione è altresì interessante perché, per la prima volta, dei concorrenti privati penalizzati per non aver potuto beneficiare tali misure fiscali (c.d. ricorrenti “non privilegiati”) hanno direttamente portato la causa alla Corte sulla base dell’art. 263, comma 4, TFUE.

The favourable tax regime applicable to ecclesiastical buildings violates state aid rules according to the court of justice of the european union in the montessori and ferracci case

The Court of Justice of the European Union has established that the exemption from the municipal tax on real property (imposta comunale sugli immobili, ICI) applicable to buildings owned by ecclesiastical entities (and, in general, by non-commercial entities) envisaged by Italy from 2006 to 2011 constitutes illegal State aid, reforming the judgment of the Court of First Instance which, nevertheless, had considered the ‘absolute impossibility’ of recovery due to objective technical difficulties. This decision is also interesting because, for the first time, private competitors penalized for not having been able to benefit from these tax measures (so-called “non-privileged” applicants) have directly brought the case to the Court relying on Art. 263, para. 4, TFEU.

La previgente disciplina dell’imposta comunale sugli immobili (per un inquadramento sistematico, v. G. Marini, Contributo allo studio del­l’im­posta comunale sugli immobili, Milano, 2000) prevedeva che i Comuni potessero esentare da tassazione i fabbricati utilizzati da enti non commerciali, a condizione che gli stessi fossero anche posseduti dagli stessi La ratio di tale esenzione consisteva essenzialmente nel garantire agli enti non commerciali (in gran parte di carattere ecclesiastico) di svolgere attività benefiche nei propri locali, senza essere gravati dal tributo comunale: in tal modo, però, si poneva il problema di capire se tale esenzione spettasse o meno nelle ipotesi in cui gli enti svolgessero anche attività commerciale in tali immobili. Con l’intento di evitare un caos interpretativo, che già stava imperversando nella giurisprudenza (cfr. ex pluribus Cass. civ., sez. trib., 8 marzo 2004, n. 4645, in De Jure, secondo cui «un ente ecclesiastico può svolgere liberamente – nel rispetto delle leggi dello Stato – anche un’attività di carattere commerciale, ma non per questo si modifica la natura dell’attività stessa, e, soprattutto, le norme applicabili al suo svolgimento rimangono – anche agli effetti tributari – quelle previste per le attività commerciali, senza che rilevi che l’ente la svolga, oppure no, in via esclusiva, o prevalente»), ed assicurare che gli enti ecclesiastici potessero in ogni caso beneficiare dell’esenzione ICI, nel 2005 il Governo italiano approvava una norma di “interpretazione autentica” con cui chiariva che quest’ultima trovava applicazione agli immobili «a prescindere dalla natura eventualmente commerciale» delle attività (e.g. assistenziali, sanitarie, ricreative, sportive, culturali, etc.) svolte dal proprietario (art. 7, comma 2-bis, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla Legge 2 dicembre 2005, n. 248). La dottrina rilevava che l’applicazione dell’esenzione ICI anche in tali ipotesi risultasse inevitabile, «a meno che non si voglia sostenere che l’ente ecclesiastico può venire in considerazione ai fini dell’esenzione solo per le attività di culto e che quindi non possano far capo ad esso attività di tipo assistenziale» (così, E. De Mita, Il regime tributario, in D. Persano (a cura di), Gli edifici di culto tra Stato e confessioni religiose, Milano, 2008, p. 245). Tale modifica, che di fatto ha permesso agli enti ecclesiastici di beneficiare dell’esenzione ICI per i numerosi immobili ad “utilizzazione mista” dal 2006 fino al 2011 compreso, ha però subito sollevato forti dubbi di compatibilità con la disciplina degli aiuti di Stato. Avviata un’istruttoria, il 5 maggio 2006 la Commissione Europea [continua..]