Tax News - Supplemento online alla Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2612-5196
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La tassa automobilistica regionale tra i tributi propri derivati e i tributi propri in senso stretto (di Andrea Giovanardi, Professore Ordinario di Diritto tributario Università di Trento.)


Nota a Corte Costituzionale, sent. 20 maggio 2019, n. 122

Secondo la Corte Costituzionale, che riconduce la tassa automobilistica nell’ambito dei tributi istituiti e disciplinati da leggi dello Stato, l’art. 7, co. 2, l.r. Emilia Romagna 21 dicembre 2012, n. 15 è illegittimo. E ciò in quanto, contravvenendo all’art. 117, co. 2, lett. e), Cost., l’art. 7 cit., in forza del previsto obbligo di iscrizione del veicolo in appositi registri, attenua la portata agevolativa dell’art. 63, co. 2, l. n. 342 del 2000 per i veicoli di particolare interesse storico o collezionistico e, conseguentemente, lede la competenza esclusiva statale. Diversamente, è legittima la norma nella parte in cui estende l’agevola­zione a veicoli di mero interesse storico o collezionistico.

Car taxes, between state’s legislative competence and regional legislative competence

According to the Italian Constitutional Court, which qualifies Car Taxes in the context of the tributes introduced and regulated by the law of the State, art. 7, paragraph 2, r.l. Emilia Romagna 21 December 2012, n. 15 is illegitimate. The constitutional illegitimacy of art. 7, which requires the obligation to register vehicles in peculiar registers, is due to the fact that the regional law, breaching the provision of art. 117, paragraph 2, lett. e), Const., reduces the tax benefits granted by the art. 63, paragraph 2, l. n. 342/2000 in favor of vehicles which fall into the category of “vehicle of special historic interest” and violates the State’s exclusive legislative competence. Otherwise, art. 7 is legitimate where it extends the tax benefits in favor of mere historic interest vehicles.

La Commissione tributaria provinciale di Bologna, con riferimento a una vicenda concernente le tasse automobilistiche pretese, per il periodo di imposta 2013, su un veicolo di interesse storico ultraventennale, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 7, co. 2, l.r. Emilia Romagna 21 dicembre 2012, n. 15, a mente del quale «dal 1 gennaio 2013 gli autoveicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, di anzianità tra i venti e i trenta anni, classificati d’interesse storico o collezionistico, iscritti in uno dei registri ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, previsti dal­l’articolo 60 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e dal relativo regolamento attuativo, sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale. Ai fini dell’esonero fiscale, la certificazione d’iscrizione attestante la data di costruzione nonché le caratteristiche tecniche è prodotta alla Regione»[1]. Secondo la prospettazione del giudice rimettente, che riconduce la tassa automobilistica ai tributi propri derivati, quelli cioè istituiti e disciplinati da legge dello Stato su cui la Regione non può in alcun modo intervenire al di fuori degli spazi appositamente individuati dal legislatore statale, si sarebbe assistito a un’illegittima sovrapposizione, atteso che la norma succitata limiterebbe la portata dell’esenzione prevista dall’art. 63 della l. 21 novembre 2000, n. 342, vigente ratione temporis, il quale: – rende esenti i veicoli ultratrentennali (comma 1); – rendeva esenti (fino al varo dell’art. 1, co. 666, della l. 23 dicembre 2014, n. 190) autovetture e motocicli ultraventennali, purché di «particolare interesse storico e collezionistico», dovendosi intendere come tali «a) i veicoli costruiti specificamente per le competizioni; b) i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre; c) i veicoli i quali, pur non appartenendo alle categorie di cui alle lettere a) e b), rivestano un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume» (art. 63, co. 2). In questo contesto, la norma regionale avrebbe introdotto, per i mezzi tra i venti e i trent’anni di anzianità, anche se di mero e non di particolare interesse storico o collezionistico, una condizione, quella dell’iscrizione del veicolo nei registri tenuti dall’ASI o dalla FMI (e della necessaria produzione della certificazione alla Regione), non prevista nella norma statale, così restringendo il campo di usufruibilità dell’esenzione. L’art. 63, co. 3, della l. n. 342 del 2000 prevedeva infatti che «i veicoli indicati al comma 2 sono individuati, con propria determinazione, dall’ASI [continua..]