Tax News - Supplemento online alla Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2612-5196
G. Giappichelli Editore

indietro

stampa articolo indice fascicolo leggi articolo leggi fascicolo


Contributo alla discussione sulla riforma della giustizia tributaria: verso il giudice amministrativo (di Lorenzo del Federico, )


La Giurisdizione Tributaria si affianca oggi, come una vera e propria quarta giurisdizione, alle consolidate esperienze della Giurisdizione Ordinaria, della Giurisdizione Amministrativa e della Giurisdizione Contabile. Tuttavia è l’unica ad essere interamente costituita da magistrati onorari, ed è l’unica a contemplare il pagamento dei magistrati a cottimo, presentando poi molteplici carenze istituzionali sia nello stato giuridico ed economico dei magistrati, sia in quello del personale di segreteria, a causa della cronica disattenzione del Legislatore, che nella sostanza la trascura ritenendola una “giustizia” minore.

È ormai diffusa l’opinione che sia necessario passare da una magistratura onoraria ad una magistratura togata pienamente conforme ai principi costituzionali. L’idea della devoluzione della giurisdizione tributaria al giudice amministrativo sino ad ora non ha dato corpo ad iniziative legislative, eppure si tratta della soluzione più convincente.

Contribution to the discussion on the tax justice reform: towards the administrative judge

The Tax Jurisdiction joins today, as a real fourth jurisdiction, to the consolidated experiences of the Ordinary Jurisdiction, the Administrative Jurisdiction and the Accounting Jurisdiction. However it is the only one to be entirely constituted by honorary judges, and it is the only one to contemplate the payment of judges by the piece rate, presenting then multiple institutional deficiencies both in the legal state of the judges and the secretarial staff, because of the chronic inattention of the Legislator, who essentially ignores it, considering it a minor “justice”.

According to the common opinion it is necessary to move from an honorary judiciary to a justice fully compliant with constitutional principles. The ​​devolution of tax jurisdiction to the administrative judge so far has not given rise to legislative initiatives, yet it is the most convincing solution.

Premessa Il dibattito politico e scientifico, pone da tempo in primo piano i temi della finanza pubblica e del sistema tributario, dell’equità fiscale, della tutela dell’in­teresse fiscale e dei diritti dei contribuenti (il presente scritto si basa sul testo discusso in occasione dell’audizione svoltasi presso il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria in data 2 aprile 2019). È ormai chiara a tutti la rilevanza della Giustizia Tributaria nella vita democratica di uno Stato di diritto ad economia evoluta e nei rapporti tra contribuenti ed autorità fiscali. La Giurisdizione Tributaria si affianca oggi, come una vera e propria quarta giurisdizione, alle consolidate esperienze della Giurisdizione Ordinaria (Ci­vile e Penale), della Giurisdizione Amministrativa e della Giurisdizione Contabile. Tuttavia la Giurisdizione Tributaria è l’unica ad essere interamente costituita da magistrati onorari (che dedicano le proprie prevalenti energie professionali alle proprie specifiche attività, in ben altri settori), ed è l’unica a contemplare il pagamento dei magistrati a cottimo (poche decine di euro a sentenza), presentando poi molteplici carenze istituzionali sia nello stato giuridico ed economico dei magistrati, sia in quello del personale di segreteria, a causa della cronica disattenzione del Legislatore, che nella sostanza la trascura ritenendola una “giustizia” minore (è sufficiente comparare lo stanziamento delle risorse finanziare tra le quattro giurisdizioni). | Nel corso degli anni il sistema delle Commissioni Tributarie è stato censurato a più riprese sul piano della sua traballante legittimità costituzionale, uscendone per lo più indenne. E sia chiaro che qui si intende far riferimento all’impianto della giurisdizione speciale e quindi al D.Lgs. n. 545/1992, piuttosto che alla disciplina del processo ex D.Lgs. n. 546/1992. Tuttavia oggi le gravi carenze istituzionali, la crisi di identità ed il crollo di fiducia riguardano proprio il ruolo delle Commissioni Tributarie e delle segreterie. Sul piano tecnico giuridico basti considerare che la Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia, con ordinanza 23 settembre 2014, ha rimesso alla Corte Costituzionale diverse questioni di legittimità riguardanti il sistema della Giurisdizione Tributaria, sotto i profili dell’indipendenza e del­l’autonomia dei magistrati, nonché dello stato giuridico e retributivo dei magistrati e del personale di segreteria, per violazione degli artt. 101, 111 e 117 Cost., in riferimento all’art. 6 della CEDU (su tali temi v. AA.VV., Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo e Giustizia Tributaria, Torino 2014, a cura di F. Bilancia-C. Califano-L. del Federico-P. Puoti). La Corte Costituzionale ha dichiarato le questioni inammissibili, per carenza di interesse rispetto al [continua..]