Tax News - Supplemento online alla Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2612-5196
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Novità nella giurisprudenza europea sui rulings fiscali. La sentenza engie e l´abuso del diritto (di Rossella Miceli, Professoressa ordinaria di Diritto tributario, Università di Roma La Sapienza)


La sentenza Engie costituisce un’importante novità nel tema del sindacato dei rulings fiscali alla luce del divieto di aiuti di Stato. In questa sede si sancisce la necessità che lo Stato membro valuti che il trattamento fiscale concesso sia allineato a tutto il quadro normativo nazionale in materia fiscale, compreso il divieto di abuso del diritto. Costituisce un aiuto vietato il ruling fiscale concesso ad una costruzione giuridica che viola il divieto di abuso del diritto.

Parole chiave: aiuti di Stato; diritto tributario; ruling.

News in the european jurisprudence on tax rulings the engie case and the abuse of law

The Engie case introduces an innovative perspective on the judgment on Tax rulings that are at odds with the prohibition of State aid. Such case establishes, for the first time, that all Member State are supposed to verify that the tax rulings granted to Multinational enterprises are compliant with the national rules on tax matter. Indeed, each national law framework provide for a general prohibition of abuse of rights. As a consequence, a Tax ruling that violates such prohibition can be regarded as a prohibited aid.

Keywords: State Aid; tax law; ruling.

1. Una recente sentenza del Tribunale europeo (Tribunale UE 12.5.2021, T-516/18; T-525/18, causa Engie Global Lng Holding Sarl) riaccende l’in­teresse scientifico sul noto tema della sindacabilità dei rulings fiscali, concessi dagli Stati membri alle società multinazionali, in ragione della presunta violazione del divieto di aiuti di Stato, contenuto nell’art. 107 TFUE (Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea). Si tratta di un tema molto delicato e dall’enorme impatto mediatico in considerazione dei soggetti coinvolti, delle questioni giuridiche affrontate, delle conseguenze delle decisioni. Rispetto agli importanti precedenti sull’argomento (cfr., ex pluribus sul tema, Tribunale UE 24 settembre 2019, cause riunite T-755/15, Lussemburgo v Commissione, e T-759/15, Fiat c. Commissione; Tribunale UE 24 settembre 2019, T-760/15, Paesi Bassi c. Commissione e T-636/15 Starbucks c. Commissione; Tribunale UE 14 febbraio 2019, cause riunite T-131/16, Belgio c. Commissione, e T-263/16, Magnetrol International c. Commissione; Tribunale UE 15.7.2020, cause T-778/16, Irlanda c. Commissione e T-892/16, Apple Sales International e Apple Operating Europe c. Commissione) la suddetta pronuncia apre un varco, effettuando un passaggio interpretativo di estrema importanza nell’assetto complessivo della materia. Il Tribunale europeo, con la sentenza Engie, sancisce che costituisce un aiuto di Stato vietato il ruling concesso dallo Stato membro con riferimento a costruzioni giuridiche che violano il principio di abuso del diritto, rilevando in capo allo Stato membro un obbligo di verifica in ordine alla legittimità formale e sostanziale della realtà economica sottoposta alla sua cognizione dal contribuente. Si tratta di un’affermazione di estrema importanza che mette in luce elementi significativi del tema del sindacato dei rulings alla luce del paradigma dell’art. 107 e – ad avviso di chi scrive – pone il medesimo tema su un percorso di sviluppo del tutto condivisibile. La comprensione di tale passaggio impone una breve sintesi degli aspetti essenziali che caratterizzano il sindacato dei rulings fiscali in considerazione della disciplina degli aiuti di Stato e degli importanti precedenti registrati sul tema. 2. Il primo aspetto da evidenziare attiene ai caratteri della disciplina degli aiuti di Stato, che hanno reso possibile un’azione così importante nel contesto europeo. La disciplina degli aiuti di Stato è contenuta negli artt. 107-109 del TFUE, in una poderosa normativa del Consiglio e della Commissione europea e in diverse Comunicazioni ed Orientamenti della Commissione stessa. In tale assetto l’art. 107, par. 1, TFUE pone un divieto in capo agli Stati membri all’introduzione di trattamenti selettivi di favore idonei a falsare la concorrenza e ad incidere sugli scambi. Il divieto in esame esprime un principio importante [continua..]
Fascicolo 1 - 2022