Tax News - Supplemento online alla Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2612-5196
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Sui limiti ai rimborsi d'imposta nel giudizio di ottemperanza (nota a) (di Pietro Valluzzi, Prat. dott. commercialista in Pisa)


L’ordinanza interviene sul tema dell’operatività delle restrizioni ai rimborsi d’imposta spettanti nell’ambito dell’ottemperanza tributaria. La Suprema corte conferma che i limiti di spesa autorizzata non possono intaccare il diritto al rimborso del contribuente ed anzi rientra fra i poteri del giudice dell’ottemperanza individuare il quomodo necessario per garantire l’effettività del suddetto diritto, e quindi portare ad esecuzione la sentenza di merito.

On the limits to tax refunds in the compliance judgment

The ordinance intervenes on the topic of the effectiveness of the restrictions on tax refunds in the context of tax compliance. The Supreme Court confirms that the authorized expenditure limits cannot affect the taxpayer’s right to reimbursement and indeed it falls within the powers of the compliance judge to identify the necessary quomodo to guarantee the effectiveness of the above-mentioned right, and therefore carry out the sentence of merit.

1. La Suprema corte, con l’ordinanza n. 29504, pubblicata il 10/10/2022, si è pronunciata sulla corretta ed integrale ottemperanza di una sentenza emessa nel 2016 dalla CTR della Sicilia (oggi Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado) in materia di rimborso di imposte dirette (de quo Irpef) versate dal contribuente, negli anni d’imposta 1990, 1991 e 1992, in applicazione dell’art. 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. L’ente impositore aveva dato esecuzione solo parziaria alla sentenza di merito, che aveva visto vincitore il contribuente. L’Amministrazione finanziaria aveva, infatti, erogato al contribuente solo il 50% dell’importo determinato nella sentenza dai giudici di seconde cure, a titolo di rimborso, adducendo come limitazione al suo operato l’incapienza di risorse finanziarie individuate negli ordinari capitoli di spesa previsti per quell’agevolazione fiscale; aveva, quindi, proceduto alla liquidazione del rimborso nella modalità e nella misura determinata all’art 16-octies del D.L. 20 giugno 2017, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. Il contribuente (vittorioso) aveva, pertanto, presentato ottemperanza, ai sensi dell’art 68, secondo comma, del D.Lgs del 31 dicembre 1992, n. 546, avverso la sentenza di merito, che, nel frattempo, era divenuta definitiva. La CTR della Sicilia, competente in materia di ottemperanza, aveva accolto il ricorso presentato dal contribuente ritenendo che il giudicato formatosi in sede giurisdizionale non potesse essere soggetto, in fase di ottemperanza, ai limiti quantitativi di rimborso fissati dalla normativa evocata dall’amministrazione, peraltro, e comunque, limitati ai soli rimborsi effettuati nel triennio 2015-2017. In forza di ciò aveva pronunciato sentenza invocando l’integrale esecuzione del rimborso e disponendo la nomina di un commissario ad acta per l’adozione dei provvedimenti necessari. L’ente impositore, però, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di ottemperanza, ai sensi dell’art 70, comma 10, del D.Lgs. n. 546/1992, dolendo (come unico motivo del suo ricorso), ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la falsa applicazione dell’art 16-octies del D.L. 20 giugno 2017, n. 123, da parte del giudice dell’ottemperanza. Il soggetto passivo ha resistito con controricorso recante la richiesta alla Corte di sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 16-octies del D.L. n. 91/2017, perché, a suo giudizio, il complesso normativo in questione incideva sull’an e sul quantum del diritto sostanziale – del contribuente – al rimborso, e determinava, pertanto, una probabile violazione degli artt. 3, 24 e 117 Costituzione. La Corte di Cassazione, alla luce di quanto verrà esposto nei successivi paragrafi, ha ritenuto fondato il ricorso proposto [continua..]
Fascicolo 1 - 2023