Intervenute per dirimere un contrasto giurisprudenziale in merito all’interpretazione dell’articolo 3 del D.Lgs. n. 472/1997, con la sentenza n. 13145, del 27 aprile 2022, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affrontato il tema dell’applicazione del principio del favor rei all’irrogazione di sanzioni tributarie nel caso dell’abrogazione di una norma impositiva, ove permanga l’obbligo di corrispondere le imposte a carico del contribuente per il periodo anteriore all’innovazione normativa. Per le Sezioni Unite, in tema di agevolazioni per l’acquisto della prima casa, nonostante le modifiche legislative intervenute con l’art. 33 del D.Lgs. 21 novembre 2014 n. 175, l’applicazione della sanzione persiste per la permanenza della norma precetto, costituita dalla dichiarazione mendace che “oltre che sussistente, resta rilevante”.
The application of the principle of the favor rei in tax penalty rules in the case of loss of tax benefits in the acquisition of first house Intervening to settle a jurisprudential contrast concerning the interpretation of Article 3 of D.Lgs. n. 472 of 1997, by judgment n. 13145, of April 27, 2022, the United Sections of the Court of Cassation have faced the theme of applying the principle of favor rei to the imposition of tax penalties in the event of the adoption of an imposing rule in the event that the obligation to pay the tax to the taxpayer for the period prior to normative innovation remains. For the United Sections, with regard to the subject of exemption in the case of the acquisition of the first house, despite the legislative changes resulting from Article 33 of the D.Lgs. n 175, of 21 November 2014, the application of the sanction persists because the prohibition to declare a falsehood remains and remains relevant.
1. Il caso sottoposto all’esame dalle Sezioni Unite della Cassazione ha per oggetto l’applicabilità o meno delle sanzioni tributarie nell’ipotesi di decadenza dalle agevolazioni fiscali previste per l’acquisto di abitazioni qualificabili come “prima casa” che non fossero di lusso. La situazione riguardava un contribuente che, prima delle innovazioni apportate dalla legge n. 175, 21 novembre 2014, aveva indebitamente fruito del beneficio edilizio a seguito di una discrepanza sui conteggi metrici dell’immobile oggetto d’acquisto e degli spazi inclusi nei conteggi medesimi, in quanto l’immobile acquistato, secondo quanto ritenuto dalla Pubblica Amministrazione, diversamente da quanto dichiarato dal contribuente, doveva essere considerato di lusso perché avente superficie superiore a mq. 240. In proposito, occorre sottolineare che la fruizione del citato beneficio edilizio è automatica a seguito delle dichiarazioni del contribuente contenute nell’atto pubblico di acquisto in merito alla sussistenza delle condizioni fissate dalla legge.
In tal modo, al contribuente viene notificato un avviso di liquidazione ed irrogazione sanzione, perché ai sensi della nota II-bis), comma 4, dell’articolo 1, della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n.131, è prevista la decadenza dal regime agevolato in due specifiche situazioni: nella prima, in caso di mendacità delle dichiarazioni previste dalla legge, rese in sede di registrazione dell’atto, ritenuto applicabile nella situazione posta ad esame dalla Suprema Corte e, nella seconda, nell’ipotesi di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito dell’immobile ottenuto con i benefici fiscali prima del decorso del termine di cinque anni dalla data dell’acquisto. Come conseguenza della decadenza dal regime agevolato, si impone il pagamento della differenza d’imposta non versata, l’applicazione di una sanzione pari al 30% della differenza medesima e il pagamento degli interessi di mora.
Va rammentato che con il D.lgs n. 23/2011 il legislatore aveva sostituito il riferimento al D.M. n.1.072 del 2 agosto del 1969 (recante i presupposti per considerare come “di lusso” un immobile, tra i quali la metratura superiore a mq.240, e, quindi, escluderlo dal beneficio) con il criterio catastale, precisando cioè che l’agevolazione di cui alla nota II-bis art. 1 della tariffa, parte I, allegata al D.P.R. n. 131/1986 poteva essere fruita nell’ipotesi di acquisto di un immobile adibito ad abitazione principale eccezion fatta per quelli rientranti nelle categorie A1, A8 e A9, facendo sì che la sola metratura dell’immobile non avesse più alcun rilievo. In altre parole, con l’entrata in vigore del D.leg.vo n. 23/2011, le agevolazioni edilizie per la “prima casa” non sono state ammesse esclusivamente per [continua..]