Tax News - Supplemento online alla Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2612-5196
G. Giappichelli Editore

indietro

stampa articolo indice fascicolo leggi articolo leggi fascicolo


La dubbia natura giuridica degli oneri generali del sistema elettrico (di Caterina Verrigni, Professore associato in Diritto tributario, Università di Chieti – Pescara)


Con l’ordinanza interlocutoria 5 ottobre 2022, n. 28992, le Sezioni unite della Corte di Cassazione hanno chiesto l’intervento dell’Ufficio del Massimario al fine di acquisire gli elementi utili per dirimere una questione da tempo controversa riguardante il corretto inquadramento degli oneri generali del sistema elettrico e la conseguente giurisdizione. Nel caso di specie i giudici di legittimità hanno ripreso la giurisprudenza costituzionale che qualifica una entrata erariale come tributaria se presenta determinate caratteristiche quali: a) la doverosità della prestazione; b) il collegamento della prestazione alla spesa pubblica; c) la previsione di una fonte legale relativa all’obbligazione. Inoltre, si fa riferimento alla giurisprudenza della Corte di Giustizia che, nell’attribuire agli oneri di sistema natura tributaria, identifica le caratteristiche necessarie (e in parte coincidenti con quelle individuate dalla giurisprudenza costituzionale italiana) per poter qualificare come imposta indiretta una prestazione patrimoniale imposta.

The dubious legal nature of the general charges of the electricity system

With the interim order of 5 October 2022, n. 28992, the Joint Sections of the Court of Cassation asked for the intervention of the Office of the Supervisory Authority in order to acquire the useful elements to settle a long-controversial issue concerning the correct legal classification of the general charges of the electricity system and the consequent jurisdiction. In the present case, the judges of legitimacy have taken up the constitutional jurisprudence which qualifies a tax revenue as tax if it has certain characteristics such as: a) the duty of the service; b) linking the service to public expenditure; c) the connection to an economically relevant assumption; d) the provision of a legal source relating to the obligation. Furthermore, reference is made to the jurisprudence of the Court of Justice which, in attributing a tax nature to the system charges, identifies the necessary characteristics (and in part coinciding with those identified by the Italian constitutional jurisprudence) in order to be able to qualify as an indirect tax a property tax imposed.

1. L’ordinanza riguarda l’annosa e attuale problematica della corretta individuazione della natura giuridica degli oneri generali del sistema elettrico, in riferimento alla posizione soggettiva del gestore del servizio di distribuzione del gas. I giudici nel rimettere la questione all’Ufficio del Massimario elaborano un ragionamento che si basa sostanzialmente sulla norma della Direttiva generale accise 2008/118/CE (ora Direttiva 2020/262/UE) che consente agli Stati membri di istituire altre imposte indirette sull’energia elettrica purché abbiano una specifica finalità e siano conformi alle norme europee in materia di IVA e di accise. Inoltre, la Corte di Cassazione richiama una decisione della Corte di Giustizia che aveva già statuito che i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema potevano costituire imposte indirette, lasciando però al giudice di merito il compito di verificare gli elementi di fatto e le norme di diritto interno che disciplinano quegli specifici tributi. 2. La decisione scaturisce da un ricorso per regolamento di giurisdizione proposto d’ufficio dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia in relazione ad una controversia che coinvolge una società totalmente partecipata dal Comune di Acireale, affidataria del servizio idrico e della distribuzione del gas, la quale ha proposto ricorso innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Catania, avverso una cartella di pagamento, notificata dall’Agente della riscossione, per oneri generali di sistema e componenti tariffarie derivanti dalle dichiarazioni periodiche riguardanti la propria attività, per conto della Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA). I giudici tributari, con sentenza n. 2601/20, declinavano la giurisdizione in favore del giudice amministrativo. Successivamente, il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, con sentenza n. 904/2022 ha sollevato il conflitto negativo di giurisdizione, rilevando che la CSEA, ente pubblico economico ha esercitato nei confronti della ricorrente attività di accertamento e di riscossione, rilevando diverse incongruenze. Per i giudici amministrativi le pretese fatte valere dalla CSEA nei confronti della società ricorrente non configura situazioni di interesse legittimo devolute al giudice amministrativo, al contrario la società ricorrente vanta posizioni di diritto soggettivo riconducibili alla corretta determinazione del debito sorto nei confronti di CSEA. Il giudice amministrativo ritiene che la controversia scaturente dalla cartella di pagamento elaborata dall’Agente della riscossione, debba essere devoluta al giudice ordinario, in virtù della qualificazione relativa alla specifica prestazione patrimoniale. Le considerazioni svolte dalla Cassazione in sede di regolamento di giurisdizione sembrano escludere a priori la giurisdizione amministrativa. Ciò appare [continua..]
Fascicolo 1 - 2023