I numerosi interventi legislativi che negli ultimi anni hanno interessato la disciplina IVA delle prestazioni di assistenza sociale rese dalle cooperative sociali determina la possibile incompatibilità tra la disciplina nazionale e quella europea con specifico riferimento al regime applicabile agli asili gestiti da cooperative sociali ONLUS. Infatti, secondo la disciplina nazionale attuale, a esse dovrebbe applicarsi l’aliquota ridotta del 5% anche qualora esercitino attività che rientrano dal punto di vista oggettivo nell’art. 10 comma 1 n. 21 del D.P.R. 633/1972, mentre prestazioni identiche rese da soggetti che non sono cooperative sociali ONLUS sono esenti da IVA. Ciò sembra in contrasto sia con la giurisprudenza europea relativa al principio di neutralità, sia con la previsione dell’Allegato III della Direttiva 2006/112/CE secondo la quale l’aliquota ridotta si applica solo alle prestazioni che non sono già esenti.
The vat treatment of services supplied by nurseries run by onlus social cooperatives The legislative interventions at the national level that in the last few years have affected the VAT regulation of services supplied by social cooperatives caused the possible incompatibility between national and European regulations in respect of the regime applicable to nurseries managed by ONLUS social cooperatives. In fact, according to the current regulation, the reduced rate of 5% should apply to their services even when they carry out activities that fall under Article 10 c. 1 no. 21 of D.P.R. 633/1972 from an objective point of view, whereas identical services supplied by entities that are not ONLUS social cooperatives are exempt from VAT. This seems contrary both to European case law on the principle of neutrality and to the provision in Annex III of the VAT Directive which provides that the reduced rate applies only to services that are not already exempt.
1. Secondo l’art. 10 comma 1 n. 21 del D.P.R. 633/1972 sono esenti dall’IVA le prestazioni di assistenza sociale rese dai soggetti elencati esplicitamente nello stesso decreto. La disciplina IVA delle prestazioni di assistenza sociale rese dalle cooperative sociali è stata oggetto, negli ultimi anni, di numerosi interventi legislativi. Essi hanno comportato la possibile incompatibilità tra la disciplina nazionale e quella europea con specifico riferimento al regime applicabile agli asili gestiti da cooperative sociali ONLUS. Con il presente contributo ci si propone di indagare l’evoluzione legislativa della suddetta disciplina, la sua applicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate e la coerenza rispetto alla Direttiva IVA e alla giurisprudenza europea.
2. Secondo la formulazione originaria della Tabella A – Parte II, n. 41-bis allegata al D.P.R. 633/1972 a una serie di prestazioni, tra cui le prestazioni sociosanitarie ed educative dei minori, rese da cooperative e loro consorzi sia direttamente, sia in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale, si applicava l’aliquota ridotta del 4%. La legge finanziaria 2007 (Art. 1 c. 331, primo e secondo periodo, della l. 27 dicembre 2006, n. 296) aveva esteso in via interpretativa l’applicabilità dell’aliquota ridotta del 4% anche ad alcune delle prestazioni contemplate dall’art. 10 del D.P.R. 633/1972 (Art. 10 comma 1 nn. da 18 a 21, e 27-ter del D.P.R. 633/1972), tra cui quelle rese da asili, quando realizzate dalle cooperative e dai loro consorzi nei confronti dei soggetti svantaggiati elencati dalla disciplina precedentemente menzionata (Tabella A – Parte II, n. 41-bis). Ciò avveniva nell’ipotesi in cui tali prestazioni fossero rese sia direttamente dalle cooperative e dai loro consorzi, sia sulla base di contratti di appalto oppure di convenzioni. La stessa norma prevedeva che le cooperative sociali specificamente disciplinate dalla l. 8 novembre 1991, n. 381 potessero optare, in quanto ONLUS, per l’applicazione dell’aliquota ridotta del 4% oppure per l’esenzione. Secondo la ricostruzione dell’Agenzia delle Entrate la disciplina rischiava di violare la Direttiva 2006/112/CE (Circolare del 15 luglio 2016, n. 31/E, p. 4). Essa non sarebbe stata in linea, da un lato, con l’art. 110 della Direttiva IVA che prevedeva la possibilità per gli Stati membri di mantenere aliquote IVA ridotte inferiori al 5% solo se già applicate anteriormente al 1° gennaio 1991. L’aliquota IVA del 4% era infatti stata introdotta successivamente a tale data. Dall’altro lato, e più in generale, essa non sarebbe stata in linea nemmeno con l’art. 98 della Direttiva, che elenca le ipotesi in cui gli Stati possono introdurre aliquote ridotte. Per tali ragioni, la legge di stabilità 2013 aveva modificato la disciplina. Tuttavia, poco tempo [continua..]