Tax News - Supplemento online alla Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2612-5196
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Le “stesse parti intervenute nell'atto” nel regime dell'enunciazione (di Guido Salanitro, Professore ordinario di Diritto tributario, Università degli Studi di Catania e notaio in Catania)


La Cassazione afferma che l’art. 22 del D.P.R. n. 26 aprile 1986 n. 131 intende alludere, ai fini fiscali dell’enunciazione, ad un concetto di parti in senso non contrattualistico, ma inteso come soggetti che hanno partecipato alle due operazioni, valorizzando cioè il riferimento ai soggetti destinatari degli effetti degli atti.

La lettura combinata degli artt. 10, 22 e 57 conduce, a ben vedere, ad una soluzione differente, per la quale devono coincidere, nell’atto enunciato e nell’atto enunciante, le parti contraenti, intese come identità fisica delle stesse.

The “same parties to the act” in the enunciation regime

The Supreme Court states that art. 22 of Presidential Decree no. 131 of 26 April 1986 intends to allude, for tax purposes of the enunciation, to a concept of parties in a non-contractual sense, but understood as subjects who have participated in the two operations, i.e. enhancing the reference to the recipients of the effects of the acts. The combined reading of Articles 10, 22 and 57 lead, on closer inspection, to a different solution, whereby the contracting parties, understood as their physical identity, must coincide in the act enunciated and in the act enunciating.

1. In sede di aumento gratuito di capitale (e/o copertura perdite) delle società frequentemente si utilizzano versamenti dei soci a scopo di finanziamento, richiamandoli nel relativo verbale notarile (Finaldi, La fiscalità dei finanziamenti soci, dei versamenti a fondo perduto e di quelli a futuro aumento di capitale, in Notariato, 2021, n. 2, p. 667 ss.). Il verbale, essendo atto pubblico, è presentato per la registrazione e sconta l’imposta fissa di registro, oltre a quella di bollo. L’Agenzia delle entrate ravvisa nel riferimento, nell’ambito del verbale, all’utilizzo di finanziamenti dei soci alla società, un’ipotesi di enunciazione applicando l’aliquota del 3 per cento. La Cassazione ha sempre accolto quest’orientamento, a partire dalla della decisione del 30 giugno 2010, n. 15585 di cui si riporta la massima: “È soggetto a imposta di registro proporzionale, con aliquota del 3%, il finanziamento concesso alla società dai propri soci, che è intervenuto sulla base di un contratto verbale tra i soci finanziatori e la società finanziata, quando sia «enunciato» nel verbale di assemblea con cui viene deliberata la ricostituzione del capitale sociale azzerato da perdite, mediante la rinuncia dei soci alla restituzione del finanziamento stesso, con la definitiva acquisizione delle somme versate nel patrimonio della società e a prescindere dall’effettivo uso dello stesso”. La decisione della Cassazione è stata ribadita in successive decisioni, in alcuni casi relative ad un contratto verbale di finanziamento (Cass./2010, e le decisioni in commento); in altre ad un contratto formato per corrispondenza e quindi soggetto a registrazione in caso d’uso (Cass., Sez. VI-T, Ord. 12 dicembre 2019 n. 32516). L’orienta­mento è stato oggetto di numerose critiche in dottrina sotto una molteplicità di profili (dall’esaurimento degli effetti dell’atto enunciato, accolto dalle sentenze in esame, alla rilevanza del caso d’uso). In queste brevi note, ci limitiamo al profilo dell’identità delle parti. Per l’applicazione dell’imposta alle disposizioni enunciate, infatti, l’art. 22 del D.P.R. n. 131/1986 richiede che l’atto enunciato sia posto in essere fra le stesse parti intervenute nell’atto che contiene l’enunciazione. Nell’orientamento giurisprudenziale è implicita l’af­fermazione che l’atto enunciato, il contratto di finanziamento tra due società, e l’atto enunciante, il verbale notarile di appianamento perdite, siano posti in essere tra le stesse parti. Sul punto è opportuno ricordare che nella prassi notarile il verbale straordinario è firmato dal solo presidente dell’assemblea, normalmente rappresentante della società, oltre che dal notaio. Anzi, a seguito [continua..]
Fascicolo 1 - 2023