Tax News - Supplemento online alla Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2612-5196
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La responsabilità del depositario autorizzato in caso di svincolo irregolare di prodotti soggetti ad accisa e gli abbuoni d'imposta: nota cass. Ord. 6 maggio 2022 n. 14361 (di Pietro Giordano, Dottore Commercialista, Dottorando di ricerca in Diritto tributario, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”)


La Corte di Cassazione con l’ordinanza del 6 maggio 2022 n. 14361 è intervenuta nuovamente sulla vexata quaestio degli abbuoni d’imposta in caso di svincolo irregolare dal regime sospensivo di beni sottoposti ad accisa. Dopo una rassegna della normativa attualmente in vigore e della relativa giurisprudenza domestica e comunitaria, i giudici Ermellini hanno rimesso alla Corte di Giustizia Europea il compito di chiarire definitivamente se, per il depositario autorizzato, gli abbuoni di accisa risultano legittimi non solo in caso di perdita e distruzione dei beni dovuti al caso fortuito o a forza maggiore ma anche in altre ipotesi di svincolo irregolare dal regime sospensivo.

Excise duty exemption in case of irregular departure in a suspension arrangement

With the decision case no. 14361/2022 the Italian Supreme Court referred the European Court of Justice to clarify the concept of excise duty exemption in respect of goods’losses occurring under duty suspension arrangements. The question at hand is connected to the nature of the authorized warehouse keeper’s responsibility and if it is always liable for the payment of excise duties whenever an offence or an irregularity during the movement of the products has been committed.

1. Nel caso in esame, con l’ordinanza del 6 maggio 2022 n.14361 la Corte di Cassazione è stata chiamata ad esprimersi in merito alla corretta interpretazione degli “abbuoni d’imposta” nel campo delle accise [per una completa trattazione degli abbuoni d’imposta si rimanda a: Verrigni, Le accise nel sistema dell’imposizione sui consumi, Torino, 2017, p. 197 ss.; Cazzolla-Chianura, Accise: Disciplina degli abbuoni per perdite e distruzione dei prodotti in regime di sospensione, in Il Fisco n. 30/2010; Pennella, Obbligazione, traslazione del tributo, in Assonime, Giurisprudenza delle imposte, 2015 p. 14 e ss.,. Roma] ex art. 14 della Direttiva 91/12/CEE e del relativo art. 4 del D.Lgs 504/1995 (d’ora in poi “TUA”) ratione temporis applicabile. Nello specifico questi ultimi dispongono rispettivamente che: “il depositario autorizzato beneficia di un abbuono d’imposta per le perdite verificatesi durante il regime sospensivo imputabili a casi fortuiti o di forza maggiore e accertate dalle autorità di ciascuno Stato membro[…]” e “In caso di perdita o distruzione di prodotti che si trovano in regime sospensivo, è concesso l’abbuono dell’imposta quando il soggetto obbligato provi che la perdita o la distruzione dei prodotti è avvenuta per caso fortuito o per forza maggiore. I fatti compiuti da terzi non imputabili al soggetto passivo a titolo di dolo o colpa grave e quelli imputabili allo stesso soggetto passivo a titolo di colpa non grave sono equiparati al caso fortuito ed alla forza maggiore […]”. La lite in questione atteneva a una fattispecie di svincolo irregolare di prodotti petroliferi in regime sospensivo consistente nell’accertamento della falsità delle attestazioni riportate sul retro degli esemplari n.3 dei DAA (documento amministrativo di accompagnamento) riscontrate dall’ente impositore nei confronti del soggetto obbligato (i.e. il depositario autorizzato). Soccombendo nel giudizio di secondo grado dinanzi la Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia Giulia, il depositario autorizzato veniva condannato a rispondere dell’accisa “evasa” non venendo riconosciuta come causa estintiva di tale obbligazione il fatto illecito di un soggetto terzo (ovverosia la falsificazione della documentazione doganale da parte del cessionario della merce in territorio straniero). La motivazione alla base di detta decisione di seconde cure era da rintracciarsi nel dispositivo dell’art. 4 del TUA allora in vigore, il quale prevedeva l’abbuono d’imposta solamente in caso di “perdita/di­stru­zione” dei prodotti soggetti ad accisa e non in tutti i casi di “sottrazione/svincolo irregolare” dei medesimi [per i contributi dottrinali in merito alle diverse fattispecie di svincolo irregolare di prodotti in sospensione d’imposta si [continua..]
Fascicolo 1 - 2023