Tax News - Supplemento online alla Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2612-5196
G. Giappichelli Editore

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La corte di cassazione interviene sulla questione dell'imposizione delle liberalità indirette, definendo il quadro interpretativo precedentemente espresso (di Maria Gaballo, Dottore di ricerca in Diritto tributario dell'impresa e i contratti di lavoro, Seconda Università degli Studi di Napoli)


La Corte di Cassazione con la sentenza che si annota approfondisce la questione dell’im­posizione fiscale delle donazioni indirette. I Giudici di legittimità, a tal riguardo, affermano che le liberalità indirette, risultanti da atti soggetti a registrazione, devono essere sempre assoggettate all’imposta di donazione, ad eccezione di quelle collegate ad atti concernenti il trasferimento o la costituzione di diritti immobiliari o il trasferimento di aziende, se per l’atto sia prevista l’applicazione dell’imposta di registro, in misura proporzionale, o dell’Iva. Il Supremo Collegio precisa, inoltre, che le altre liberalità indirette, quelle cioè non risultanti espressamente in atti soggetti a registrazione, confluiscono, invece, nella fattispecie delle liberalità indirette non formalizzate, accertabile e tassabile alle condizioni disposte dall’art. 56-bis del D.Lgs. n. 346/1990. La giurisprudenza di legittimità è, quindi, pressoché uniforme nel ritenere che le liberalità restano tassabili nel­l’ambito del tributo successorio, poiché le stesse costituiscono una species del più ampio genus rappresentato “dai trasferimenti di beni e diritti a titolo gratuito”, richiamati dal­l’art. 1, co. 1, del citato D.Lgs. n. 346/1990.

The court of cassation intervenes on the issue of taxation of indirect gifts, concluding the previously expressed interpretative framework

The Supreme Court of Cassation, in the judgment under review, delves into the issue of the taxation of indirect donations. The Court, in this regard, states that indirect donations, resulting from deeds subject to registration, must always be subject to gift tax, with the exception of those connected to deeds concerning the transfer or constitution of real estate rights or the transfer of companies, if the deed is subject to proportional registration tax, or to VAT. The Supreme Court further specifies that other indirect donations, i.e., those not expressly set forth in deeds subject to registration, are instead included in the case of non-formalised indirect donations, which are ascertainable and taxable under the conditions set forth in Article 56-bis of Legislative Decree No. 346/1990. The jurisprudence of legitimacy is, therefore, almost uniform in holding that indirect gifts remain taxable under the inheritance tax, since they constitute a species of the broader genus represented by “gratuitous transfers of goods and rights”, referred to in Article 1, paragraph 1, of the aforementioned Legislative Decree No. 346/1990.

1. La sentenza che si annota segna un importante passaggio nell’iter di tassazione delle liberalità indirette, confermandosi quale interpretazione giurisprudenziale in linea con i precedenti indirizzi espressi dalla Corte di Cassazione in tema e rappresentando elementi di completezza in relazione alla questione controversa in oggetto (per approfondimenti sulla sentenza in commento, Tassani, La tassazione degli atti gratuiti “atipici” nell’imposta sulle donazioni tra rilevanza generale dell’arricchimento e requisiti formali, Cass., Sez. Trib., sent. 12 aprile 2022, n. 11831, in Riv. giur. it., 2022, p. 586; Montanari, Liberalità indirette ed imposta sulle «gratuità»: casi di esclusione ed oneri dichiarativi alla luce della (ondivaga) giurisprudenza di legittimità (Cass., 12 aprile 2022, n. 11831), in Trusts e attività fiduciarie, 2022, 951; Ragucci, La Corte completa il quadro dell’imposizione delle liberalità indirette, nota a Corte Cass., Sez. Trib., Sent. n. 11831/2022, in Associazione Magistrati Tributari, Novità Tributarie, 21 aprile 2022, amtrassegnatributaria.it). La fattispecie trae origine dalla conclusione di un contratto preliminare, per il quale l’Agenzia delle Entrate emetteva gli avvisi di accertamento sul presupposto che riteneva sussistente un doppio trasferimento immobiliare (in particolare, si sarebbe trattato di una operazione di rivendita, in quanto il contratto produrrebbe i suoi effetti tra i contraenti originari, a norma dell’art. 1405 c.c.), applicando, in tal senso, l’art. 32 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. L’Agenzia, infatti, liquidava, pertanto, oltre ad una maggiore imposta di registro anche una imposizione fiscale per la donazione. Il Supremo Collegio giunge ad affermare che l’aspetto di maggiore problematicità della previsione normativa in esame è quello che attiene alla nozione di collegamento, che deve sussistere fra la liberalità non donativa e l’atto traslativo oneroso assoggettabile ad Iva o registro proporzionale, al fine di poter escludere l’applicazione del tributo successorio. Nel caso di specie, la sussistenza di una donazione indiretta emerge dal medesimo atto traslativo di diritti immobiliari. Da quanto risulta dalla costruzione in fatto della sentenza, la Corte ha chiarito che, in linea di principio, le donazioni indirette devono essere assoggettate ad imposta di donazione, a norma dell’art. 2, co. 47, del D.L. 2 ottobre 2006, n. 262 e del D.Lgs. 31 novembre 1990, n. 346 (sull’imposta sulle donazioni si rinvia a Gaballo, Le imposte sui trasferimenti di ricchezza, in Tinelli, Istituzioni di diritto tributario, Il sistema dei tributi, Terza edizione, Padova, 2022, p. 279). Ciò nonostante, l’art. 1, co. 4-bis, del D.Lgs. n. 346/1990 statuisce che l’imposta si applica anche alle liberalità indirette, se [continua..]
Fascicolo 1 - 2023