La Suprema Corte di Cassazione con le due pronunce in commento in materia di deducibilità di “costi neri” in caso di accertamento induttivo è giunta a conclusioni apparentemente contrastanti.
Le due ordinanze in esame offrono lo spunto per constatare che il diverso trattamento riservato a eventuali “costi neri” afferenti a “ricavi neri” è legato alla tipologia di presunzioni utilizzate nella determinazione induttiva del reddito accertato piuttosto che alla previa imputazione o meno dei costi a conto economico. Sicché, qualora l’accertamento sia fondato su presunzioni legali relative, come nell’induttivo finanziario, spetterà al contribuente fornire la prova contraria concernente l’esistenza e la deducibilità dei “costi neri”, stante l’inversione dell’onere della prova; di contro, qualora l’accertamento sia basato su presunzioni semplici o semplicissime, come nell’induttivo puro, spetterà all’Ufficio dimostrare i criteri da cui ha inferito l’esistenza del maggiore reddito asseritamente sottratto a tassazione. In ogni caso, l’Ufficio dovrà considerare gli eventuali “costi neri” connessi ai maggiori ricavi induttivamente accertabili, al fine di colpire una grandezza netta e non lorda, della quale dovrà dare contezza nella motivazione dell’atto impositivo.
Limits on the forfait costs deductibility in the inductive assessment With the two pronouncements on the deductibility of “black costs” in the event of inductive assessment, the Supreme Court has apparently conflicting conclusions.
The two ordinances in comment offer the starting point to find that the different treatment reserved for any “black costs” relating to “black revenues” is linked to the type of presumptions used in the inductive determination of the income ascertained rather than the prior charge or not of the costs to income statement. So, if the assessment is based on relative legal presumptions, as in the financial inductive, it will be up to the taxpayer to provide proof contrary to the existence and deductibility of the “black costs”, given the reversal of the burden of proof; on the other hand, if the assessment is based on simple or very simple presumptions, as in the inductive pure, it will be up to the tax office to demonstrate the criteria from which it has influenced the existence of the greater income allegedly subtracted from taxation. In any case, the tax office will have to consider any “black costs” connected to the major inductively ascertainable revenues, in order to hit a net and not gross wealth, of which it will have to know in the motivation of the tax act.
1. Le due ordinanze, pronunciate a distanza di circa un semestre l’una dall’altra, sono senz’altro utili per consentire una ricognizione in ordine al pensiero della Suprema Corte in materia di deducibilità di “costi neri” in sede di accertamento induttivo. L’ordinanza n. 33545/2021, occupandosi di un “accertamento induttivo puro” (ossia quello regolato dall’art. 39, comma 2, del DPR n. 600/1973) stabilisce un principio che sembrerebbe consolidato, così riassumibile: in “tema di accertamento induttivo cd. puro, l’Amministrazione finanziaria deve ricostruire il reddito del contribuente tenendo conto anche delle componenti negative emerse dagli accertamenti compiuti ovvero, in difetto, determinate induttivamente, al fine di evitare che, in contrasto con il principio della capacità contributiva di cui all’art. 53 Cost., venga sottoposto a tassazione il profitto lordo, anziché quello netto” (citazione estrapolata dalla ordinanza in commento che richiama, ex multis, anche Cass. ord. n. 26748/2018). Nell’ordinanza più recente, in tema di “accertamento induttivo finanziario” (ossia quello scaturente dalle verifiche di cui all’art. 32, comma 1, n. 2 e 7, DPR n. 600/1973, in materia di imposte sul reddito e di cui all’art. 51, comma 2, n. 2, DPR n. 633/1972 relativamente all’Iva) si legge che se “è vero, infatti, che nella ricostruzione dei ricavi effettuata, in via presuntiva, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, sulla base dei prelevamenti […] operati su conti correnti, deve tenersi conto anche dei costi di produzione, è altrettanto vero che il principio afferente alla loro incidenza percentualizzata […] opera […] soltanto in caso di accertamento induttivo puro ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, ma non anche in caso di accertamento analitico o analitico presuntivo (come per le indagini bancarie) […]”. Poiché entrambe le ordinanze richiamano nella propria motivazione la sentenza della Corte cost. 8 giugno 2005, n. 225, che sembrerebbe fissare un principio generalizzato in base al quale in “caso di accertamento induttivo, si deve tenere conto – in ossequio al principio di capacità contributiva – non solo dei maggiori ricavi ma anche della incidenza percentuale dei costi relativi, che vanno, dunque, detratti dall’ammontare dei prelievi non giustificati”, è interessante individuare le ragioni per cui nelle ordinanze in commento vi sia stato un trattamento differenziato in ordine alla deducibilità dei “costi neri”.
2. L’ordinanza più recente sembra risolvere troppo sbrigativamente la questione, dando forse eccessivo risalto ad un aspetto a dir poco fuorviante. Infatti, la Suprema Corte osserva che, in generale, il principio di previa [continua..]