Tax News - Supplemento online alla Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2612-5196
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I requisiti di legittimità dei provvedimenti impositivi emessi successivamente ad un avviso di accertamento “parziale” (di Ernesto-Marco Bagarotto, Ricercatore a t.d./B di Diritto tributario, Università di Milano)


La Corte di Cassazione ha affrontato un caso in cui l’Amministrazione finanziaria ha emesso, prima, un avviso di accertamento parziale e, poi, un secondo avviso di accertamento. La Suprema Corte ha ritenuto illegittimo quest’ultimo provvedimento, in quanto basato su elementi già noti all’ufficio al momento dell’emissione del primo provvedimento impositivo.

The requirements of the assessment notice issued following a “partial” assessment

The Supreme Court has faced a case in which the tax authority has first issued a partial assessment and then issued a second assessment notice. The Supreme Court has stated the illegitimacy of the second assessment notice, as it was based on elements already known at the time of issuance of the partial assessment.

1. L’ordinanza commentata affronta un caso di reiterazione del potere accertativo. In particolare, l’Agenzia delle entrate emetteva un primo avviso di accertamento per il periodo d’imposta 2008, a seguito di una verifica in cui, tra le altre cose, venivano analizzati i rapporti tra la contribuente ed una società consorella, senza tuttavia sollevare specifici rilievi sul punto. Dopodiché, in esito ad una nuova verifica fiscale, veniva emesso un secondo avviso di accertamento con riferimento alla medesima annualità, che contestava maggiori ricavi derivanti dai rapporti intervenuti tra la contribuente e detta società consorella (in particolare, stando al testo dell’ordinanza commentata, la contribuente avrebbe registrato «operazioni finanziarie sotto la voce “prestiti alla società …” con il fine di non dichiarare i ricavi per lavori eseguiti, così avvalendosi della posizione di impresa agricola di quest’ultima»). La contribuente impugnava questo secondo avviso di accertamento, contestando altresì l’assenza dei presupposti necessari per integrare il precedente provvedimento. La C.T.P. adita respingeva il ricorso, mentre la C.T.R. accoglieva l’appello della contribuente ed annullava l’avviso di accertamento, sostenendo che questo avrebbe dovuto fondarsi sulla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi, nel caso di specie ritenuti insussistenti. L’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione, contestando che la decisione impugnata avrebbe violato le norme in materia di accertamento. In particolare, da quanto emerge dalla parte motiva dell’ordinanza, l’Agenzia delle entrate ha fatto leva sulla circostanza che il primo avviso sarebbe stato emesso «senza pregiudizio di un’ulteriore azione accertatrice»: si sarebbe trattato, cioè, di un avviso di accertamento parziale ex art. 41-bis del D.P.R. n. 600/1973 (ancorché in un passo dell’ordinanza venga citato l’art. 41). Secondo l’Agenzia, pertanto, l’emissione del secondo avviso non poteva considerarsi subordinata alla dimostrazione della sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi, richiesta dal successivo art. 43 al fine di emettere un avviso di accertamento “integrativo”, cioè di un avviso successivo ad un avviso di accertamento “ordinario” (non parziale). 2. Ora, il tema della reiterazione del potere accertativo nell’ambito delle imposte sui redditi è disciplinato dal legislatore in modo articolato, ma tutt’altro che organico. Ed infatti, da un lato, l’art. 43 del D.P.R. n. 600/1973 prevede che sia possibile integrare un avviso di accertamento solamente in caso di sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. Dall’altro lato, il precedente art. 41-bis disciplina il particolare istituto dell’avviso di accertamento parziale, la cui [continua..]
Fascicolo 1 - 2023