Tax News - Supplemento online alla Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2612-5196
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La risoluzione n. 41/e del 26 luglio 2022: dubbi e criticità, anche alla luce della giurisprudenza di merito, dell'interpretazione erariale sul credito di imposta r&s nel settore della moda (di Vittorio Giordano, Avvocato, Giordano Merolle Studio Legale Tributario – Martina Bettarini, Avvocato, Giordano Merolle Studio Legale Tributario)


Le attività di design e ideazione estetica sono ammissibili al credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo di cui all’art. 3 del D.L. 145/2013 solo nella misura in cui siano volte “alla risoluzione di un ostacolo di carattere scientifico e/o tecnologico non risolvibile sulla base delle conoscenze e capacità già disponibili nello stato dell’arte e nella prassi settore”. Questa la conclusione cui è pervenuto il Mi.S.E. in un parere tecnico reso su base dei criteri interpretativi recati dal Manuale di Frascati, fatto proprio dall’Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 41/E del 26 luglio 2022.

Tale conclusione, tuttavia, secondo la giurisprudenza di merito oramai maggioritaria, non è condivisibile sia perché priva di una valida base giuridica, sia perché disattende il legittimo affidamento del contribuente.

Resolution no. 41/e of july 26, 2022: doubts and riticalities on italian tax authority interpretation of r&d tax credit in the fashion sector, also in the light of territorial courts' case-law

Design and aesthetic conception activities are eligible for the tax credit for research and development expenses pursuant to art. 3 of the Law Decree no. 145/2013 only to the extent that they are aimed “at resolving an obstacle of a scientific and / or technological nature that cannot be solved on the basis of the knowledge and abilities already available in the state of the art and in the practice of the sector”. This is the conclusion reached by the Italian Ministry of Economic Development (Mi.S.E.) in a technical opinion released by this latter based on the interpretative criteria contained in the Frascati Manual, shared by the Italian Revenue Agency in resolution no. 41 / E of July 2022. This conclusion, however, according to the majority territorial courts’case-law, cannot be shared both because it lacks a valid legal basis and because it disregards the taxpayer’s legitimate expectations.

1. L’acceso dibattito sorto intorno al credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo istituito dall’art. 3 del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145 (di seguito, anche, “credito R&S”) si è di recente arricchito di alcune interessanti posizioni, sia della prassi amministrativa, sia della giurisprudenza di merito, che, non solo, offrono lo spunto per una disamina approfondita della questione ma impongono, altresì, alcune riflessioni sull’opportunità concessa ai contribuenti di accedere alla procedura di riversamento del credito prevista dal­l’art. 5, commi da 7 a 12, del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146 (di seguito, anche, “D.L. 146/2021”), la cui scadenza è stata di recente prorogata dal 31 ottobre 2022 al 31 ottobre 2023. È noto che, negli ultimi anni, le tematiche inerenti all’utilizzo in compensazione del credito R&S, abbiano rappresentato uno tra gli aspetti più controversi del panorama del diritto tributario nazionale, nell’ambito del quale si sono susseguiti interventi tanto della prassi amministrativa quanto del legislatore tributario. Dapprima, l’Amministrazione finanziaria è intervenuta con una serie di prese di posizione (Si veda, per un dettaglio, il successivo paragrafo 2 del presente contributo) che, restringendo di molto il perimetro di applicabilità della disciplina agevolativa individuato dalla norma di legge, hanno, da un lato, ingenerato incertezza nei contribuenti potenziali beneficiari della misura e, dall’altro, posto le basi per la campagna di accertamenti avviata dall’Ammini­strazione finanziaria con il fine di verificare la riconducibilità delle attività di ricerca e sviluppo realizzate al novero di quelle ritenute ammissibili al credito R&S su base della restrittiva interpretazione ministeriale. Successivamente, il legislatore, con l’evidente intento di porre rimedio alla intricata situazione venutasi a creare, è intervenuto nel giro di un biennio con due misure, tra loro distinte ma collegate. In primo luogo, rinnovando il sistema agevolativo con la sostituzione del credito R&S recato dall’art. 3 cit. con i crediti di imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in innovazione tecnologica, transizione ecologica e innovazione 4.0 e design ed ideazione estetica. In secondo luogo, con l’art. 5 del menzionato D.L. 146/2021 è stata introdotta una specifica procedura per la definizione delle violazioni riconducibili all’indebita compensazione di crediti R&S di cui all’art. 3 del D.L. 145/2013 maturati a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019 (E, quindi, per le attività di ricerca, sviluppo e innovazione non coperte dalla nuova versione del credito di imposta), prevedendo la [continua..]
Fascicolo 1 - 2023